Prima casa. Agevolazione estesa al lastrico solare di proprietà esclusiva

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Prima casa. Agevolazione estesa al lastrico solare di proprietà esclusiva

Corte di cassazione: agevolazione prima casa estesa anche al lastrico solare di proprietà esclusiva dell’acquirente.

Imposta di registro, aliquota agevolata estesa alle pertinenze

Ai fini dell'estensione dell'aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, è ricompreso, tra le pertinenze dell'immobile destinate al servizio e ornamento dell'abitazione, anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell'acquirente.

Non rileva, in tale contesto, che il bene sia censito unitamente all'immobile principale, né che l'acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria - nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale C2, C6 e C7 - mera valenza complementare rispetto alla nozione civilistica.

Lastrico solare come pertinenza

E’ il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 6259/2013), per come da ultimo ribadito dalla Suprema corte nel testo dell’ordinanza n. 22561 del 10 agosto 2021, pronunciata in tema di imposta di registro e benefici prima casa riguardo al lastrico solare.

Con la predetta decisione, gli Ermellini hanno accolto l’originario ricorso promosso da tre contribuenti oppostisi all’atto impositivo loro notificato in riferimento a una compravendita che aveva riguardato un appartamento, un garage e annesso lastrico solare.

L'Ufficio finanziario, ritenendo che il lastrico non rientrasse nelle specifiche categorie considerate pertinenze, aveva liquidato l'imposta con le aliquote ordinarie previste per i trasferimenti dei fabbricati e notificato conseguente avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.

La Cassazione sul concetto di pertinenza

Il concetto di pertinenza – hanno precisato gli Ermellini - è definito dalla norma civilistica e indica quei beni che sono destinati al servizio o ornamento di una cosa principale; ciò che tuttavia rileva, per definire le pertinenze, non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale che pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporti l'applicazione dello stesso trattamento giuridico.

Orbene, secondo la Suprema corte, anche il lastrico solare di specie, di proprietà esclusiva dell'acquirente, andava ricompreso tra i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile: allo stesso, quindi, poteva essere estesa l'agevolazione prima casa.

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