Prodotti DOP e IGP: contributi per valorizzazione
Pubblicato il 10 settembre 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) determina le regole per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia, ai sensi del regolamento UE 2024/1143.
Beneficiari, aiuti e modalità di presentazione della domanda sono contenuti nel decreto del 26 luglio 2024, presente nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2024, ed entrato in vigore il 7 settembre 2024.
A disposizione vi sono risorse per 900.000,00 euro.
Soggetti ammessi ai contributi
Possono presentare richieste di finanziamento, secondo quanto stabilito dal decreto Masaf 26 luglio 2024:
- consorzi di tutela;
- organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela;
- associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b);
- associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purché' questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP.
Inoltre, i soggetti candidati possono inoltrare un'unica richiesta di finanziamento per anno secondo le direttive di questo decreto.
Invece, gli esclusi sono:
- le grandi imprese, ai sensi dell'art. 2, punto 34), del regolamento UE 2022/2472 e dell'art. 2, punto 24), del regolamento UE n. 651/2014;
- le imprese in difficoltà;
- i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
Interventi oggetti di contributo
I contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia, sono concessi a seguito della realizzazione delle seguenti attività:
- organizzazione e partecipazione a mostre, esposizioni e competizioni, in accordo con i requisiti dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli, o dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- pubblicazioni mirate a informare il pubblico sui benefici dei prodotti agricoli, secondo le direttive dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
- attività dimostrative e promozionali, scambi di breve termine tra aziende e visite guidate a impianti agricoli, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli;
- formazione professionale e acquisizione di competenze tramite corsi, seminari, conferenze e coaching, seguendo le linee guida dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, escludendo la formazione obbligatoria secondo la legislazione nazionale;
- progetti di ricerca e sviluppo incentrati sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica, riguardanti la produzione, commercializzazione e protezione dei prodotti con DOP o IGP, compreso il monitoraggio dell'uso corretto delle denominazioni nel merato e online, così come la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
NOTA BENE: Le domande di contributo possono riguardare una o più delle menzionate attività.
Nell'allegato B al decreto 26 luglio 2024 sono indicati i costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia delle suddette attività.
Contributi
I contributi vengono erogati come rimborso delle spese effettuate, con le seguenti percentuali di copertura.
Per le attività che includono la partecipazione a fiere, esposizioni, concorsi, le pubblicazioni e le attività dimostrative:
- il 50% per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- il 70% per i prodotti agricoli.
Per le altre attività indicate nel decreto:
- il 70% per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- il 90% per i prodotti agricoli.
Il massimo contributo che può essere ottenuto per ogni progetto è di 250.000 euro.
Progetti di ricerca e sviluppo: trasparenza
Nel caso in cui la richiesta di finanziamento riguardi progetti di ricerca e sviluppo, prima che il progetto inizi, le seguenti informazioni devono essere rese pubbliche su un sito internet aperto al pubblico:
a) avanzamento effettivo del progetto;
b) finalità del progetto;
c) data stimata per la pubblicazione dei risultati attesi del progetto;
d) URL del sito web dove verranno divulgati i risultati attesi;
e) disponibilità gratuita dei risultati del progetto sovvenzionato per tutte le imprese operanti nel settore di interesse.
Inoltre, i risultati del progetto finanziato saranno accessibili su un sito web pubblico dalla data di completamento del progetto e rimarranno disponibili online per un periodo minimo di cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.
La mancata osservanza delle condizioni suddette porterà alla revoca del finanziamento ottenuto e al recupero delle somme già pagate.
Presentazione delle domande di contributo
Le domande di contributo devono essere inviate, esclusivamente via PEC, all'Ufficio PQA I (indirizzo: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it), entro le ore 23,59 del 4 ottobre 2024.
Le domande di contributo saranno verificate da una commissione di valutazione, che indicherà le istanze ammissibili.
Erogazione del contributo: anticipazione
In base ai fondi disponibili, è permesso erogare un anticipo del 50% sul contributo richiesto.
Questo anticipo può essere ottenuto dai beneficiari del finanziamento solo dopo aver fornito una garanzia bancaria o assicurativa.
Questa fideiussione deve assicurare la restituzione della somma anticipata e deve includere esplicitamente la rinuncia al diritto di escussione preventiva del debitore principale, la rinuncia all'eccezione prevista dall'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e deve essere attivabile entro quindici giorni su semplice richiesta dell'ente amministrativo.
Le attività oggetto di contributo devono essere completate entro dodici mesi, a decorrere dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, salvo concessione di proroga del termine di scadenza, per eccezionali e comprovate difficoltà operative verificatesi in corso di esecuzione.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: