Proroga termini di presentazione delle dichiarazioni: adempimenti collegati

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Proroga termini di presentazione delle dichiarazioni: adempimenti collegati

La legge di conversione del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 ha modificato l’art. 2 del D.P.R. 322 del 22 luglio 1998, disponendo il differimento del termine per la presentazione telematica dei modelli Redditi e Irap dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ovvero, dalla fine del nono alla fine dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i contribuenti Ires.

Il differimento della presentazione delle dichiarazioni (Redditi e Irap) è una misura a regime e interessa, indistintamente, i contribuenti ISA e i contribuenti che non sono soggetti ai nuovi indici di affidabilità fiscale. Quest’anno i modelli Redditi e Irap 2019 potranno essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il maggior termine del 2 dicembre 2019 (il 30 novembre 2019 cade di sabato).

I nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni influiscono su tutti quelli che sono gli adempimenti collegati a tale scadenza, determinando di fatto un spostamento in avanti di alcuni di essi, bisognerà inoltre tener conto del nuovo termine anche in occasione di particolari operazioni, come quelle straordinarie effettuate dalle imprese.

 

Il differimento del termine

Per effetto dei nuovi termini di trasmissione delle dichiarazioni, si avrà più tempo per comunicare l’opzione o la revoca per la trasparenza fiscale (art. 115 del TUIR), per il consolidato nazionale (art. 119 del TUIR), per la Tonnage Tax (art. 155 del TUIR) e per la determinazione della base imponibile Irap degli imprenditori individuali e delle società di persone con le regole dettate per le società di capitali (art. 5-bis del D.Lgs. 446/97).

Si ricorda che tali opzioni, a decorrere dal 2015, devono essere esercitate (o revocate) nella dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

 

L'intervento del D.L. 34/2019 riguarda i termini di presentazione delle dichiarazioni (Redditi e Irap) di cui all'art. 2 co. 1 e 2 del D.P.R. 322/98, rispettivamente delle persone fisiche e delle società di persone e soggetti equiparati, nonché dei soggetti Ires.

 

Le dichiarazioni delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati (con periodo d’imposta coincidente con l'anno solare), sono presentate in via telematica entro il 30 novembre (e non più entro il 30 settembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

 

Le dichiarazioni dei soggetti Ires hanno, invece, un termine “mobile” e sono presentate in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo (e non più del nono) mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

 

NB! - È possibile per i contribuenti (persone fisiche) presentare il modello Redditi in forma cartacea in determinati casi (es. presentando il 730, con la necessità di presentare il quadro RW per il monitoraggio fiscale). Quest’anno il termine (comunque non modificato dal D.L. 34/2019) è scaduto il 30 giugno prorogato all'1 luglio 2019 in quanto il 30 cadeva di domenica.

 

Il differimento del temine non riguarda la presentazione della dichiarazione in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni e scissioni), i cui termini di presentazione, contemplati negli artt. 5 e 5-bis del D.P.R. 322/98, non sono stati oggetto di modifica, e restano confermati all’ultimo giorno del nono mese successivo alla messa in liquidazione dell’ente, o all’operazione straordinaria intervenuta.

 

Liquidazione volontaria

In presenza di una liquidazione volontaria, la disciplina relativa alla presentazione delle dichiarazioni fiscali è presente nell’art. 5 del D.P.R. 322/98.

Con la liquidazione, l’anno solare viene frazionato in due autonomi periodi d’imposta: uno ante liquidazione, decorrente dall’inizio dell’esercizio alla data di messa in liquidazione, e uno post liquidazione, relativamente alla restante parte del periodo amministrativo.

A seguito della messa in liquidazione della società, è necessario presentare telematicamente, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società, le dichiarazioni dei Redditi e Irap relative al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società (periodo “ante liquidazione”).

 

Per individuare tale termine, per le società di capitali, si deve fare riferimento alla data:

  • d’iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484;
  • d’iscrizione nel Registro delle imprese della delibera assembleare, nel caso di scioglimento conseguente a decisione dei soci (art. 2484 co. 1 n. 6 c.c.);
  • prevista dall’atto costitutivo o dallo statuto, nel caso di scioglimento per le altre cause previste da tali atti (art. 2484 co. 1 n. 7 c.c.);
  • d’iscrizione nel Registro delle imprese del decreto del Tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento, nel caso di inerzia degli amministratori (art. 2485 co. 3 c.c.).

 

Il D.L. 34/2019 non ha modificato tale termine e se una Srl ha iscritto nel Registro delle imprese la delibera di scioglimento anticipato il 20 novembre 2018, deve continuare a presentare la dichiarazione per il periodo 2018 "ante liquidazione" entro il 31 agosto 2019 (ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento, a norma dell'art. 5 co. 1 del DPR 322/98).

 

Se la liquidazione si protrae oltre il periodo d’imposta in corso alla data di apertura della procedura, si dovranno presentare due dichiarazioni:

  • la dichiarazione dei redditi relativa alla frazione del periodo di imposta compreso tra la data di messa in liquidazione e la chiusura del periodo d’imposta;
  • la dichiarazione dei redditi riguardanti ogni successiva annualità fiscale nelle quali si protrae la liquidazione.

 

La dichiarazione del 2018 "post liquidazione" deve essere presentata entro il 30 novembre 2019 (2 dicembre), se la liquidazione si protrae per tutto il 2019, la dichiarazione del 2019 "solare" è presentata entro il 30 novembre 2020.

 

NB! - Le dichiarazioni dei periodi intermedi di liquidazione sono presentate nei termini previsti dall'art. 2 dello stesso D.P.R. 322/98, modificati a regime.

 

Nell’ambito della liquidazione, vi è l’obbligo (art. 5 co. 1 del D.P.R. 322/98) di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al risultato finale della liquidazione, entro i nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale.

Secondo la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 66 del 6 luglio 2010, a questo fine deve farsi più correttamente riferimento, all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura della liquidazione (viene considerata data finale della liquidazione quella di cancellazione dal registro delle imprese).

 

Scioglimento di società di persone

In caso di scioglimento della società di persone, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e continuazione dell'attività da parte del socio superstite in forma individuale:

  • la società presenta la propria dichiarazione dei redditi per l'ultimo periodo d'imposta chiuso allo scadere del sesto mese utile per la ricostituzione della pluralità dei soci;
  • il socio superstite, che prosegue l'attività in qualità di imprenditore individuale, dichiara il reddito d'impresa prodotto nel residuo periodo dell'anno in cui si ha lo scioglimento della società, utilizzando il modello Redditi PF.

 

In questo specifico caso, secondo la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 329 del 30 luglio 2008 n. 329, tali dichiarazioni sono presentate nei termini di cui all'art. 2 del D.P.R. 322/98, e quindi vale la modifica prevista dal D.L. 34/2019.

 

Se la società rimane con un unico socio il 10 novembre 2017, perché la stessa si è sciolta, e la pluralità dei soci non è stata ricostituita entro il 10 maggio 2018, se l’unico socio prosegue l'attività in forma individuale:

  • la società deve presentare la dichiarazione relativa al periodo 1.1.2018 - 10.5.2018 entro il nuovo termine del 30 novembre 2019;
  • l'ex socio che prosegue l'attività, presenta entro il maggior termine del 30 novembre 2019, il modello Redditi PF 2019 per dichiarare il reddito d'impresa prodotto in forma individuale nel periodo 10.5.2018 - 31.12.2018.

 

Trasformazione e fusione d’impresa

In presenza di una trasformazione di una società non soggetta all'Ires in società soggetta a tale imposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d'imposta, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.

Verrà presentata nei (nuovi) termini ordinari (entro il 30 novembre) la dichiarazione del periodo "post trasformazione".

 

Per la fusione, la dichiarazione del periodo "ante fusione" è presentata entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha effetto l'operazione, anche in questo caso il termine non è stato modificato dal D.L. 34/2019.

Se un atto di fusione viene iscritto nel Registro delle imprese il 10 ottobre 2019, la dichiarazione del primo periodo (1.1.2019-10.10.2019) sarà presentata entro il mese di luglio 2020.

 

NB! - In caso di fusione retrodatata (in cui si anticipano gli effetti ai fini contabili), non sussiste alcun obbligo di rendicontare ai fini fiscali le risultanze del periodo "ante fusione" della società incorporata e il risultato del periodo “ante fusione” confluisce in quello unitario dell’icorporante.

 

Valgono i nuovi termini ordinari per la presentazione della dichiarazione del periodo "post fusione".

 

Adempimenti collegati alla presentazione delle dichiarazioni

Per effetto della proroga in esame, molte scadenze ed adempimenti sono conseguentemente differiti in quanto "collegati" al termine di presentazione delle dichiarazioni.

Nel proseguo, si vogliono evidenziare quelli che sono gli effetti dello spostamento di due mesi dei termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni sui principali adempimenti collegati.

 

Presentazione degli interpelli

Tra gli adempimenti cui tenere conto, si segnalano gli interpelli, ovvero quelle istanze che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un determinato comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione ad un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

Vi è l’interpello ordinario e quello probatorio:

  • l'interpello ordinario consente di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione, riguardo un caso concreto e personale, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, sempre che ricorra obiettiva incertezza;
  • l'interpello probatorio consente, invece, di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (113 TUIR), le istanze presentate dalle società “non operative” e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE (articolo 1, comma 8, D.L. 201/2011).

Vi sono anche altre tipologie, ovvero l'interpello anti-abuso, che consente di acquisire un parere relativo alla abusività di un’operazione, non più solo ai fini delle imposte sui redditi, ma per qualsiasi settore impositivo, e l’interpello disapplicativo, che consente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi.

 

Facendo riferimento all’interpello probatorio, anti-abuso, e disapplicativo, presentato per il periodo d’imposta 2018, si deve tenere conto che l'Agenzia delle Entrate ha 120 giorni di tempo per rispondere.

In conseguenza di ciò, se si vuole conoscere il responso prima della presentazione della dichiarazione, ovvero prima del 2 dicembre 2019, facendo il calcolo a ritroso, per il computo dei 120 giorni che precedono la scadenza, a rigore, il termine di presentazione da individuare sarebbe il 4 agosto 2019, che però cadeva di domenica. Qualora l'invio dell'istanza fosse effettuato con mezzi diversi dalla PEC, sarebbe stato opportuno anticipare l'adempimento a venerdì 2 agosto 2019.

Per l’interpello ordinario, invece, l’Agenzia ha 90 giorni di tempo per rispondere e facendo il medesimo ragionamento di sopra, il termine effettivo da individuare era il 3 settembre 2019.

 

NB! – In generale, per la presentazione degli interpelli ordinario, probatorio, anti-abuso e disapplicativo, riferiti al periodo d'imposta 2018, il termine è del 2 dicembre 2019.

 

Altre scadenze che sono collegate al differimento della data di presentazione della dichiarazione dei redditi, riguardano la trasmissione telematica delle dichiarazioni "correttive nei termini" (relative al 2018) che va al 2 dicembre 2019.

Un caso riguarda la correzione di un modello 730 nei casi previsti dalla legge, o una dichiarazione (Modello Redditi) già presentata.

 

Scade il 2 dicembre anche il termine per la trasmissione telematica delle dichiarazioni integrative relative al periodo d’imposta 2017 (modelli Redditi 2018), per beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (es. ravvedimento con sanzione ridotta ad 1/8 per l'infedele dichiarazione)

 

Sempre al 2 dicembre vanno le comunicazioni delle opzioni o delle revoche dei regimi di determinazione dell'imposta, o dei regimi contabili attraverso la presentazione del quadro VO unitamente al modello Redditi 2019, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva 2019 (relativa al 2018).

 

Remissione “in bonis”

Chi ha dimenticato di esercitare un’opzione o di inviare una comunicazione, ovvero ha dimenticato quegli adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali, o ancora, per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l’istituto della remissione in bonis, rimediare alla disattenzione, regolarizzando gli adempimenti di natura formale entro il prossimo due dicembre 2019, pagando inoltre una piccola sanzione. Anche in questo caso si avrà maggior tempo per effettuare la regolarizzazione di un mancato adempimento.

 

NB! - Entro il 2 dicembre 2019, andranno effettuate anche la compilazione del registro dei beni ammortizzabili e le annotazioni sui registri IVA ai fini della determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata previste dal (D.M. Mef del 2 maggio 1989).

 

Dichiarazione tardiva

Secondo il disposto dell’articolo 2, comma 7 del D.P.R. 322/1998, si considerano valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine (dichiarazione tardiva), salvo l’applicazione delle sanzioni per il ritardo.

Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza ordinaria, si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti di imposta.

Pertanto, seguendo una linea temporale, la dichiarazione trasmessa:

  • si considera valida e tempestiva, sino al termine ultimo di presentazione;
  • si considera valida ma “tardiva” (con conseguente applicazione di sanzioni) se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni rispetto alla originaria scadenza;
  • si considera “omessa” (pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte e ritenute indicate), se presentata con ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza.

 

La differenza tra dichiarazione tardiva e omessa, rileva in sede di regolarizzazione da parte del contribuente, in quanto solo la prima può beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dal ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.

 

Nel caso specifico, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei Redditi 2019 "tardive", che non si considerano omesse, sono quelle presentate entro 90 giorni dal termine del 2 dicembre 2019, ovvero entro il 2 marzo 2020 (oltre tale data la dichiarazione si considera omessa).

 

Lo stesso termine di trasmissione (2 marzo 2020), vale per le dichiarazioni integrative relative al 2018 (modelli Redditi PF 2019), per beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro i 90 giorni successivi (es. ravvedimento con sanzione ridotta a 258,00 euro per la presentazione con il quadro RW originariamente omesso).

 

Lo spostamento del termine di trasmissione telematica delle dichiarazioni influisce anche sui seguenti altri adempimenti, che per legge vanno effettuati entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero entro il 2 marzo 2020; tali adempimenti sono:

  • redazione e sottoscrizione dell'inventario;
  • stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici (art. 7 co. 4-ter e 4-quater del D.L. n. 357 del 10 giugno 1994.

 

Quadro Normativo

Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019

D.P.R. n. 322 del 1998

Istruzioni ministeriali modello Redditi

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