Riforma Irpef/Ires, decreto in Gazzetta
Pubblicato il 17 dicembre 2024
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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024 n. 294 il decreto legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024 recante la revisione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che rimodula il regime fiscale dei redditi.
Il provvedimento dà attuazione alla legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale) riscrivendo alcuni tratti distintivi del sistema di tassazione dei redditi delle persone fisiche e delle società e altri enti.
La sua entrata in vigore è prevista per il 31 dicembre 2024, in ossequio alla vacatio legis.
Di seguito alcune novità che si affacceranno nel 2025.
Trasferte di lavoro
Modifiche nell’ambito delle regole fiscali per i viaggi di lavoro dei dipendenti sono state introdotte con il decreto legislativo Irpef-Ires (n. 192/2024) e altre disposizioni presenti nella Manovra 2025.
A normare la materia è l'articolo 51, comma 5, del Dpr n. 917/1986) che distingue tra le trasferte al di fuori del comune dove si trova la sede lavorativa del dipendente e quelle all'interno dello stesso comune. Il luogo di lavoro del dipendente è specificato nel contratto di lavoro o in altri documenti forniti al momento dell'assunzione. Per definire i confini comunali, non si considerano suddivisioni interne minori, come le frazioni.
Per quanto riguarda le trasferte fuori comune, la legislazione permette la non imponibilità fiscale degli importi mediante due approcci: l'erogazione di un’indennità forfettaria o il rimborso dettagliato delle spese. Le indennità forfettarie sono tassabili per la parte che supera determinati limiti, mentre i rimborsi dettagliati delle spese di viaggio, incluse le indennità chilometriche e spese di trasporto, sono sempre esentati se supportati da adeguata documentazione.
La bozza di legge di Bilancio 2025, ora in esame al Parlamento, stabilisce che i rimborsi di costi per cibo, sistemazione, viaggi e trasporti, pagate attraverso mezzi di trasporto pubblico su richiesta come taxi e noleggio auto con autista, non influenzano la composizione del reddito se i pagamenti sono realizzati tramite bonifici bancari o postali, o altri metodi di pagamento che possono essere tracciati. Vi rientrano: oltre a carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari, anche le App di pagamento via smartphone.
Il decreto Ires-Irpef interviene sulle trasferte all'interno del comune. Secondo il comma 5 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, le indennità o i rimborsi per spese legate a trasferte locali, ad eccezione di quelli per trasporto con adeguate ricevute dal vettore, sono inclusi nel reddito imponibile.
Con l'introduzione del decreto Ires/Irpef, le regole cambiano significativamente. Dal 2025, infatti, "non sarà necessario presentare documentazione dettagliata fornita dal vettore" per l'esenzione dei rimborsi spese di trasporto. Queste spese potranno essere validate e documentate dal dipendente mediante altri procedimenti. La regola potrebbe estendere l'esenzione fiscale anche ai rimborsi chilometrici per spostamenti interni al comune. Inoltre, per i servizi di trasporto pubblico su richiesta come taxi e noleggio con conducente, i pagamenti dovranno essere effettuati tramite metodi tracciabili.
Regime delle perdite fiscali
Il decreto Ires/Irpef - Dlgs n. 192 del 13/12/2024 - introduce importanti modifiche all'art. 84 del Tuir riguardanti le limitazioni al riporto delle perdite fiscali in caso di trasferimento di partecipazioni maggioritarie.
Le condizioni che stabiliscono il divieto di portare avanti le perdite (comma 3) rimangono valide, tuttavia si specifica ora che un "cambiamento di attività" si verifica solo in caso di cambio nel settore economico o nel settore merceologico, o in occasione dell'acquisizione di un'azienda o di un ramo di essa.
Ciò limita le interpretazioni estensive precedentemente fornite dall'Agenzia delle Entrate in alcuni interpelli.
La relazione illustrativa del decreto sottolinea che non costituisce un cambiamento di attività il semplice inserimento di risorse finanziarie nella società acquisita o l'aggiunta di singoli beni strumentali. Inoltre, chiarisce che nel caso di acquisizione di aziende, il settore merceologico non è considerato rilevante e che l'acquisizione di aziende o rami aziendali può essere paragonata all'integrazione delle stesse nella società, ad esempio attraverso conferimenti.
Viene poi abolito il criterio del numero minimo di dipendenti e si introduce un nuovo limite quantitativo per l'importo delle perdite fiscali riportabili (nuovo comma 3-ter) qualora venga superato il test sui ricavi per dipendente (limite qualitativo), che rimane in vigore.
Tali perdite possono essere riportate entro il limite del patrimonio netto, determinabile sia dal suo valore economico (derivante da una perizia giurata) sia dal suo valore contabile. Il valore di riferimento (economico e contabile) dovrà essere calcolato deducendo i conferimenti e i versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi, che devono essere ricalcolati specificatamente quando si assume il valore economico del patrimonio per assicurare la coerenza dei parametri usati.
Per evitare disallineamenti patrimoniali temporanei e per consentire l'uso dei soli bilanci di esercizio nelle varie verifiche, viene introdotta una norma che prescrive che le variabili implicate nella determinazione delle perdite riportabili debbano sempre riferirsi alla stessa data.
A specificare meglio tale regola interviene la relazione illustrativa del Dlgs n. 192/2024.
Per i trasferimenti di partecipazioni effettuati nel primo semestre dell’anno, la data di riferimento adottata è sempre quella dell'ultimo periodo fiscale o bilancio chiuso prima dell'effettivo trasferimento delle partecipazioni. Questa data serve come punto di riferimento per verificare i requisiti per il riporto delle perdite, il limite quantitativo applicabile al riporto, l’ammontare dei ricavi e delle spese del personale per il test di vitalità, e per calcolare il biennio durante il quale i conferimenti e i versamenti influenzano la riduzione del patrimonio netto.
Invece, se il trasferimento si realizza nel secondo semestre dell’anno, tutte le verifiche devono essere condotte in riferimento alla fine dell'esercizio fiscale o del periodo d'imposta in cui l'operazione è stata compiuta. Questi stessi principi si applicano anche per il riporto delle eccedenze di ACE e degli interessi passivi.
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