Processo Tributario Telematico operativo in tutta Italia
Pubblicato il 20 luglio 2017
In questo articolo:
- Principio della facoltatività
- Primo passo: registrarsi al P.T.T.
- Il fascicolo informatico
- Procura ed elezione di domicilio
- Notifica via PEC e individuazione dei termini
- Accesso e registrazione al P.T.T.
- Deposito telematico degli atti
- I difensori
- Domicilio eletto
- Parti resistenti
- Atti impugnati
- Requisiti dell’atto principale
- Il pagamento del CUT
- Il calcolo del CUT
- Esito del deposito
- Il fascicolo processuale informatico
- Deposito cartaceo
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Fascicolo informatico sempre accessibile
Dallo scorso 15 luglio il sistema di informatizzazione del processo tributario, meglio noto come Processo Tributario Telematico (P.T.T.), è operativo su tutto il territorio nazionale. Il P.T.T. rappresenta sicuramente un tassello importante dell’ormai noto processo di semplificazione del rapporto tra fisco e contribuente.
Tramite un portale dedicato del Ministero delle finanze, è possibile accedere al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (1) (SIGT) per il deposito telematico presso tutte le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali degli atti e documenti processuali già notificati via Pec alla controparte.
Il sistema permette ai contribuenti, ai professionisti e agli enti impositori che si registrano, di consultare da casa o dal proprio ufficio il fascicolo processuale contenente tutti gli atti e documenti del contenzioso a cui sono interessati.
Tra gli ultimi documenti messi a disposizione per i professionisti, e per coloro che hanno a che fare con il processo tributario, va segnalata una interessante guida operativa nata dalla collaborazione tra l’AIDC sezione di Milano e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Al sistema informativo della giustizia tributaria si accede per il tramite del portale dedicato www.giustiziatributaria.gov.it, per mezzo del quale si può effettuare il deposito telematico, presso tutte le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, degli atti e documenti processuali già notificati via PEC alla controparte.
L’utilizzo delle procedure informatiche determina evidenti vantaggi in termini di semplificazione, trasparenza degli adempimenti processuali e di durata del contenzioso.
Cronologicamente il P.T.T. è attivo relativamente ai ricorsi ed appelli notificati a partire dal:
- 1° dicembre 2015 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Toscana e Umbria;
- 15 ottobre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Abruzzo e Molise;
- 15 novembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Liguria e Piemonte;
- 15 dicembre 2016 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Emilia-Romagna e Veneto
- 15 febbraio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia;
- 15 aprile 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;
- 15 giugno 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia;
- 15 luglio 2017 per le Commissioni tributarie presenti nelle regioni Marche e Val D'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano.
L’informatizzazione del processo tributario inizia con il recepimento della delega di cui all’art. 39 del D.L. 98/2011 che modifica il CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), e definisce le regole per le comunicazioni via PEC nel processo tributario.
Un successivo D.M. del 26 aprile 2012 ha disciplinato le regole tecniche introducendo le comunicazioni processuali a mezzo PEC a cura dell’ufficio di segreteria delle Commissioni Tributarie, che ha consentito già dal 2012 la semplificazione e la velocizzazione delle comunicazioni degli avvisi di trattazione e dei dispositivi dei provvedimenti giurisdizionali alle parti processuali con conseguenti risparmi economici.
Principio della facoltatività
Ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali nelle Commissioni Tributarie alternativamente:
- con le modalità tradizionali (cartacee);
- con quelle telematiche se risultano attivate tali modalità.
In tale ambito sono previsti dei vincoli ovvero, se la parte ha utilizzato le modalità telematiche nel procedimento di primo grado, in questo caso è obbligata successivamente ad utilizzare le stesse modalità anche nei gradi di giudizio successivi al primo, tranne nell’ipotesi in cui la parte abbia sostituito il difensore, potendo operare nuovamente la scelta tra procedura telematica o cartacea.
Il principio di facoltatività opera per entrambe le parti, per cui la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, può avvalersi delle modalità telematiche (o viceversa) per il deposito delle controdeduzioni.
Osserva
La scelta della modalità telematica inizia per il ricorrente con la notifica via PEC del ricorso alla controparte e con il successivo deposito in Commissione Tributaria tramite il P.T.T. Se si notifica via PEC non ci si può costituire in modalità cartacea e viceversa.
Primo passo: registrarsi al P.T.T.
Per accedere alla piattaforma del P.T.T. predisposta sul portale www.giustiziatributaria.gov.it, è necessario che le parti si registrino per ottenere le credenziali di accesso (userID e password) selezionando la voce “Processo Tributario Telematico” ed accedendo alla funzione “Registrazione al P.T.T.” dove viene richiesto l’inserimento di alcuni dati personali, fra cui la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) ed è inoltre necessaria una firma digitale valida.
Nota bene
Le credenziali di accesso consentiranno l’utilizzo dei servizi del P.T.T. e del Telecontenzioso.
Il fascicolo informatico
Il fascicolo informatico viene gestito dalle Commissioni Tributarie ed è composto dai file relativi agli atti processuali che vengono depositati tramite il P.T.T., contiene anche le ricevute di PEC ed i messaggi di sistema.
In particolare è costituito da quattro cartelle che corrispondono al:
- fascicolo del ricorrente;
- fascicolo del resistente;
- fascicolo contenente i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione Tributaria adita e le comunicazioni inviate alle parti processuali;
- fascicolo delle altre parti resistenti.
Procura ed elezione di domicilio
Nel processo tributario telematico l’assistenza tecnica, ovvero la necessità del contribuente di farsi assistere nel giudizio da un difensore tecnico abilitato è prevista per le controversie di valore superiore a 3.000 euro.
Relativamente alla procura dunque, secondo le disposizioni della circolare n. 2 del dipartimento delle finanze dell’11 maggio 2016:
- se il ricorrente non ha la firma digitale, la procura alle liti è rilasciata con un atto separato dall’atto principale, con firma autografa autenticata dal difensore. L’atto sarà scansionato dal difensore, firmato digitalmente e acquisito dal sistema come documento allegato;
- se invece il ricorrente ha la firma digitale, può firmare digitalmente la procura rilasciata dal difensore.
Osserva
L’indicazione dell’indirizzo PEC nell’atto introduttivo, da riportare nell’apposita schermata del P.T.T. durante il processo di caricamento dei dati identificativi, equivale all’elezione del domicilio digitale, e vale come unico indirizzo per le comunicazioni e le notifiche del processo.
Notifica via PEC e individuazione dei termini
La posta elettronica certificata (PEC) viene equiparata secondo il C.A.D. alla raccomandata del servizio postale, salvo che la legge non disponga diversamente. Nella modalità tradizionale, per il rispetto dei termini processuali per l’impugnazione, vi è la scissione del momento di perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni fra il mittente ed il destinatario:
- per il primo si considera ai fini del calcolo dei termini il giorno di consegna dell’atto all’agente postale per la spedizione;
- per il secondo il termine decorre dal giorno di effettiva ricezione.
Nel processo telematico è prevista la notifica del ricorso/appello alla controparte a mezzo PEC, e come per le procedure di notifica e di deposito degli atti mediante il servizio postale, il momento del perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni è diverso:
- per il mittente alla data in cui la notifica è stata inviata al proprio gestore attestata dalla relativa ricevuta di accettazione;
- per il destinatario alla data in cui la notifica è resa disponibile nella propria casella PEC.
In merito vi sono delle incertezze sulla idoneità della notifica via PEC della sentenza per la decorrenza del termine breve di impugnazione di 60 giorni, ma secondo quanto individuato nella guida, le notifiche via PEC sono ammesse solo se la controversia è stata incardinata laddove il P.T.T. è attivo ed il relativo giudizio sia stato proposto con le procedure telematiche.
Accesso e registrazione al P.T.T.
Con l'accesso al nuovo applicativo P.T.T., le parti possono effettuare telematicamente il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni.
La Circolare 2/DF dell'11 maggio 2016 ha emanato le linee guida sul funzionamento del SIGIT e le indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del P.T.T..
Le agenzie fiscali, enti della riscossione, camere di commercio, enti territoriali locali individuano, tra i propri dipendenti, gli utenti da abilitare ai servizi del P.T.T., previa richiesta di autorizzazione al MEF.
I professionisti in possesso di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) possono procedere anche ad una procedura di registrazione semplificata se i driver di gestione della CNS sono registrati nel browser che si utilizza.
Osserva
Le credenziali personali da utilizzare per l'accesso sono valide anche per il servizio del "Telecontenzioso" (Consultazione del fascicolo informatico).
Deposito telematico degli atti
Dopo essere entrati nel P.P.T. operativamente bisogna individuare la Commissione Tributaria (provinciale/regionale) e la tipologia di deposito e di procedimento.
Dopo averla individuata, è necessario inserire le altre informazioni nelle varie schermate relative a:
- Dati Generali – Ricorrenti – Rappresentanti – Difensori - Domicilio Eletto - Parti Resistenti - Atti Impugnati - Documenti - Calcolo CU – Validazione.
Osserva
La corretta compilazione di tutti i campi di ogni singola sezione permette il salvataggio dei dati e il passaggio alla sezione successiva.
Nella sezione Dati Generali vengono acquisiti o variati i dati generali del ricorso che riguardano:
- la richiesta di trattazione in pubblica udienza;
- l’Istanza di sospensione;
- la presenza di un difensore abilitato;
- il recapito telefonico per eventuali comunicazioni;
- le parti ricorrenti;
- le parti resistenti;
- il numero degli atti impugnati;
- il numero dei rappresentanti dei ricorrenti;
- il numero del difensori dei ricorrenti;
- il numero delle notifiche del ricorso;
- il numero degli allegati.
La sezione Ricorrenti e Rappresentanti permettono di acquisire o variare l’anagrafica delle parti ricorrenti e di eventuali rappresentanti. La tipologia di rappresentante è selezionabile tra le voci:
- rappresentante legale, tutore, curatore, liquidatore, procuratore, ecc.
I difensori
La sezione difensori permette di acquisire o variare i dati del difensore, indicando i seguenti dati:
- dati difensore abilitato (codice fiscale, cognome/denominazione, nome, ulteriori informazioni, data nomina, residenza/sede legale e indirizzo PEC, ordine professionale, numero tessera);
- dati ricorrenti difesi (l’utente deve indicare i nomi dei ricorrenti dalla lista dei nominativi acquisiti in precedenza con le schede ricorrenti).
Domicilio eletto
Nella sezione Domicilio Eletto si può acquisire o variare il domicilio eletto del ricorrente. L’elezione di domicilio presso il difensore è proposta automaticamente se nei dati generali si è indicato che la parte si avvale di un difensore abilitato, in caso contrario è preselezionata l’elezione di domicilio presso l’indirizzo del ricorrente.
Per indicare un domicilio diverso, dopo aver selezionato il campo “Domicilio Eletto”, si deve utilizzare il campo “Modifica domicilio eletto”.
Parti resistenti
La sezione Parti Resistenti permette di acquisire o variare le parti resistenti, vanno in particolare indicati:
- la tipologia parte resistente (Voci: Parte resistente e altra parte resistente);
- la tipologia soggetto resistente, da scegliere fra:
- Ente Impositore (Agenzia Dogane e Monopoli, Agenzia Entrate, Altri uffici, Camere di Commercio, MEF - Segreteria Commissioni Tributarie, Regione - Provincia - Comune);
- Persona Fisica/Altro Soggetto (Persona Fisica, Impresa Individuale/Familiare, Lavoratore Autonomo/Associazioni Professionisti, Consorzi, Cooperative, Enti Non Commerciali/Onlus, Fondazioni, Società di Capitali ed Enti Equiparati, Società di Persone ed Enti Equiparati, Soggetti Non Residenti);
- Società di Riscossione.
Atti impugnati
La sezione Atti Impugnati permette di acquisire o variare gli atti impositivi del ricorso attraverso l’indicazione:
- della denominazione dell’ ufficio;
- della presenza dell’istanza di sospensione dell’atto;
- della tipologia dell’atto;
- se è stato presentato il reclamo-mediazione;
- del numero dell’atto;
- della data di notifica atto;
- dell’importo complessivo dell’atto e il valore controverso (2);
- del contributo unificato dovuto per l’atto (se non si è in possesso del dato si può calcolarlo automaticamente dal sistema selezionando il tasto Calcola C.U.)
Successivamente bisognerà indicare, relativamente alle imposte, la materia procedimentale, il tipo imposta, l’anno di Imposta e le parti collegate all’atto (ovvero i soggetti collegati da selezionare in una lista contenente le parti ricorrenti e resistenti).
Requisiti dell’atto principale
Per l’inserimento e la trasmissione gli atti e i documenti devono essere nel formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, ed inoltre devono essere:
- privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia;
- sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale;
- di dimensione massima, per ogni singolo documento informatico, pari a 5 MB.
Acquisito il documento principale, si può procedere all’acquisizione dei singoli allegati facendo particolare attenzione a:
- specificare la tipologia degli allegati qualificandoli singolarmente secondo l’apposito elenco;
- firmare digitalmente tutti i file.
Anche gli allegati, di cui è ammesso il deposito della copia per immagine, dovranno essere:
- in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
- privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
- sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale;
- di dimensione massima, per ogni singolo documento informatico, pari a 5 MB.
Il pagamento del CUT
Il pagamento del contributo unificato tributario (CUT) d’iscrizione a ruolo della causa, può essere effettuato nel P.T.T. con le stesse modalità previste per il deposito cartaceo ovvero tramite contrassegno telematico, Mod. F23 o conto corrente postale.
La parte dovrà scansionare la ricevuta cartacea del versamento, apporre la firma digitale e allegarla all’atto principale selezionando l’apposita voce nella tabella dei documenti allegati.
Solo in caso di versamento tramite contrassegno, oltre alla suddetta procedura, è necessario depositare in Commissione Tributaria l’originale dello stesso.
Osserva
In alcune Regioni (Toscana e Lazio) è stato già avviato il sistema di pagamento PagoPA, attivato dall’Agid (l’Agenzia per l’Italia Digitale), e che consente il pagamento con moneta elettronica e carte di credito da un link reso disponibile dal sistema informatico al completamento della procedura di deposito.
Il calcolo del CUT
La sezione “Calcolo CU” permette di acquisire (o variare) i dati di pagamento del contributo unificato.
Dovranno essere inseriti solo i dati del pagamento del CU già effettuato o in alternativa, indicare se si richiede la prenotazione a debito (solo per l’Agenzia delle Entrate) o il patrocinio a spese dello Stato.
Ricorda
In caso di versamento (ad esempio) tramite contrassegno, è necessario che la parte depositi presso la segreteria della Commissione Tributaria l’originale di detto contrassegno entro 30 giorni dall’avvenuto deposito telematico.
Esito del deposito
La fase finale consiste nella validazione dei dati (questi possono ancora essere visualizzati per eventuali modifiche) e la trasmissione per il deposito del ricorso.
Dopo la validazione e la trasmissione del ricorso e degli allegati, viene rilasciata una ricevuta di accettazione a video, scaricabile e consultabile anche successivamente nell’area riservata personale.
Se non vengono riscontrate anomalie “bloccanti”, il sistema iscrive la causa a ruolo, nel caso invece di anomalie meno gravi, il ricorso viene comunque iscritto a ruolo e le anomalie sono comunicate alla parte depositante sia a video, sia tramite PEC. Anche la ricevuta di accettazione e quella di iscrizione a ruolo vengono inviate all’indirizzo PEC del depositante.
Il fascicolo processuale informatico
I file relativi agli atti processuali, agli allegati depositati, alle ricevute di PEC ed ai messaggi di sistema, costituiscono il fascicolo informatico, che è costituito dal:
- fascicolo del ricorrente contenente gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al soggetto che ha introdotto la causa;
- fascicolo del resistente contenente gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema alla parte resistente;
- fascicolo d’ufficio contenente i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione Tributaria adita e le comunicazioni inviate alle parti processuali;
- fascicolo delle altre parti resistenti contenente gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al terzo intervenuto volontariamente nel giudizio, ovvero chiamato in causa.
Le parti e/o i loro difensori che accedono al P.T.T., in quanto abilitati dal sistema a seguito della registrazione, possono consultare il fascicolo informatico della controversia utilizzando il servizio del “Telecontenzioso” ed estrarre copia degli atti presenti.
Nel caso in cui solo una delle parti faccia uso del P.T.T. l’altra parte può comunque proseguire nell’attività difensiva in formato cartaceo, i suoi atti saranno comunque acquisiti al telematico se gli atti e documenti cartacei rispettino determinate caratteristiche.
Deposito cartaceo
Laddove si optasse per il deposito cartaceo, tutti gli atti e i documenti dovranno rispettare alcune caratteristiche ovvero devono essere fogli in:
- formato A4;
- liberi da rilegatura;
- numerate.
Tali requisiti sono necessari per consentire al personale di segreteria delle Commissioni Tributarie la scansione degli atti e l’abbinamento al fascicolo informatico già iscritto a ruolo con modalità telematiche.
Nel caso in cui l’Ufficio di segreteria si trovi nell’impossibilità di acquisire al SIGIT atti o documenti analogici, sarà cura dello stesso ufficio inserire nel fascicolo informatico un elenco degli atti e dei documenti non acquisiti.
I suddetti atti e documenti saranno consultabili esclusivamente recandosi presso la Commissione Tributaria competente.
Chi intende depositare con modalità cartacee il ricorso/appello e gli altri atti per i quali è prevista la compilazione delle schede, può utilizzare il servizio telematico di compilazione e trasmissione telematica della sola nota di iscrizione a ruolo.
Con la registrazione al P.T.T., il ricorrente/appellante può ottenere, al termine della procedura, un numero identificativo con il quale ci si potrà recare presso la Commissione Tributaria competente, (NO) e depositare gli atti e i documenti cartacei con conseguente iscrizione a ruolo della controversia, evitando in tal modo il deposito della nota di iscrizione cartacea.
Quadro Normativo |
Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011(art. 39, comma 8) Decreto del MEF del 23 dicembre 2013, n. 163 Decreto del Direttore Generale delle Finanze, del 4 agosto 2015 |
(1) Il S.I.Gi.T. è il cuore del processo tributario telematico, sviluppato sull’esperienza derivante dai sistemi telematici già utilizzati per il processo civile (PCT) e il processo amministrativo (PAT) dai quali si differenzia in modo sensibile in quanto è una piattaforma web, dotata di applicativi (P.T.T. per il deposito degli atti e Telecontenzioso per la ricerca e la consultazione del fascicolo informatico), che non necessita di installazione di alcun software e che consente di effettuare le attività di deposito da remoto in qualunque momento e da qualsiasi posto.
(2) Si dovrà indicare se si tratta di tributo o sanzione oppure, in alternativa, l’indicazione di un atto di valore indeterminabile.
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