Prescrizione nei reati edilizi
Pubblicato il 14 aprile 2016
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Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione si sono pronunciate in materia di reati urbanistici e relativa prescrizione rispondendo a due specifiche questioni di diritto loro sottoposte.
Sospensione nel computo dei termini prescrizionali
In particolare, i giudici di legittimità hanno risposto affermativamente ai quesiti rimessi:
- se la sospensione del processo, prevista nel caso di presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, debba essere considerata ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato edilizio;
- se, in caso di sospensione del processo disposta su richiesta dell’imputato o del suo difensore oltre il termine previsto per la formazione del silenzio – rifiuto (60 giorni), operi la sospensione del corso della prescrizione a norma dell’articolo 159, primo comma, n. 3) del Codice penale.
Nel corpo della decisione, il massimo Collegio di legittimità ha, dapprima, fornito un’ampia disamina sulle varie posizioni ermeneutiche dei giudici di legittimità per quel che concerne la specifica normativa urbanistica, soffermandosi, in particolare, sulla differenza tra condono edilizio e sanatoria.
Entrambi gli istituti, e le relative procedure – viene spiegato nel testo della sentenza n. 15427 del 13 aprile 2016 – presuppongono periodi di sospensione diversamente disciplinati, che assumono specifico rilevo riguardo al computo del termine massimo di prescrizione del reato.
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