Pignoramento da impugnare per contestare la mancata notifica della cartella

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Pignoramento da impugnare per contestare la mancata notifica della cartella

Il pignoramento presso terzi può rappresentare il primo atto con cui l'Amministrazione finanziaria manifesta la pretesa tributaria.

In questo caso, il contribuente, qualora intenda contestare l'assenza o l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento che ha preceduto il pignoramento, deve necessariamente proporre impugnazione contro l'atto di pignoramento stesso dinanzi al giudice tributario.

Tale azione deve essere avviata entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del pignoramento.

Laddove il contribuente non proceda entro tale termine e attenda la successiva intimazione di pagamento, non potrà più contestare il vizio relativo alla notifica della cartella di pagamento originaria, poiché la pretesa tributaria si consoliderà definitivamente.

Pignoramento e cartella: termini per contestare i vizi di notifica

E' quanto puntualizzato dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32671 del 16 dicembre 2024, nel pronunciarsi su una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento nonché della correlata cartella di pagamento emessa in dipendenza della registrazione di una sentenza penale.

Il caso esaminato

La Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione della contribuente sul presupposto che, nonostante la carenza di prova della relativa notifica alla stessa, la prodromica cartella di pagamento non era stata comunque impugnata neanche dopo la notifica del connesso pignoramento presso terzi del quale essa costituiva il presupposto necessario, cosicché i vizi relativi a quest'ultima non potevano essere fatti valere in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento.

La contribuente si era quindi rivolta alla Suprema corte, sollevando motivi d'impugnazione concernenti la questione dell'equiparabilità alla notifica della cartella di pagamento (prodromica all'impugnata intimazione di pagamento) della notifica del pignoramento presso terzi ad essa consequenziale.

Impugnazione contro il pignoramento per contestare la mancata notifica della cartella

La decisione della Cassazione

Tutte le doglianze sono state giudicate infondate dalla Cassazione.

Nel contesto del processo tributario - ha puntualizzato la Corte - il contribuente che intende contestare l'inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento è tenuto a proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo n. 546 del 1992.

Tale impugnazione assume la funzione di opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall'articolo 617 del Codice di Procedura Civile, contro l'atto di pignoramento presso terzi, di cui il contribuente ha ricevuto regolare notifica.

Equipollenza notifiche

La notifica dell'atto di pignoramento, infatti, è considerata equipollente a una valida notifica della cartella di pagamento originaria, poiché permette al contribuente di venire a conoscenza dell'esistenza della stessa e, conseguentemente, di esercitare il diritto di impugnazione nei tempi stabilità.

Tuttavia, una volta decorso il termine di decadenza previsto dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, qualsiasi successiva impugnazione, ad esempio quella proposta contro l'intimazione di pagamento ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del medesimo decreto, non potrà riguardare i vizi inerenti alla notifica della cartella di pagamento originaria.

In altre parole, dopo la scadenza del termine, il contribuente non può più far valere irregolarità o nullità relativa alla notifica della cartella in un momento successivo attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento.

Di conseguenza, il contribuente deve prestare particolare attenzione ai termini processuali e alla natura degli atti ricevuti.

Nei casi come quello esaminato, la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi costituisce un momento rilevante, poiché è considerata idonea a far decorrere i termini per impugnare la cartella di pagamento e sollevare eventuali eccezioni relative alla sua notifica.

Una mancata tempestiva impugnazione preclude ogni ulteriore possibilità di far valere vizi della cartella in sede di contestazione di atti successivi, come l'intimazione di pagamento.

Un ulteriore chiarimento reso dagli Ermellini riguarda la competenza giurisdizionale per i casi in cui il contribuente intenda contestare vizi propri dell’attività esecutiva, come l’intervenuta prescrizione del credito tributario o l’impignorabilità di determinati beni o diritti.

Nelle predette ipotesi - ha evidenziato la Corte -  il contribuente è tenuto a rivolgersi al giudice ordinario, come precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7822 del 2020.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso Questione dibattuta Soluzione della Corte di Cassazione
Una cartella di pagamento non notificata viene seguita da un pignoramento presso terzi. La contribuente non impugna l'atto di pignoramento nei termini, ma contesta successivamente l'intimazione di pagamento, sollevando il vizio relativo alla notifica della cartella presupposta. Se sia possibile contestare la mancata notifica della cartella di pagamento originaria attraverso l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento, dopo aver omesso di impugnare tempestivamente l'atto di pignoramento presso terzi. La Corte ha stabilito che il contribuente deve impugnare l'atto di pignoramento presso terzi entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La mancata impugnazione preclude la possibilità di far valere il vizio di notifica della cartella di pagamento in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento. La notifica del pignoramento è equipollente alla notifica della cartella stessa.
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