Piano Transizione 5.0: anticipi del decreto attuativo

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Piano Transizione 5.0: anticipi del decreto attuativo

In dirittura d’arrivo l’attesissimo decreto attuativo del piano Transizione 5.0. Il ministero delle Imprese e del made in Italy, infatti, ha inviato la bozza del provvedimento al ministero dell’Economia e delle Finanze, per il dovuto concerto.

Il documento consta di 23 articoli più 3 allegati: potrebbe non essere definitivo, pertanto è necessario attendere la pubblicazione ufficiale per l’operatività della misura. Tuttavia, si reputa interessante analizzarlo ricordando in cosa consiste l’agevolazione.

Transizione 5.0, cosa è

Il nuovo credito di imposta per le imprese (Transizione 5.0) è stato istituito dall’articolo 38 del DL n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024.

Vengono agevolate le imprese che investono in nuove strutture produttive con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici.  

Gli investimenti ammessi al bonus 5.0 devono essere avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

ATTENZIONE: I beneficiari sono anche le imprese attive che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione.

Beneficiari del piano 5.0

La nozione di beneficiari è molto ampia: ricomprende tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Previste anche delle esclusioni. Si tratta:

  • di imprese in stato di liquidazione volontaria, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale;
  • di imprese sottoposte a sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • di imprese che non rispettano le normative sulla sicurezza e sul corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Progetti di innovazione agevolati dal Piano 5.0

I progetti di innovazioni oggetto di credito d’imposta 5.0 riguardano investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Detti investimenti devono conseguire complessivamente:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata in Italia, non inferiore al 3 per cento,

in alternativa,

  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Investimenti ammessi al Piano 5.0

Nello specifico, oggetto di bonus sono:

  1. gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  2. le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Con riferimento al punto 1., sono agevolabili le spese relative a:

a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;

b) i servizi ausiliari di impianto;

c) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;

d) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

ATTENZIONE: Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese da a) a c) è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti dall’allegato al decreto. Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera d), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 €/kWh.

Per quando riguarda le spese per formazione del personale, si specifica che sono agevolabili quelle nell’ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni all’impresa.

L’agevolazione può estendersi a più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo beneficiario.

NOTA BENE: E’ previsto un limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.

Date importanti

Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Con riferimento alla conclusione degli investimenti:

  • in caso di investimenti in beni strumentali materiali e immateriali (beni trainanti) si applicano le regole dell’articolo 109, D.P.R. n. 917/1986;
  • per le rinnovabili è importante la data di fine lavori dei medesimi beni;
  • per la formazione interessa la data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.

Riduzione dei consumi energetici

La bozza di decreto di attuazione del Piano Transizione 5.0 indica come va eseguito il calcolo della riduzione dei consumi energetici.

Si confrontano i consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.

Procedura per accedere al credito d’imposta

L’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni su:

  • il soggetto beneficiario,
  • il progetto di innovazione, con indicata la data di avvio e di completamento,
  • gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare,
  • l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante.

Su tale comunicazione il GSE effettua le verifiche. Entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili.

A seguito della prenotazione, l’impresa trasmette altre comunicazioni periodiche:

a) entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, contenente gli estremi delle fatture;

b) entro il 31 dicembre 2024 una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo acconto, in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione, nel caso in cui il progetto di innovazione è completato entro il 30 aprile 2025, contenente gli estremi delle fatture.

A seguito del completamento del progetto di innovazione e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.

Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

ATTENZIONE: Il credito utilizzabile non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

Il bonus sarà utilizzabile decorsi dieci giorni dalla comunicazione suddetta.

Tabella riassuntiva

Fase

Azione

Dettagli

1

Comunicazione Preventiva

L'impresa deve inviare una comunicazione al GSE prima del completamento del progetto, includendo dettagli sul beneficiario, il progetto, gli investimenti e il credito d'imposta potenziale.

2

Risposta del GSE

Entro 5 giorni dalla comunicazione preventiva, il GSE comunica l'importo del credito prenotato, limitato dalle risorse disponibili.

3a

Comunicazione Periodica Iniziale

Entro 30 giorni dalla notifica del GSE, l'impresa deve comunicare gli ordini accettati con acconto del 20% del costo di acquisizione.

3b

Comunicazione Periodica Successiva

Entro il 31 dicembre 2024, se il progetto si completa entro il 30 aprile 2025, l'impresa comunica ordini con acconto del 50% del costo.

4

Comunicazione di Completamento

Entro il 28 febbraio 2026, l'impresa invia la comunicazione finale di completamento del progetto.

5

Conferma del Credito d'Imposta

Entro 10 giorni dalla comunicazione di completamento, il GSE comunica l'importo del credito d'imposta utilizzabile.

6

Utilizzo del Credito

Il credito d'imposta diventa utilizzabile 10 giorni dopo la comunicazione dell'importo utilizzabile

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