Primi chiarimenti per le irregolarità formali e il ravvedimento speciale
Pubblicato il 16 febbraio 2023
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Con la legge di bilancio 2023, il legislatore, ha introdotto una serie di importanti disposizioni in materia di "tregua fiscale". Tra queste un ruolo di non poco conto è riservato alla definizione delle violazioni di natura formale commesse sino al 31.10.2022 (che avviene rimuovendo la violazione e pagando 200 euro, per periodo di imposta, entro il 31.03.2023) nonché al ravvedimento operoso cd. “speciale” che permette la definizione delle violazioni riguardanti dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31.12.2021. Con la circolare 2/E/2023 sono stati forniti alcuni importanti chiarimenti sulle misure in esame.
In merito alle violazioni “formali”, in base ai commi da 166 a 173 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022 possono essere regolarizzate, per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale. In particolare, le violazioni “formali” che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle - per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate - commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Sul punto, nell’ambito del provvedimento n. 27629/E/2023 è stato chiarito che detta regolarizzazione non si applica:
- alle violazioni formali di norme tributarie concernenti ambiti impositivi “diversi” da quelli previsti dalla norma (ad esempio, violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione);
- alle violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, intendendosi per tale il procedimento concluso in modo definitivo alla data del 1° gennaio 2023;
- alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
- agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della cd. voluntary disclosure, compresi gli atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.
Discorso diverso, invece, per il ravvedimento operoso cd. “speciale”, il quale si differenzia dal ravvedimento ordinario per le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo e nel fatto che, a differenza di quanto prevede l'articolo 13 del DLgs. n. 472/97, è possibile il pagamento rateale. I commi da 174 a 178 dell’articolo 1 della L. 197/2022 introducono, infatti, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, una peculiare forma di ravvedimento che prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni – diverse da quelle definibili dalle disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da quelle attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali – concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
Sono, pertanto, definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse. Quanto all’ambito applicativo, nella circolare 2/E/2023 è stato precisato che è possibile regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.
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