Professionisti e reddito d’impresa ancora distanti

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La prima circolare a firma dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la n. 1/Rt/2008, segnala le numerose incertezze interpretative (con effetti sul contribuente che compila la dichiarazione dei redditi Unico 2008, non contenendo le istruzioni chiarimenti in ordine agli aspetti ancora controversi, soprattutto in riferimento all’esatta decorrenza nel periodo transitorio) sulla corretta applicazione delle novità sulla tassazione del reddito dei lavoratori autonomi, introdotte dal decreto Visco-Bersani prima, dalla manovra finanziaria per il 2007 poi. Una vera rivoluzione rimasta, di fatto, incompiuta. L’intento sarebbe di avvicinare le regole di computo del reddito dei professionisti a quelle delle imprese, ma richiede un ulteriore intervento, anche normativo, che definisca gli aspetti privi di disposizioni specifiche o di interpretazioni condivisibili.

Un esempio per tutti: la circolare – un’analisi con commento della disciplina del Tuir sulla determinazione del reddito dei liberi professionisti – si sofferma, in particolare, sulla stratificazione temporale in materia di data di acquisto dell’immobile, definendola necessaria poiché tre regimi si rendono applicabili a seconda che il bene sia stato acquistato entro il 14 giugno ’90, da questa data al 31 dicembre ’06 o a partire dal 1° gennaio ’07. Solo per gli immobili comperati dal 1° gennaio 2007 si applicano le regole sugli ammortamenti di cui all’articolo 54 del Tuir. Già questa disposizione pone dubbi: non è chiaro se lo scorporo del terreno dal fabbricato debba valere solo per gli immobili acquistati dal 1° gennaio 2007 ovvero anche per quelli acquistati sino al 14 dicembre 1990. La quota di ammortamento, sempre per i beni acquistati dal 1° gennaio 2007, è deducibile nei periodi di imposta 2007, 2008, 2009 solo per un terzo. Coniugando la limitata deduzione (1% del costo dell’imponibile) con la ulteriore esigenza di scorporare il valore del terreno sopra cui insiste il fabbricato, emerge una convenienza molto limitata a inserire l’immobile nella sfera professionale. Non esiste per il lavoratore autonomo una norma simile all’articolo 65 del Testo unico delle imposte sui redditi, che disciplina per l’imprenditore le modalità con cui poter scegliere se l’immobile debba esser considerato dell’impresa o meno. Lacuna che andrebbe colmata, soprattutto quando si considera la non rilevante convenienza per il professionista a ritenere l’immobile attinente alla sfera professionale.

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