Plusvalenza terreni, sì a imposta sostitutiva con versamento cumulativo
Pubblicato il 26 febbraio 2021
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La Corte di cassazione si è pronunciata in ordine ad una vicenda in cui alcuni contribuenti avevano alienato ad una Srl due terreni edificabili in ragione delle rispettive quote, ereditate dagli originari titolari.
L’Ufficio finanziario, in capo a ciascuno di essi, aveva accertato un maggior reddito da plusvalenza, da assoggettare a tassazione in considerazione del valore di cessione, di quello di provenienza e alla quota spettante ai singoli.
Gli interessati si erano rivolti ai giudici tributari, lamentando di aver aderito alla procedura di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni di cui all’art. 7 della Legge n. 448/2001, previa stima degli immobili compravenduti e successivo versamento integrale dell’imposta sostitutiva del 4%.
Tale imposta era stata calcolata sul valore indicato nelle perizie eseguite, valore che era risultato superiore a quello effettivo di alienazione. Proprio per tale motivo, era irrilevante – a loro parere – la contestazione sollevata dall’Ufficio finanziario e con cui si lamentava l’omessa indicazione del valore stimato negli atti di compravendita.
La tesi dei contribuenti aveva incontrato il favore delle Commissioni Tributarie, sia provinciale che regionale, ed era stata successivamente opposta dall’Agenzia delle Entrate, rivoltasi, a tal fine, alla Corte di legittimità.
Nel suo ricorso, l’Ufficio aveva dedotto sia la violazione dell’art. 7 sopra menzionato sia che non ci fosse stato un corretto assolvimento dell’imposta sostitutiva.
Motivi, questi, che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 5173 del 25 febbraio 2021, ha giudicato infondati, confermando le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito
Mancata indicazione del valore di stima nell’atto di alienazione? Irrilevante
Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Suprema corte ha richiamato il recente arresto delle Sezioni Unite di Cassazione (sentenza n. 2321/2020) in tema di effetti della mancata indicazione del valore del bene espresso dalla perizia estimativa all'interno di un atto negoziale di alienazione successivamente compiuto dall'alienante.
In tale sede – viene ricordato nella decisione - gli Ermellini hanno inteso dare continuità all’indirizzo che esclude la decadenza del contribuente dal beneficio agevolativo connesso al pagamento dell’imposta sostitutiva sul valore alla data della perizia giurata allorché, nel successivo atto traslativo, sia stato omesso il riferimento al valore di perizia e, invece, indicato un corrispettivo inferiore di cessione.
Ne discendeva l’irrilevanza dell’omessa indicazione del valore del bene espresso nella perizia estimativa, ai fini del perfezionamento della procedura di cui al menzionato art. 7 e, quindi, l’infondatezza del rilievo mosso dal Fisco.
Terreno in comproprietà? Sì a imposta complessivamente versata da un solo proprietario
E infondato è stato giudicato anche il secondo motivo di doglianza con cui si era lamentato che il versamento dell’imposta non fosse avvenuto da parte di ogni comproprietario pro quota, bensì ad opera di alcuni comproprietari anche nell’interesse di altri.
Anche in questo caso la Corte di legittimità, ha ricordato il recente arresto di Cassazione (ordinanza n. 10695/2018) secondo cui la disciplina normativa applicabile non prevede una specifica causa di nullità legata alle modalità del versamento.
In essa, non sono nemmeno sancite sanzioni in caso di adempimento del terzo ovvero di versamento integrale effettuato dal comproprietario.
L’unico obbligo previsto – conclude l’ordinanza – è il versamento dell’imposta complessivamente dovuta, la quale può essere corrisposta anche attraverso un versamento cumulativo ad opera di uno dei comproprietari.
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