Secondo acconto imposte: versamento al 30 novembre

Pubblicato il



Secondo acconto imposte: versamento al 30 novembre

Come di consueto, entro il prossimo 30 novembre i contribuenti interessati sono tenuti al versamento del secondo o unico acconto dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e delle relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero (cd. Ivie e Ivafe). Anche quest’anno occorrerà fare particolare attenzione alle diverse modalità di calcolo.

Misura a regime delle rate di acconto

Come noto, l’articolo 58 del D.L. n.124/2019 ha modificato a “regime” la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). La norma, quindi, ha rimodulato le due rate stabilendo la misura unica del 50%, anziché la bipartizione del 40% e 60%. Sul piano soggettivo, in base ai chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 93/E/2019 si tratta dei contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

La suddetta rimodulazione si applica, in particolare, ai contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014);
  • applicano il regime fiscale degli ex minimi di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011 convertito;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. Nella pratica, le uniche cause di esclusione dalla rimodulazione delle rate di acconto sono: a) la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività; b) in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir.
  • applicano la cedolare secca sul canone di locazione;
  • applicano l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE)
  • applicano l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Per i contribuenti “estranei” agli ISA, invece, resta ferma la regola della bipartizione al 40% (1° rata) e 60% (2° rata), oppure il versamento in un’unica soluzione laddove l’importo della prima non superi 103 euro.

Una ulteriore casistica di cui tener conto ai fini in esame è quella relativa i soggetti che svolgono “attività agricole”. Sul punto, nella risposta all’interpello n.330/E/2019 è stato chiarito che l’ambito di applicazione degli Isa è circoscritto ai soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir oppure redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui all’articolo 53 del Tuir. In particolare, i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarano redditi d’impresa e, conseguentemente, possono beneficiare delle nuove misure delle rate di acconto. Diversamente, i soggetti che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli articoli 32 e seguenti del Tuir e sono titolari di soli redditi agrari (da dichiarare nel quadro RA del modello Redditi PF) non sono tenuti ad applicare la nuova misura delle rate di acconto in quanto gli stessi non producono redditi d’impresa, arti e professioni.

Acconto imposte – regole di calcolo

In generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (cd. metodo “storico”). In alternativa, coloro che, per l’anno “in corso”, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso, il calcolo dell’acconto viene effettuato sulla base dell’imposta “presumibilmente” dovuta per l’anno in corso, considerando i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.

Questa scelta, tuttavia, va effettuata con particolare attenzione in quanto se, da un lato, può comportare una importante riduzione ovvero il mancato pagamento dell’acconto, dall’altro, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore al dovuto (in base alla misura prevista dal metodo storico) e alla successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata (cui è possibile porre rimedio mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso).

 Si rammenta, in ogni caso, che:

  • per i diversi tributi è possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto: ad esempio, è possibile adottare il metodo storico per l’Ires e quello previsionale per l’Irap (o viceversa).
  • è possibile adottare i criteri di determinazione dell’acconto in modo “non uniforme”, ossia utilizzando il metodo storico per il versamento della prima rata e quello previsionale per la seconda;

Per quanto riguarda il metodo storico, anche quest’anno sono in essere specifiche disposizioni di legge che   prevedono gli obblighi di “ricalcolo” delle imposte 2020 sulle quali commisurare gli acconti 2021.

In merito, invece, al metodo previsionale, si ricorda che quest’anno viene meno l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.L. n. 23/2020 convertito. Detta norma, per il solo periodo d’imposta 2020 (per i soggetti con periodo solare) prevedeva che l’utilizzo del metodo previsionale non fosse  gravato da sanzioni e interessi nel caso in cui lo “scostamento” dell’importo versato, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, non fosse superiore al margine del 20%.

Acconto Irpef

Ai fini dell’acconto Irpef 2021, i contribuenti interessati (se non sussistono obblighi di ricalcolo) sono tenuti a pagare il 100% dell’importo risultante da rigo RN34 (differenza) del modello Redditi PF, se in tale rigo è riportato un importo pari o superiore a 52 euro. L’acconto va versato in due rate qualora l’importo dovuto per la prima rata sia superiore 103 euro.  Devono pagare l'acconto IRPEF anche i soggetti che pur essendovi obbligati, hanno omesso di presentare tale dichiarazione.

Si rammenta, poi, che l'acconto Irpef dovuto per il 2021 (prima e seconda o unica rata), calcolato sulla base del metodo storico, va indicato nel rigo RN62 del modello Redditi PF 2021.  Ciò anche nel caso si utilizzi il metodo previsionale per il versamento del dovuto. Pertanto, nel rigo RN62, gli importi riportati devono essere sempre riconducibili al "metodo storico", a prescindere da quanto effettivamente versato.  

Acconto cedolare secca

Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva della cedolare secca, si rammenta che:

  • l'acconto 2021 è dovuto in misura pari al 100% (in luogo del 95%), allineandosi così alla misura delle altre imposte dirette e relative addizionali e imposte sostitutive;
  • occorre seguire le regole previste per l'Irpef.

L'acconto della cedolare secca dovuto per il 2021 (prima e seconda o unica rata), in particolare, sulla base del metodo storico, va indicato nel rigo LC2 del modello Redditi PF 2021. Analogamente all’Irpef, anche per la cedolare secca è possibile applicare, ai fini del calcolo dell’acconto, il metodo “storico” o quello “previsionale”. Tuttavia, anche in questo caso, se il contribuente determina gli acconti da versare sulla base del metodo previsionale, gli importi da indicare nel rigo LC2 devono essere comunque quelli determinati utilizzando il metodo storico e non i minori importi versati o che si intendono versare.

Acconto Ivie e Ivafe

Per il versamento dell’Ivie/Ivafe valgono le medesime regole previste ai fini Irpef. In particolare, l’acconto 2021 è dovuto se l’importo indicato nel rigo RW7, colonna 1 (IVIE) o rigo RW6, colonna 1 (IVAFE) del modello redditi PF è pari o superiore a 52 euro, mentre non è dovuto se di ammonta non superiore a 52 euro. Tuttavia, l’acconto va versato in 2 rate laddove l’importo della prima rata superi 103 euro.  In particolare, per quanto qui interessa, la seconda rata, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto per la prima rata, va versata entro il 30 novembre; laddove l’importo dovuto per la prima rata fosse inferiore a 103 euro, l’acconto va versato in un’unica soluzione sempre entro il prossimo 30 novembre.

Tuttavia - per effetto dell’articolo 1, comma 710 lett. a) della L. 160/2019 - a partire dal 2020, possono essere tenuti al versamento dell’imposta anche gli enti non commerciali, le società semplici e i soggetti alle stesse equiparati ex art. 5 del Tuir (fino al 2019, invece, i soggetti passivi dell'imposta erano soltanto le persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia). Tali soggetti possono, quindi, risultare obbligati al versamento dell'acconto per la prima volta nel 2021, alle condizioni ivi previste.

Acconto Ires

Come di consueto, l’acconto Ires dovuto dalle società di capitali, dagli enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell’ammontare esposto nei righi RN17 del modello Redditi SC 2021 ovvero RN28 del modello Redditi ENC 2021. Si rammenta che anche per gli acconti Ires è possibile applicare rispettivamente il metodo storico o quello previsionale. Inoltre, analogamente all’Irpef, anche l’acconto Ires va versato in due rate qualora l’importo dovuto per la prima rata sia superiore 103 euro.

In particolare, la seconda rata - pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto per la prima rata - va versata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (ossia il prossimo 30 novembre per i soggetti con periodo s’imposta solare). Ancora, laddove l’importo dovuto per la prima rata fosse inferiore a 103 euro, l’acconto Ires va versato in un’unica soluzione da corrispondere entro l’ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Le società non operative o in perdita sistematica tenute all’applicazione della maggiorazione Ires del 10,50% sono tenute a versare l’acconto relativo a tale maggiorazione entro gli stessi termini previsti per l’Ires. Anche per tale maggiorazione è possibile applicare il metodo storico ovvero quello previsionale.

Acconto Irap

Il versamento in acconto dell’Irap deve essere effettuato secondo le regole stabilite per le imposte sui redditi (Irpef e Ires). Pertanto, l’acconto 2021 è dovuto:

  • per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 100% dell’importo di rigo IR21 “Totale imposta”, sempreché tale importo sia pari o superiore a 52 euro;
  • per i soggetti “diversi” dalle persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir (esclusi quelli che determinano la base imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto Irap), nella misura pari al 100% dell’importo di rigo IR21, sempreché tale importo sia pari o superiore a 21 euro.

 Non si rilevano nella disciplina Irap novità che possano influenzare il calcolo dell’acconto con il metodo “previsionale”. Tuttavia si fa presente che, a decorrere dal 01/01/2017, per le società di persone e le ditte individuali in contabilità semplificata, la base imponibile IRAP è determinata in base ai criteri di imputazione temporale “improntati alla cassa” previsti dall’articolo 66 del Tuir. Ciò si ritiene potrebbe avere effetti nel caso si decidesse di determinare l’acconto Irap con il metodo “previsionale”.

Ricalcolo acconti

Analogamente al passato, anche quest'anno, in caso di adozione del metodo "storico", specifiche disposizioni prevedono alcuni obblighi di rideterminazione delle imposte 2020 sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2021. A tal fine, occorre compilare il rigo RN61 del modello redditi PF.

COL.

INDICAZIONE

1

la casella va barrata per comunicare che ricorre una delle casistiche previste.

2

va riportato il reddito complessivo ricalcolato in applicazione delle disposizioni che ne hanno imposto la rideterminazione

3

va riportato l’importo dell’imposta netta ricalcolata

4

va riportato il nuovo ammontare dell’importo “differenza”

 

Deduzione forfetaria distributori di carburante

A favore dei distributori di carburante è riconosciuta “a regime” una deduzione forfetaria dal reddito d’impresa (art. 34, L. 183/2011) individuata dalle seguenti percentuali del volume d’affari.

Volume d’affari

% riduzione del reddito

Fino a €.1.032.000

1,1%

oltre € 1.032.000 e fino a € 2.064.000

0,6%

oltre € 2.064.000

0,4%

Per il calcolo dell’acconto Irpef/Ires 2021 con il metodo “storico”, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante devono assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tener conto della suddetta deduzione. Infatti, l’articolo 34, co. 2 della L. 183/2011 afferma che i soggetti interessati dalla deduzione: “nella determinazione dell’acconto dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1”. Diversamente, occorre tenerne conto nella determinazione dell’acconto con il metodo “previsionale”.

Disciplina dei proventi derivanti dall’attività di noleggio

In base all’articolo 49-bis del DLgs.171/2005 è possibile svolgere, in forma occasionale, l’attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto (ossia di durata complessiva non superiore a 42 giorni).

Per i proventi derivanti da tale attività è prevista la possibilità, a richiesta del percipiente, di assoggettare gli stessi ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio.

L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell’IRPEF, tramite il modello di F24, utilizzando il codice tributo “1847” (R.M. 43/E/2014) ed è disciplinata, ai fini della liquidazione, dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso, dalle disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Qualora si opti per il regime di imposizione sostitutiva, i proventi dell’attività di noleggio concorrono alla formazione del reddito in base al quale determinare l’imposta su cui commisurare l’acconto; in particolare:

metodo

storico

se il regime è stato applicato nel 2020, ai soli fini del calcolo dell’acconto Irpef/Ires 2021, l’imposta dovuta deve essere rideterminata tenendo conto dei proventi assoggettati ad imposta sostitutiva.

metodo previsionale

rileva l’eventuale applicazione del regime agevolativo nel 2021. In tal caso, l’Irpef/Ires presunta va calcolata facendo concorrere al reddito complessivo anche i proventi che saranno poi assoggettati ad imposta sostitutiva.

Liberalità percepite da soggetti sottoposti a procedure di crisi

Per effetto dell’articolo 88, comma 3-bis del Tuir:

Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure”.

L'esclusione da imposizione riguarda, quindi, i soggetti sottoposti alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa, ecc..) nonché quelli sottoposti alle procedure di crisi o procedure di amministrazione straordinaria. Inoltre, va detto che i contributi esclusi da imposizione sono solo quelli percepiti a titolo di liberalità dalla data di apertura della procedura fino al 24° mese successivo alla chiusura della stessa.

Ciò premesso, in base all’articolo 14, comma 3 del D.L. 18/2016 “La determinazione dell'acconto dovuto per i periodi d'imposta per i quali è operata la deduzione … è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del presente articolo”. Così, per l'acconto Irpef/Ires 2021 con il metodo storico, l'imposta relativa al 2020 deve essere rideterminata se i contribuenti hanno portato in riduzione del reddito la quarta quota costante della deduzione ovvero i contributi eventualmente percepiti nel 2020. Diversamente, della quota deducibile e dell'esclusione da imposizione dei contributi 2021 occorre tenerne conto in caso di adozione del metodo previsionale.

Acconto Ires e ritenute su interessi, premi e altri proventi

A partire dal 1997 sugli interessi, premi e altri frutti di determinate tipologie di obbligazioni (es. titoli di Stato, obbligazioni di banche e società quotate), non trova più applicazione la “ritenuta” se gli stessi sono percepiti da società di persone o di capitali. Per gli imprenditori individuali è, invece, applicata un’imposta sostitutiva a titolo di acconto. Tuttavia, l’art. 13 del DLgs.239/96 stabilisce che, per la determinazione degli acconti:

  • Irpef dei soci delle società di persone
  • Ires delle società di capitali ed enti commerciali

non si tiene conto del 70% delle suddette ritenute, scomputate per il periodo d’imposta precedente.

L’acconto per i contribuenti ex minimi

Per quanto riguarda i soggetti che adottano il regime di vantaggio ex D.L.n.98/2011 l’acconto è parametrato all’imposta sostitutiva dovuta; in particolare, detti soggetti, sono tenuti al versamento dell’acconto laddove nel modello Redditi PF 2021 il rigo LM42 (differenza) è valorizzato con un importo pari o superiore a 52 euro (diversamente, l’acconto non è in alcun modo dovuto). Interessanti, poi, le problematiche connesse alla fuoriuscita dal regime nonché all’eventuale passaggio al regime forfettario ex Legge n.190/2014.

In merito al caso della “fuoriuscita” dal regime (per obbligo o scelta), non è prevista una specifica disciplina per la determinazione e versamento degli acconti. Così, se l’ex minimo fuoriesce nel corso del 2021 dal regime di favore (ad esempio per aver superato il limite di ricavi/compensi di 45.000 euro) non sarà dovuto alcun importo a titolo di acconto d’imposta 2021. Potrebbe, invece, risultare dovuto l’acconto Irpef 2021 nel caso in cui si adotti il criterio previsionale di determinazione dell’acconto. In tal caso, infatti, laddove, nel 2021, vi fosse un reddito derivante dall’attività di impresa/lavoro autonomo agganciato al regime degli ex minimi, questo rientrerebbe nel reddito complessivo Irpef 2021 sul quale calcolare la relativa imposta presunta. 

Nel caso, invece, del “passaggio” dal regime degli ex minimi (applicato fino al 2020) a quello dei contribuenti forfettari (dal 2021), se non si realizzano altri redditi oltre a quelli di impresa o di lavoro autonomo, il contribuente non è tenuto al versamento di alcun acconto d’imposta in quanto manca una base storica di riferimento (ciò a prescindere dal fatto che il rigo LM42 sia valorizzato a fronte dell’adozione del regime degli ex minimi). In tale eventualità, non è dovuto neppure l’acconto dell’imposta sostitutiva del regime degli ex minimi in quanto per il 2021 il contribuente non è più soggetto a tale regime di imposizione sostitutiva.

Un caso particolare è, poi, quello che vede il “passaggio” - in corso d’anno - dal regime degli ex minimi al regime dei forfettari. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta l’interpello n.140/E/2019 ha precisato che è possibile il passaggio in corso d’anno tra i due regimi (qualora si verifichi, ad esempio, la fuoriuscita immediata dagli ex minimi per superamento della soglia di 45.000 euro di ricavi e compensi) e che il reddito imponibile dovrà essere determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Tuttavia, lo stesso documento di prassi non ha fornito indicazioni in merito al versamento o meno degli acconti dell’imposta sostitutiva. Mancando una espressa indicazione al riguardo si ritiene che il contribuente sia escluso dal versamento di acconti; ciò in quanto il contribuente si trova nel paradosso di essere al primo anno per il regime forfettario e, quindi, manca un base storica di riferimento e, al contempo, è fuoriuscito dal regime degli ex minimi con il conseguente venir meno dell’obbligo di versamento dell’acconto d’imposta.

L’acconto per i contribuenti forfettari

Determinazione e versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva anche per i contribuenti che adottano il regime forfettario ex Legge 190/2014. Come noto, il regime forfetario ha gradualmente sostituito tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche, anche al fine di superare le criticità e le sovrapposizioni generate dalla coesistenza di più regimi di favore destinati a soggetti con caratteristiche simili, tra i quali anche il regime fiscale degli ex minimi, consentendone per quest’ultimo il mantenimento fino al compimento dell’intero periodo agevolato. Sebbene con caratteristiche diverse, si tratta di due regimi “naturali” applicabili dai contribuenti che risultano in possesso dei relativi requisiti normativi.

Ciò premesso, i contribuenti forfettari, analogamente agli ex minimi, sono tenuti al versamento dell’acconto laddove nel modello Redditi PF 2021 il rigo LM42 è valorizzato da un importo pari o superiore a 52 euro (diversamente, l’acconto non è in alcun modo dovuto). Non sono, comunque, tenuti al versamento degli acconti i forfettari per i quali il 2021 sia il primo anno di applicazione del regime di imposizione sostitutiva. Così, nel caso in cui il contribuente, nel corso del 2021, abbia realizzato solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo, lo stesso è tenuto a versare l’eventuale saldo 2020 dell’Irpef o di eventuali imposte sostitutive (ad esempio la cedolare secca), mentre nulla è dovuto in termini di acconto dell’imposta sostitutiva 2021 per il regime forfetario. Diversamente, se il contribuente, ha realizzato anche “altri redditi” oltre a quelli d’impresa o di lavoro autonomo, lo stesso è tenuto al versamento degli acconti Irpef 2021, in base alle regole ordinarie.  Ancora, nel caso in cui il contribuente sia, nel corso del 2021, fuoriuscito dal regime in esame, non sarà tenuto al versamento di acconti in quanto in tale periodo d’imposta non ha realizzato redditi d’impresa o di lavoro autonomo assoggettati all’imposta sostitutiva da dichiarare nel modello redditi 2022. Potrebbe, tuttavia, risultare dovuto l’acconto Irpef 2021 quale conseguenza dell’applicazione del criterio previsionale: in tal caso, valgono le stesse considerazioni fatte sopra per gli ex minimi.

Versamento acconti: sanzioni e ravvedimento

Concludiamo l’analisi sulle modalità di determinazione e versamento del secondo acconto delle imposte focalizzando l’attenzione sugli aspetti sanzionatori. Come noto, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento degli acconti d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del Dlgs. 471/1997, ossia: 

  • la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato o versato in ritardo;
  • la sanzione amministrativa pari al 15% dell’importo non versato o versato in ritardo, nel caso il versamento sia effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni. Tale sanzione è “ridotta” a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni.

Sono, inoltre, dovuti gli interessi di mora, nella misura annua del 3,5%, in caso di pagamento a seguito di notifica del cd. "avviso bonario" ovvero del 4%, per gli importi iscritti a ruolo.

Tuttavia, per sanare le violazioni riguardanti l’omesso/tardivo versamento delle imposte è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso, operano le sanzioni “ridotte” di cui all’ articolo 13 del DLgs. 472/1997 dalla lettera a) alla lettera b-ter); per cui in relazione al momento in cui avviene la sanatoria va applicata la riduzione della sanzione che va da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo.

Si ricorda che, per l’articolo 13 del DLgs.472/1997, la sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Sanzione ridotta

Termine regolarizzazione

da 0,1% a 1,4% (1/10 dell’1% a giorno)

entro 14 giorni dalla scadenza, tenuto conto che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%;

1,5% (1/10 del 15%)

dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;

1,67% (1/9 del 15%)

dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;

3,75% (1/8 del 30%)

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 1 anno dall’omissione o dall’errore;

4,29% (1/7 del 30%)

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;

5% (1/6 del 30%)

oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;

Da ultimo, si rammenta che - per effetto dell'articolo 1 co. 1 della L. 97/77 - se la dichiarazione del periodo precedente è “omessa”, la base su cui effettuare il calcolo dell'acconto è costituita dal "reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato", al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto (C.M. 31.10.77 n. 96/13/3983). Pertanto, l'obbligo di pagare l'acconto resta fermo anche ove il contribuente, pur essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione del periodo d'imposta precedente.

Quadro Normativo

- ARTICOLO 58 DEL D.L. N.124/2019;

- ARTICOLO 1, COMMA 710, LETT. A) DELLA L. 160/2019;

-  ARTICOLO  17 DEL D.P.R. 435/2001;

- AGENZIA ENTRATE - RISPOSTA INTERPELLO N.330/E/2019;

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito