Per l’acconto 2021 occhio ai calcoli
Pubblicato il 11 novembre 2021
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Entro il prossimo 30 novembre i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda o unica rata di acconto dell’Irpef, Ires, Irap e delle relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero. Come di consueto, il calcolo dell’acconto va effettuato in base al metodo “storico” ovvero al metodo “previsionale” nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda il metodo storico, anche quest’anno sono in essere specifiche disposizioni di legge che prevedono gli obblighi di ricalcolo delle imposte 2020 sulle quali commisurare gli acconti 2021. In merito al metodo previsionale, invece, quest’anno viene meno l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 del D.L. n. 23/2020 che prevedevano l’inapplicabilità di sanzioni e interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires e Irap, laddove il contribuente avesse effettuato il versamento di un importo non inferiore all'80% della somma che risulta dovuta a titolo di acconto.
Una novità di quest’anno riguarda l’imposta sostitutiva della cedolare secca delle locazioni di immobili abitativi; ai fini del calcolo dell'acconto 2021, infatti, la misura di riferimento passa dal 95% al 100%, allineandosi così alla misura previste per tutte le altre imposte.
Novità anche per l’acconto di Ivie e Ivafe: a partire dal 2020, infatti, possono essere tenuti al versamento dell’imposta anche gli enti non commerciali, le società semplici ed soggetti agli stessi equiparati, Tali soggetti possono, quindi, risultare obbligati al versamento dell'acconto per la prima volta nel 2021. Resta a “regime” la misura del 50% per la prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Mentre, per i contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la bipartizione al 40% (1° rata) e 60% (2° rata), oppure il versamento in un’unica soluzione laddove l’importo della prima non superi 103 euro.
Da ultimo si rammenta che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento degli acconti d’imposta si applicano le sanzioni previste di cui ai Dlgs. n. 471 e n. 472 del 1997. Per sanare le violazioni è, comunque, possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
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