Procedura di allerta e composizione della crisi. Gli indici del CNDCEC

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Procedura di allerta e composizione della crisi. Gli indici del CNDCEC

Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, introducendo la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, che richiede un continuo monitoraggio della situazione debitoria dell’impresa, ha previsto indicazioni e disposizioni volte ad una maggiore responsabilizzazione del debitore e di conseguenza degli organi della società.

Vi è una fase di allerta, nella quale assume rilevanza il ruolo dell’organo di controllo della società, al quale viene attribuito il compito di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente:

  • l’adeguatezza dell’assetto organizzativo;
  • la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione.

L’organo di controllo ha il compito di segnalare agli amministratori l’esistenza di fondati indizi di crisi e, a seguito di un comportamento inattivo da parte dell’amministrazione, sia nel fornire risposta all’organo di controllo, che nell’adottare le misure necessarie al superamento della crisi, lo stesso dovrà informare l’organismo di composizione della crisi (OCRI) istituito presso le Camere di Commercio.

 

Tale segnalazione è posta a carico anche di specifici “creditori qualificati” come: l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’Agente della riscossione, nel caso in cui il debitore presenti un’esposizione debitoria nei loro confronti superiore a determinati limiti e non provveda alla relativa estinzione entro uno specifico termine.

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, incaricato dal legislatore di elaborare alcuni indici di allerta che facciano ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa, ha di recente diffuso una bozza di tali indici, che è attualmente all’esame del MISE.

Secondo quanto affermato dai commercialisti, la presenza della crisi d’impresa è diagnosticata attraverso la preliminare rilevazione della presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti. In generale le novità saranno applicabili dal 15 agosto 2020, anche se alcune disposizioni sono entrate in vigore il 16 marzo 2019 (D.Lgs n. 14/2019, comma 2 dell’art. 389)

 

Obblighi in capo all’impresa

Per favorire l’emergere tempestivo della crisi, sono stati previsti alcuni nuovi obblighi in capo all’imprenditore, così differenziati:

  • l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative necessarie a farvi fronte;
  • le società (società di capitali o di persone) devono adottare un assetto organizzativo adeguato, come previsto dall’art. 2086, del codice civile, per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere le idonee iniziative.

In particolare, è necessario istituire un assetto organizzativo amministrativo/contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, inoltre è necessario attivarsi “senza indugio” per adottare e attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

 

Gli indicatori della crisi

Il nuovo sistema è basato in particolare sull’allerta, ossia sul fatto di rilevare subito gli indizi di crisi dell’impresa.

Proprio in tale contesto, assumono rilevanza gli indicatori della crisi, previsti dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019, rappresentati da squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e all’attività imprenditoriale svolta, tenuto conto della data di costituzione e inizio dell’attività.

Tali indici evidenziano:

  • la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;
  • le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, qualora la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

NB! - Ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs 14/2019, l’elaborazione degli indici, con cadenza “almeno triennale”, è stata demandata al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ed all’approvazione del MISE. Per start up innovative, PMI innovative, società in liquidazione e imprese costituite da meno di 2 anni, sono elaborati indici specifici.

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili ha diffuso la bozza dei predetti indici, lo stesso Consiglio ritiene che il comma 1 del citato art. 13 individua il momento di discrimine tra situazioni di crisi che assumono rilevanza per gli obblighi segnaletici e situazioni che non la assumono ancora, nei seguenti casi:

  • assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
  • pregiudizio per la continuità aziendale nell'esercizio in corso o quanto meno per sei mesi;
  • presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti.

 

Gli indici di cui all’art. 13 comma 2, costituiscono segnali di crisi, ma non assumono da soli rilevanza sufficiente a fare ritenere sussistente uno stato di crisi.

 

I Commercialisti hanno ritenuto di proporre un gruppo di indici e un “iter” logico di lettura degli stessi, che ne renda possibile una valutazione unitaria, e offrire un supporto metodologico utilizzabile per il loro calcolo, partendo dalla valutazione dell’andamento aziendale.

L’impresa che, in base alle relative caratteristiche, ritiene non adeguati tali indici, deve evidenziare le ragioni nella Nota integrativa, riportando gli indici considerati idonei a far presumere lo stato di crisi.

 

L’adeguatezza di tali indici deve essere, inoltre, certificata da un professionista indipendente, con una specifica attestazione da allegare alla Nota integrativa. L’attestazione produce effetti per l’esercizio successivo.

 

Gli indici di allerta del CNDCEC

In sede di elaborazione degli indici di allerta, i Commercialisti hanno privilegiato i modelli che minimizzassero i falsi positivi, ossia imprese di cui è prevista l’insolvenza, ma che in realtà non vi incorreranno nel periodo temporale considerato, ammettendo la possibilità di un maggior numero di falsi negativi, ossia imprese di cui non risulta diagnosticata la crisi, ma che diverranno insolventi.

Sono stati individuati i seguenti indici:

  • Patrimonio netto;
  • DSCR;
  • Indici di settore.

 

Indice del patrimonio netto

È applicabile a tutte le imprese, costituisce un indice di crisi se è negativo, o se, per le società di capitali, risulta al di sotto del limite minimo stabilito dal codice civile, a causa di perdite d’esercizio, anche cumulate.

Tale situazione rappresenta una causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 4 del codice civile, e pertanto, a prescindere dalla situazione finanziaria, costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale finché le perdite non sono ripianate e il capitale sociale portato almeno al minimo legale.

Modalità di calcolo

Relativamente al calcolo, l’indice è individuato dal totale della voce A del passivo dello Stato Patrimoniale, al netto dei "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" e di eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati.

Nel patrimonio netto non va considerata la "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", indipendentemente dal relativo saldo.

 

DSCR (Debt Service Coverage Ratio)

Il suddetto indice è applicabile a tutte le imprese e costituisce un indice di crisi se, a 6 mesi, risulta inferiore a “1”.

Se l’indice presenta un valore:

  • maggiore di 1, denota la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte temporale di 6 mesi;
  • inferiore a 1, denota l’incapacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte temporale di 6 mesi.

 

NB! - Il periodo di 6 mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio (superiore a 6 mesi), qualora il calcolo risulti più agevole ed affidabile.

 

L’utilizzo di tale indice è possibile solo se l’organo di controllo ritiene affidabili i dati assunti ai fini del relativo calcolo, secondo il giudizio professionale, a partire dal budget di tesoreria utilizzato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti.

La stima del dato spetta all’organo amministrativo delegato, attraverso il ricorso ad adeguati assetti.

 

Modalità di calcolo

Al fine del calcolo sono utilizzabili 2 metodi alternativi.

Secondo un primo metodo, l’indice DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e uscite di disponibilità liquide attese nei successivi 6 mesi. In particolare, l'indice è dato dal rapporto tra:

  • le risorse disponibili per il servizio al debito, costituite dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi 6 mesi, comprese le giacenze iniziali di cassa, al netto delle uscite di liquidità riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti indicati al denominatore, e;
  • le uscite previste contrattualmente per il rimborso di debiti finanziari. Il rimborso è rappresentato dal pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi 6 mesi.

 

Secondo un altro metodo, l’indice è calcolato quale rapporto tra:

  • flussi di cassa complessivi, liberi al servizio del debito attesi nei 6 mesi successivi e;
  • flussi necessari al rimborso del debito non operativo scadente nei 6 mesi successivi.

 

La scelta del metodo spetta sempre agli organi di controllo ed in particolare è collegata alla qualità e affidabilità delle informazioni.

 

Indici di settore

Vi sono poi gli Indici di settore, che sono applicabili se il patrimonio netto è positivo e il capitale sociale supera il minimo legale, oppure l’indice (DSCR):

  • non è disponibile;
  • risulta non sufficientemente affidabile.

 

Gli Indici di settore sono 5 e hanno soglie differenziate che, a seconda del settore di attività, segnalano una situazione di crisi soltanto se queste vengono superate.

Gli stessi hanno significato solo se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, se isolatamente considerati, solo visioni parziali di eventuali inizi di crisi.

I suddetti indici sono:

  • indice di sostenibilità degli oneri finanziari (rapporto tra oneri finanziari e fatturato);
  • indice di adeguatezza patrimoniale (rapporto tra patrimonio netto e i debiti totali);
  • indice di ritorno liquido dell’attivo (rapporto tra il cash flow e il totale dell’attivo);
  • indice di liquidità (rapporto tra il totale delle attività e il totale delle passività a breve termine);
  • indice di indebitamento previdenziale o tributario (rapporto tra il totale dell’indebitamento previdenziale e tributario e il totale dell’attivo);

 

NB! - La sussistenza di uno stato di crisi richiede il superamento di tutte e cinque le soglie previste, mentre il superamento di una soltanto o di alcune di esse, rappresenta un indizio parziale ed eventuale dello stato di crisi. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha individuato per tali indici, specifiche soglie di allerta, e gli stessi devono essere applicati in base ad una specifica sequenza.

 

Micro imprese e redazione del bilancio in forma abbreviata

Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le “micro imprese”, gli indici sono determinati sulla base della situazione contabile utilizzata ai fini della redazione del bilancio, tenendo conto che lo stesso può essere privo di alcune delle informazioni necessarie al relativo calcolo. I dati utilizzati devono essere disponibili per la consultazione da parte dell'organo di controllo.

 

Indici specifici

I commercialisti, tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 14/2019, hanno elaborato specifici indici per le imprese che si trovano in particolari situazioni.

In particolare, se l'impresa è costituita da meno di 2 anni, assume rilevanza esclusivamente l'indice del patrimonio netto negativo e sono applicabili le regole generali (compresi gli indici di settore) qualora la stessa sia succeduta o subentrata ad altra nella conduzione dell'impresa, ossia (ad esempio), nei seguenti casi:

  • società beneficiaria di un'azienda o ramo d'azienda per effetto di una scissione;
  • società incorporante a seguito di fusione;
  • società conferitaria di un'azienda o di un ramo d'azienda;
  • impresa acquirente di un'azienda o di un ramo d'azienda già esistente;
  • impresa affittuaria di un'azienda o di un ramo d'azienda già esistente.

 

Per l'impresa in liquidazione che ha cessato l'attività, l'indice rilevante della crisi è individuato dal rapporto tra:

  • il valore di realizzo dell'attivo liquidabile e il debito complessivo dell'impresa.

 

Start-up innovative

Poiché l'applicazione alle start-up innovative e alle PMI innovative degli indici sopra evidenziati comporterebbe un elevato tasso di insuccesso, connaturato al profilo di rischio che caratterizza queste imprese e, considerato che per le stesse rileva essenzialmente la capacità di ottenere risorse finanziarie da soci, obbligazionisti, banche, intermediari finanziari, l'indice della crisi risiede nella capacità di ottenere le risorse finanziarie per la prosecuzione dell'attività di studio e di sviluppo, laddove un momento di criticità è costituito dalla sua sospensione per almeno 12 mesi.

Di conseguenza, si dovrà tenere conto del fabbisogno finanziario minimo per la prosecuzione dell'attività di studio e sviluppo di un progetto.

 

NB! - Al fine di individuare lo stato di crisi non rilevano l'assenza di ricavi e i risultati economici negativi. All'organo di controllo è demandata la verifica della natura "innovativa" dell'impresa.

 

Quadro Normativo

Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019

Indici di allerta della crisi presentati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili

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