Processo penale telematico: nota DGSIA su verbali udienza e acquisizioni documentali

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Processo penale telematico: nota DGSIA su verbali udienza e acquisizioni documentali

Con nota circolare dell'8 gennaio 2025, la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del ministero della Giustizia ha fornito indicazioni sull'introduzione del processo penale telematico (PPT) e sulle modalità operative per la redazione e il deposito dei verbali di udienza, come previsto dal DM n. 206 del 27 dicembre 2024 sul nuovo regime per il deposito digitale degli atti penali.

Si rammenta che tale ultimo decreto, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, sancisce importanti cambiamenti nella gestione di atti e documenti del processo penale, cambiamenti che hanno comportato diverse difficoltà per gli operatori, visti anche i malfunzionamenti registrati.

Nella circolare viene rammentato che, a partire dal 1° gennaio 2025, il deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie è diventato obbligatorio per tutti i soggetti abilitati, sia interni (magistrati e personale amministrativo) sia esterni (difensori e periti).

Tale obbligo si applica in diverse fasi procedurali, tra cui l'udienza preliminare, la fase predibattimentale e il dibattimento di primo grado, oltre che nei riti alternativi come l'applicazione della pena su richiesta, il procedimento per decreto e la messa alla prova.

Tuttavia, l'implementazione di queste nuove modalità ha evidenziato alcune difficoltà operative, in particolare riguardo alla consegna digitale dei verbali di udienza.

Queste problematiche si concentrano sull'apposizione del visto del magistrato che presiede l'udienza, secondo quanto disposto dall'articolo 483, comma 1-bis, del codice di procedura penale.

Le raccomandazioni agli Uffici giudiziari

In attesa del "pur imminente rilascio della modifica correttiva" per il deposito con l'apposizione del visto digitale, viene raccomandato agli uffici di adottare prassi uniformi per facilitare le attività giudiziarie e garantire la completezza del fascicolo informatico.

I verbali di udienza - si segnala così - devono essere preferibilmente redatti utilizzando strumenti informatici e successivamente trasformati in documenti analogici per l'apposizione della firma autografa del cancelliere e del visto del magistrato.

Una volta completato questo passaggio, il documento analogico deve essere sottoposto a scansione e depositato in formato digitale tramite l'applicativo APP, come stabilito dall'articolo 111-ter, comma terzo, del codice di procedura penale.

In merito alla gestione degli atti prodotti durante le udienze, viene sottolineata l'importanza di garantire la completezza del fascicolo informatico.

Gli atti e i documenti presentati devono essere acquisiti telematicamente attraverso la scansione dell'originale analogico, a meno che ciò non sia reso impossibile dalla natura del documento o da specifiche esigenze processuali.

Infine, la circolare invita i destinatari, ossia i Presidenti dei Tribunali e Procuratori della Repubblica, a diffondere le indicazioni tra magistrati e personale amministrativo per assicurare l'adozione uniforme delle nuove prassi operative.

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