Per Ricerca&Sviluppo e innovazione, bonus fino al 2031
Pubblicato il 20 gennaio 2022
In questo articolo:
- Soggetti beneficiari
- Proroga dei tax credit
- Credito d’imposta per il Mezzogiorno - Proroga al 2022
- Indicazioni sui costi agevolabili
- Costi di ricerca e sviluppo agevolabili
- Costi di innovazione tecnologica
- Costi di design e innovazione
- Modalità di fruizione e caratteristiche del credito d’imposta
- Obblighi documentali
- Attività di controllo
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Restyling 2022 per il credito d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione. Con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 45 della L. 234/2021), infatti, si modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 ed in altre attività innovative di cui all'art. 1 commi da 198 a 206 della L. n. 160/2019, ferma restando la disciplina "base" dell'agevolazione. Per il beneficio “oltre” l’anno 2022 si opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati a seconda della tipologia di investimenti. Per l’anno 2022, invece, si mantiene la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente.
Nella disamina che segue si cercherà di fornire un quadro di sintesi delle principali disposizioni in materia.
Soggetti beneficiari
Il primo aspetto su cui porre l’attenzione concerne i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta. Alla luce delle modifiche operate in sede di legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1064 lettera b) della L.178/2020), possono accedere ai tax credit tutte le imprese residenti in Italia (esclusi, quindi, gli esercenti arti e professioni) - comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti - indipendentemente:
- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime fiscale di determinazione del “reddito dell'impresa”;
che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili. In particolare, l’agevolazione è fruibile a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. In tal modo, possono accedere al beneficio anche le imprese agricole che svolgono attività rientranti nel reddito agrario ex art.32 del Tuir. Rientrano tra i beneficiari del tax credit anche i soggetti che si avvalgono del regime forfettario. Inoltre - stando alla norma - le imprese possono fruire del credito d’imposta anche a prescindere dal regime contabile adottato; conseguentemente, possono accedere al beneficio i soggetti che adottano un regime di contabilità semplificata (ex articolo 18 del D.P.R. 600/1973).
Di converso, restano fuori dal credito d’imposta tutte quelle imprese che si trovano in stato di crisi (ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, ecc..) nonché le imprese destinatarie di “sanzioni interdittive” derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs. 231/2001). Sul punto, nell’ambito della circolare 9/E/2021 (per i beni strumentali nuovi) è stato chiarito che l’applicazione delle sanzioni interdittive comporta una limitazione “temporanea” all’esercizio di un diritto o di una facoltà da parte del soggetto destinatario della sanzione e, pertanto, l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta deve riguardare solo l’arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva. Pertanto, gli investimenti effettuati nel periodo interessato dalle sanzioni interdittive saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e, di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d’imposta.
Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio è “subordinata” alla condizione del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore nonché al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Proroga dei tax credit
Il credito d’imposta, nella sua attuale formulazione, arriva fino al 2022. Tuttavia, con l’articolo 1, comma 45 lettera a) della L. n. 234/2021 si interviene sul comma 198 della L.160/2019 al fine di rimuovere il termine 2022 di riconoscimento del bonus. Nella sua “nuova” veste il comma 198 è ora così formulato: “Per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206”.
Con le successive lettere da b) a c), attraverso una modifica al comma 203 e l’integrazione di cinque nuovi commi da 203-bis a 203-sexies nella medesima legge di bilancio 2020, vengono fissati tempi e percentuali “differenziate” del beneficio fiscale, a seconda della tipologia di investimento effettuato.
Avremo, dunque, la situazione che segue.
1) credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo
Il credito per attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200 della L. 160/2019) è riconosciuto:
- fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, nella misura percentuale (al 20% dei costi, con un limite massimo di 4 milioni di euro) già indicata dalla disciplina vigente (comma 203, L.160/2019);
- dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10% (anziché al 20%) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 4 milioni di euro), ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi (nuovo co. 203-bis dell'art. 1 della L. 160/2019).
2) credito d'imposta per innovazione tecnologica
Per le attività di innovazione tecnologica il credito di imposta è riconosciuto:
- fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 (anziché fino al 2022) nelle percentuali indicate dalla disciplina vigente ossia in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
- dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% (anziché al 10%) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi (nuovo co. 203-ter della L.n.160/2019).
3) credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica
Per le attività di design e ideazione estetica il credito di imposta è riconosciuto:
- nelle percentuali già indicate dalla disciplina vigente (misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni) fino al 2023, anziché fino al 2022 (a tal fine, la lett. b) novella il terzo periodo del comma 203);
- dal periodo di imposta successivo al 31.12.2023 (2024, per i soggetti "solari") e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, in misura pari al 5% (anziché al 10%) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi (co.203-quater, art. 1 della L. 160/2019).
4) credito d'imposta per attività di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 il credito di imposta è riconosciuto:
- fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, nelle percentuali già indicate dalla disciplina vigente (ossia in misura pari al 15%, con un limite massimo di 2 milioni);
- per il periodo d’imposta successivo al 31.12.2022 (2023, per i soggetti "solari"), in misura pari al 10% (anziché al 15%) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro (anziché 2 milioni di euro), ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Rimane fermo che, nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta (nuovo co. 203-quinquies dell'art. 1 della L. 160/2019);
- dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Rimane fermo che, nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta (nuovo co. 203-sexies dell'art. 1 della L. 160/2019).
Tabella di sintesi
Credito d’imposta |
Percentuali anno 2022 |
Ricerca&Sviluppo |
20%, nel limite di 4 milioni di euro |
Innovazione tecnologica |
10%, nel limite di 2 milioni di euro |
Design e ideazione estetica |
10%, nel limite di 2 milioni di euro |
Innovazione 4.0 e green |
15%, nel limite di 2 milioni di euro |
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Credito d’imposta |
Percentuali anno 2023 |
Ricerca&Sviluppo |
10%, nel limite di 5 milioni di euro |
Innovazione tecnologica |
10%, nel limite di 2 milioni di euro |
Design e ideazione estetica |
10%, nel limite di 2 milioni di euro |
Innovazione 4.0 e green |
10%, nel limite di 4 milioni di euro |
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Credito d’imposta |
Percentuali anno 2024 |
Ricerca&Sviluppo |
10%, nel limite di 5 milioni di euro |
Innovazione tecnologica |
5%, nel limite di 2 milioni di euro |
Design e ideazione estetica |
5%, nel limite di 2 milioni di euro |
Innovazione 4.0 e green |
5%, nel limite di 4 milioni di euro |
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Credito d’imposta |
Percentuali anno 2025 |
Ricerca&Sviluppo |
10%, nel limite di 5 milioni di euro |
Innovazione tecnologica |
5%, nel limite di 2 milioni di euro |
Design e ideazione estetica |
5%, nel limite di 2 milioni di euro |
Innovazione 4.0 e green |
5%, nel limite di 4 milioni di euro |
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Credito d’imposta |
Percentuali anno 2026-2031 |
Ricerca&Sviluppo |
10%, nel limite di 5 milioni di euro |
Credito d’imposta per il Mezzogiorno - Proroga al 2022
Per effetto della legge di bilancio 2021 arriva al 2022 anche il credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, fermo restando le misure previste dal D.L. n.34/2020. Nello specifico, la norma - al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia - ha stabilito che il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, comma 200 della L.n. 160/2019 (compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19), direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, spetta - per gli anni 2021 e 2022 - nella misura:
- del 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;
- del 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro;
- del 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del reg. UE 651/2014, in particolare delle disposizioni in materia di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”.
Indicazioni sui costi agevolabili
Per quanto riguarda la base di calcolo dell’agevolazione si distinguono le seguenti caratteristiche per i costi di ricerca e sviluppo, i costi di innovazione nonché quelli relativi alle attività di design e innovazione. Si ricorda che i costi sostenuti nel periodo agevolato rilevano, ai fini in esame, in base al principio di competenza di cui all'articolo 109 commi 1 e 2 del Tuir (articolo 6, comma 1 del DM 26.5.2020).
Costi di ricerca e sviluppo agevolabili
Per quanto riguarda i costi di ricerca e sviluppo, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili:
a) spese del personale |
le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Soggetti con età < 35 anni - maggiorazione Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche, assunti dall'impresa a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. |
b) Beni materiali mobili e software
|
le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati:
Nel caso in cui tali beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo. |
c) contratti extra- muros |
le spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili. Contratti stipulati con università e start-up Nel caso di contratti stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative aventi sede in Italia, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Contratti stipulati nel medesimo gruppo Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa. Requisito della territorialità Nel caso di contratti stipulati con “soggetti esteri”, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti (anche se appartenenti allo stesso gruppo) siano fiscalmente residenza nell’UE, in stati SEE o negli Stati (cd. white list) previsti dall’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996. |
d) privative industriali |
le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale:
Tali privative possono derivare da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE, in Stati SEE o in Stati (cd. white list) compresi nell'elenco di cui al D.M. 4/09/1996. Non si considerano, comunque, ammissibili le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. |
e) servizi di consulenza |
le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Dette spese si considerano ammissibili al credito d'imposta:
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f) Materiali per prototipi
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le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota:
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Costi di innovazione tecnologica
Per quanto riguarda i costi di innovazione tecnologica, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili:
a) spese del personale |
le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni. Soggetti con età < 35 anni - maggiorazione Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. |
b) Beni materiali mobili e software
|
le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota:
Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica. |
c) contratti per attività del commissionario
|
le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica. Contratti stipulati nel medesimo gruppo Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Requisito della territorialità Nel caso di contratti stipulati con “soggetti esteri”, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti (anche se appartenenti allo stesso gruppo) siano fiscalmente residenza nell’UE, in stati SEE o negli Stati (cd. white list) previsti dall’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996. |
d) servizi di consulenza |
le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta. Dette spese si considerano ammissibili al credito d'imposta:
|
e) materiali per realizzazione di prototipi |
le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero del 30% delle spese per contratti aventi ad oggetto attività svolte dal soggetto commissionario. |
Costi di design e innovazione
Infine, in merito ai costi di design e ideazione estetica, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili:
a) spese del personale |
le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica, nei limiti dell'effettivo impiego in tali attività. Soggetti con età < 35 anni - maggiorazione Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto di lavoro a tempo indeterminato e impiegati nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. |
b) Beni materiali mobili e software
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le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai “software” utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari:
Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione. |
c) contratti per attività del commissionario |
le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Contratti stipulati nel medesimo gruppo Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa. Requisito della territorialità Nel caso di contratti stipulati con “soggetti esteri”, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti (anche se appartenenti allo stesso gruppo) siano fiscalmente residenza nell’UE, in stati SEE o negli Stati (cd. white list) previsti dall’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996. |
d) servizi di consulenza |
le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta. Dette spese si considerano ammissibili al credito d'imposta:
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e) materiali e forniture |
le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti aventi ad oggetto attività svolte dal soggetto commissionario. |
Modalità di fruizione e caratteristiche del credito d’imposta
Sul piano operativo, si rammenta che il credito d'imposta in esame è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs.241/97);
- in 3 quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
A tale credito d’imposta “non” si applica il limite generale di compensazione in F24 (elevato a 2 milioni di euro dalla legge di bilancio 2022), né il limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta da quadro RU (250.000 euro, di cui all’articolo 1, comma 53 della L.244/2007).
Va, inoltre, evidenziato che il credito d'imposta:
- non può formare oggetto di “cessione o trasferimento”, neanche all'interno del consolidato fiscale;
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del Tuir);
- è “cumulabile” con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Obblighi documentali
Analogamente allo scorso anno, sono previsti precisi obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione. In particolare, con la lettera d) del comma 45 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 si modifica il comma 205 della L.n.160/2019, relativo l’obbligo di certificazione delle spese sostenute al fine di un coordinamento con i nuovi commi da 203-bis a 203-sexies introdotti.
Per quanto riguarda la certificazione della documentazione, il co. 205 della L. n. 160/2019 stabilisce ora che:
“Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati ai commi da 203 a 203-sexies. |
Pertanto, tale adempimento costituisce condizione formale per il riconoscimento del tax credit. Ai fini del credito d’imposta, quindi, l’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita “certificazione” rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese “non obbligate” per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando i limiti previsti per il tax credit relativo a ciascuna tipologia di attività).
Quale ulteriore adempimento ai fini in esame, si ricorda che le imprese sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata. Si rammenta che tale relazione:
- illustra le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti in corso di realizzazione;
- deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto;
- deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.
Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Infine, le imprese che si avvalgono delle suddette misure agevolative sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Nello specifico, la norma stabilisce che le imprese devono effettuare una comunicazione al Mise “al solo fine di consentire al Ministero (...) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative” legate a “Industria 4.0”.
Con il D.M. 6 ottobre 2021 è stato approvato il relativo modello di comunicazione. Questo, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it. Per gli investimenti effettuati nel 2020 (soggetti “solari”) detto modello era da inviare entro lo scorso 31 dicembre, mentre per gli investimenti effettuati nei periodi d’imposta successivi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti. Va detto che l’eventuale mancato invio del modello non determina i controlli in termini di corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Attività di controllo
Da ultimo, si osserva che - nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento - l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione (anche parziale) del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al “recupero” del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.
Qualora, invece, nell'ambito delle attività di verifica e controllo si rendano necessarie valutazioni di carattere “tecnico” in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Mise di esprimere il proprio “parere”.
Resta fermo che ove, a seguito di controlli, si accerti l'indebita fruizione (anche parziale) del credito d'imposta - per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito - l'Agenzia delle Entrate provvede al “recupero” del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria. Si fa presente che l’articolo 5 del D.L. 146/2021, convertito, ha previsto una speciale sanatoria per le indebite compensazioni del credito ricerca e sviluppo per chi ha indebitamente fruito del credito d’imposta R&S relativo al quinquennio 2015-2019. Infatti, per i soggetti che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno utilizzato in compensazione il bonus ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, è possibile procedere al “riversamento” dell’importo indebitamente utilizzato, senza il pagamento di sanzioni e interessi, salvo nei casi di fraudolenza, simulazione od omessa documentazione.
Quadro Normativo |
- LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021; - MODELLO DI COMUNICAZIONE - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. |
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