Procedure di conciliazione per licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

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Procedure di conciliazione per licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

Con la ripresa (parziale) dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, torna la procedura obbligatoria di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966, così come modificato dalla legge Fornero, sospesa per tutta la durata del blocco.

I datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, non più soggetti al divieto di licenziamento disposto dal legislatore emergenziale e con specifici requisiti dimensionali devono fare molta attenzione ad esperire l’iter conciliativo richiesto per legge e per il quale sono previsti tempi strettissimi, derogabili solo in casi eccezionali.

Individuato il lavoratore da licenziare e il motivo oggettivo da addurre per giustificare il suo licenziamento, il datore di lavoro deve inviare una comunicazione, utilizzando per il 2021 il nuovo modello INL 20 bis trasmesso dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 5186/2021.

La comunicazione, da inviare all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente ed al dipendente interessato, dovrà indicare i motivi del licenziamento nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore.

Nel nuovo modello l’azienda dovrà anche riportare le informazioni riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e rappresentare la propria posizione con riguardo ad eventuali domande di Cassa integrazione presentate o di settimane integrabili fruibili, funzionali alle verifiche istruttorie svolte dall’Ispettorato.

La procedura che ne segue si svolge secondo tempi cadenzati e può essere svolta in presenza o da remoto.

Quali datore di lavoro possono licenziare? Quali devono esperire il tentativo di conciliazione obbligatorio per i licenziamenti individuali per motivi economici? Come compilare il modello INL 20 bis? Quali tempi vanno rispettati?

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