Lavoro autonomo: nuova tassazione 2024 su interessi, polizze e bonus fiscali
Pubblicato il 27 giugno 2025
In questo articolo:
- Riforma del reddito di lavoro autonomo e nuovo principio di onnicomprensività
- Quesiti dell’istante all’Agenzia delle Entrate
- Interessi attivi da conto corrente: natura e trattamento fiscale
- Premio di assicurazione professionale: deducibilità e irrilevanza del riaddebito
- Bonus edilizi e plusvalenza da differenziale: nuova rilevanza fiscale
- Effetti operativi del nuovo regime fiscale
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Con la risposta n. 171 del 26 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del nuovo principio di onnicomprensività previsto per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR. Tale principio, introdotto dal Decreto legislativo n. 192/2024 e successivamente integrato dal Decreto legge n. 84/2025, rappresenta una significativa evoluzione nel regime fiscale dei redditi prodotti da professionisti e associazioni professionali.
La risposta dell’Agenzia si inserisce in questo nuovo contesto normativo, offrendo interpretazioni operative attraverso l’analisi di tre distinti quesiti posti da un’associazione professionale di commercialisti. Tali quesiti riguardano:
- la qualificazione fiscale degli interessi attivi da conto corrente,
- il trattamento dei premi di assicurazione professionale riaddebitati agli associati,
- e la rilevanza del differenziale positivo derivante dalla cessione di crediti d’imposta connessi a bonus edilizi.
Riforma del reddito di lavoro autonomo e nuovo principio di onnicomprensività
La risposta n. 171/2025 dell’Agenzia delle Entrate si inserisce nel più ampio quadro della riforma dei redditi di lavoro autonomo avviata con l’articolo 5 del D.Lgs. n. 192/2024, recentemente integrato dal D.L. n. 84/2025. Dopo anni di incertezza interpretativa dovuta alla scarna formulazione originaria dell’articolo 54 del TUIR, la riforma ha introdotto una disciplina più organica e sistematica, centrata sul nuovo principio di onnicomprensività.
Questo principio, oggi esplicitamente codificato nel riformulato art. 54, prevede che tutti i valori e le somme percepite, a qualunque titolo, in relazione all’attività artistica o professionale concorrano alla formazione del reddito, superando la precedente distinzione rigida tra compensi e altre entrate. Ne deriva che anche proventi indiretti o non derivanti da prestazioni professionali, come differenziali su crediti d’imposta o interessi bancari, possono assumere rilevanza fiscale.
Il legislatore, tuttavia, ha previsto alcune deroghe esplicite al principio di onnicomprensività, indicate al comma 2 del nuovo articolo 54. Non concorrono alla formazione del reddito, ad esempio:
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del cliente (come il contributo integrativo del 4%);
- i rimborsi spese analiticamente addebitati al committente per l’esecuzione dell’incarico;
- il riaddebito pro quota delle spese per l’utilizzo comune di immobili o servizi connessi all’attività.
Queste eccezioni sono giustificate dal principio secondo cui tali somme non costituiscono un reale incremento patrimoniale per il professionista, ma semplici partite di giro. Tuttavia, la corretta applicazione delle nuove regole comporta anche un inevitabile aumento degli adempimenti amministrativi: sarà infatti necessario distinguere contabilmente tra costi deducibili e componenti esclusi per effetto delle deroghe, adottando un piano dei conti più analitico e preciso.
In sintesi, la riforma impone ai professionisti, e in particolare alle associazioni tra professionisti, un aggiornamento profondo nelle modalità di rilevazione contabile e fiscale dei proventi, in modo da adeguarsi al nuovo regime applicabile a partire dal 2024.
Quesiti dell’istante all’Agenzia delle Entrate
L’istante è un’associazione professionale tra commercialisti, la quale ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate tre distinti quesiti in merito all’applicazione del nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, in vigore dal periodo d’imposta 2024.
In particolare, l’Associazione:
- gestisce un conto corrente bancario intestato allo studio, su cui sono stati accreditati interessi attivi al netto di spese bancarie, con ritenuta alla fonte del 26% applicata dalla banca. Chiede se tali interessi attivi, percepiti nell’anno secondo il criterio di cassa, debbano essere considerati reddito di lavoro autonomo o reddito di capitale;
- ha stipulato una polizza assicurativa professionale come contraente unico per sé stessa e altri professionisti o società, ottenendo condizioni più favorevoli. Il premio è stato pagato dallo studio e successivamente riaddebitato pro quota ai singoli assicurati “al puro costo”. L’Associazione chiede chiarimenti sul trattamento fiscale di tale premio e della sua ripartizione tra i soggetti assicurati;
- ha acquistato un credito d’imposta da bonus edilizi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 119 e 121 del D.L. 34/2020, a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, e lo utilizzerà in compensazione nei successivi anni. Sottolinea che tale credito non costituisce corrispettivo per una prestazione professionale e precisa che è stato già eseguito il visto di conformità, regolarmente fatturato e pagato a parte. L’Associazione chiede se la differenza positiva tra valore nominale e prezzo d’acquisto del credito rilevi fiscalmente come provento e in quale periodo d’imposta debba essere imputato.
Tali quesiti mirano a comprendere come le modifiche normative abbiano ridefinito il perimetro dei redditi rilevanti per i professionisti, in particolare quando si tratta di componenti di reddito non direttamente riconducibili a prestazioni professionali, ma comunque connessi all’attività esercitata.
Interessi attivi da conto corrente: natura e trattamento fiscale
In relazione al primo quesito formulato dall’associazione professionale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento puntuale circa la corretta qualificazione fiscale degli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario intestato all’associazione stessa. Con riferimento alla nuova formulazione dell’articolo 54 del TUIR, in vigore dal 2024, e in particolare al comma 3-bis, introdotto dalla riforma, l’Agenzia ha precisato che tali interessi non rientrano tra i redditi di lavoro autonomo.
Più precisamente, gli interessi bancari, anche se generati nell’ambito dell’attività professionale, devono essere qualificati come redditi di capitale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 44, comma 1, lettera a) del TUIR, che include tra tali redditi gli “interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti”. Ne deriva che tali somme non concorrono alla formazione del reddito professionale imponibile ai fini IRPEF, in quanto escluse dall’ambito di applicazione del principio di onnicomprensività introdotto per i redditi di lavoro autonomo.
Ai fini della tassazione, l’Agenzia conferma che tali interessi, anche se percepiti da una associazione professionale tra commercialisti, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26%, ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 600/1973. La ritenuta, in quanto definitiva, estingue l’obbligazione tributaria su tali redditi, che non devono quindi essere ulteriormente dichiarati né inclusi nel reddito dell’associazione.
Premio di assicurazione professionale: deducibilità e irrilevanza del riaddebito
In merito al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il corretto trattamento fiscale del premio assicurativo per rischi professionali versato da un’associazione professionale e successivamente riaddebitato pro quota agli altri assicurati (professionisti e società coinvolti nella polizza collettiva). La questione si inserisce nel nuovo quadro delineato dal principio di onnicomprensività dell’art. 54 del TUIR, secondo cui sono rilevanti, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, tutte le somme percepite e le spese sostenute in relazione all’attività artistica o professionale, salvo le specifiche esclusioni previste dalla norma.
Nel caso in esame, l’Agenzia ha precisato che le somme incassate dall’Associazione a titolo di “ribaltamento” del premio assicurativo (ossia la quota riaddebitata agli altri assicurati) non costituiscono proventi rilevanti ai fini del reddito professionale, in quanto non direttamente riconducibili all’attività artistica o professionale esercitata. Pertanto, tali importi non devono essere inclusi nel reddito di lavoro autonomo dell’associazione.
Per quanto riguarda, invece, la deducibilità del premio assicurativo versato dall’Associazione, l’Agenzia stabilisce che essa potrà defalcare esclusivamente la quota effettivamente rimasta a suo carico, ossia quella non oggetto di successivo riaddebito ai singoli assicurati. In altre parole:
- la quota riaddebitata agli altri soggetti è fiscalmente irrilevante e non dà luogo a deduzione;
- la quota effettivamente sostenuta dallo studio è deducibile ai fini della determinazione del reddito.
Bonus edilizi e plusvalenza da differenziale: nuova rilevanza fiscale
Con riferimento al terzo quesito, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire la natura e l’imputazione temporale del differenziale positivo (ossia il guadagno) derivante dall’acquisto, a prezzo scontato, di un credito d’imposta da bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020. Lo studio associato istante aveva infatti acquisito tale credito, originato da interventi edilizi, a un valore inferiore rispetto al suo valore nominale, da utilizzare in compensazione nel tempo.
Nella previgente disciplina, secondo quanto già affermato nella risposta n. 472/2023, questo differenziale non era imponibile: non era infatti riconducibile né ai redditi di lavoro autonomo (che includevano solo compensi e specifiche plusvalenze), né ai redditi diversi. Mancando una previsione normativa espressa, il guadagno realizzato su tali operazioni sfuggiva all’imposizione fiscale.
Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2024, l’introduzione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR, riformulato dal D.Lgs. 192/2024) cambia radicalmente la prospettiva. Tale principio stabilisce che concorrono al reddito “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale”, includendo di fatto anche componenti atipici e non direttamente riconducibili a prestazioni professionali.
Alla luce di questo nuovo criterio generale, l’Agenzia ritiene che sia il valore nominale del credito acquistato sia il relativo costo sostenuto debbano concorrere alla determinazione del reddito professionale, secondo le regole del principio di cassa.
Quanto alla tempistica di rilevazione:
- Il costo di acquisto del credito rileva nell’anno in cui viene sostenuto (cioè pagato dallo studio);
- Il valore nominale del credito, invece, assume rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui viene effettivamente utilizzato in compensazione per il pagamento di imposte e contributi da parte dell’associazione professionale.
Effetti operativi del nuovo regime fiscale
In definitiva, le tre risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 171/2025 trovano un comune denominatore nell’applicazione del nuovo principio di onnicomprensività introdotto dal D.Lgs. 192/2024, in vigore dal 2024.
Tale principio amplia significativamente la base imponibile del reddito di lavoro autonomo, includendo tutti i valori percepiti in connessione con l’attività professionale, anche se non derivanti direttamente da prestazioni. Di conseguenza, sia i proventi indiretti (come il differenziale su crediti d’imposta), sia le componenti neutre (come i riaddebiti di spese), sia le entrate estranee (come gli interessi da conto corrente), trovano una precisa collocazione fiscale all’interno del nuovo assetto normativo, che impone ai professionisti una maggiore attenzione nella rilevazione contabile e fiscale dei flussi economici.
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