Possibile doppia imposizione e obbligo di compilazione per i corsi di formazione all’estero
Pubblicato il 30 giugno 2010
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Secondo la nuova disciplina sugli Intrastat nelle operazioni intracomunitarie, di cui è oggetto la circolare 36/E/2010, sono ritenute generiche le prestazioni relative a corsi di formazione e addestramento del personale. Ne risulta che le spese per tali prestazioni all’estero sono soggette alla regola del committente e, dunque, rilevano territorialmente in Italia se il committente è ivi stabilito.
Di qui il rischio della doppia imposizione: se il committente è soggetto passivo stabilito in Italia e la prestazione è resa da un soggetto comunitario la prestazione deve essere autofatturata con Iva del luogo di fatturazione, inoltre entra nella compilazione del modello Intra2-quater.
Ne consegue che il prestatore comunitario emette fattura con Iva italiana e il committente dovrà assoggettare con autofattura ad Iva italiana, se imponibile l’attività considerata generica.
Inoltre, riguardo agli adempimenti: il committente italiano ricevuta la prestazione generica dovrà inserirla nell’intra2-quater; mentre, il prestatore, effettuando la prestazione fuori della regola del luogo del committente, non dovrà farlo.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 36 – Formazione all’estero: rischio doppio prelievo – Mantovani, Santacroce
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 36 – La compilazione si misura con le operazioni esenti – Portale
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