Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT
Pubblicato il 06 novembre 2025
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Due gli importanti aggiornamenti in materia di rapporti di lavoro in edilizia: il primo riguarda la congruità; il secondo le nuove indicazioni del CNCE per la denuncia MUT.
Per quanto concerne il rilascio del c.d. DURC di congruità, il Ministero del Lavoro ha confermato che sono soggette alla disciplina tutte le imprese che, ricorrendone i requisiti, hanno realizzato opere o servizi nell’ambito dei lavori edili, pur non essendo soggette all’obbligo di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa.
Quanto agli aggiornamenti del modello telematico di denuncia MUT, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha aggiornato gli elementi obbligatori e bloccanti in relazione al dettaglio delle ore dei lavoratori, nonché le possibilità di modifica dei dati già trasmessi.
DURC di congruità: disciplina generale
L’art. 8, comma 10-bis, decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo documento di verifica della regolarità denominato DURC di congruità, volto a valutare la corretta incidenza della manodopera nel settore dei cantieri edili.
La previsione legislativa è stata successivamente recepita dall’accordo collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto, il 10 settembre 2020, e consacrata con il decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143.
La ratio dello strumento è, naturalmente, quella di porre in essere un’ulteriore azione di contrasto a fenomeni di dumping contrattuale, nonché volta a far emergere il lavoro irregolare, assicurando maggiori tutele per i lavoratori sia sotto il profilo economico-retributivo che per gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143, la verifica di congruità è inerente all’incidenza della manodopera relativa a uno specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici sia di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
La verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell’ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall’appaltatore, per quanto riguarda gli interventi realizzati e che siano configurabili come rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire. Verranno, dunque, computate, ai fini del calcolo della manodopera, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse.
Si rammenta che la congruità dell’incidenza di manodopera dovrà essere dimostrata nei casi di appalto/affidamento di lavori pubblici, senza alcun limite di valore, e per i lavori privati oltre la soglia di 70.000 euro di valore complessivo dell’opera – e non con riferimento ai soli lavori strettamente edili – al netto dell’IVA.
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Esempio di calcolo - Soglia di congruità |
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Attività prevalente |
OG2 – Lavori stradali |
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Percentuale di manodopera attesa |
13,77% |
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Importo totale lavori/appalto |
€ 97.356 |
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Importo lavori edili |
€ 57.950 |
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Importo della manodopera atteso |
€ 7.980 (Importo lav. edili x % manodopera) |
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Denunce MUT periodo |
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Periodo |
Imponibile CE |
Importo ai fini della manodopera (Imp.CE x 2,5) |
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08/2025 |
€ 781 |
€ 1.952 |
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09/2025 |
€ 3.081 |
€ 7.702 |
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Totale manodopera denunciata |
€ 9.654 |
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Manodopera attesa |
€ 7.980 |
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DURC di congruità: chiarimenti ministeriali
Con risposta all’interpello 17 ottobre 2025, n. 4, il Ministero del Lavoro ha reso opportuni chiarimenti circa la possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
In particolare, l’istante ha chiesto se l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile e se la disciplina della congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, conseguentemente, escluse le imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate in altro settore contrattuale.
Quanto all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile/Edilcassa per le imprese che richiedono il rilascio del DURC di congruità, il Ministero del Lavoro, richiamando la circolare 30 gennaio 2008, n. 5, ha specificato che detto obbligo è strettamente collegato all’attività svolta dall’impresa e dallo specifico settore in cui la stessa opera, sicché il meccanismo di derivazione contrattuale in argomento opera esclusivamente con riferimento alle imprese edili.
Sul punto, anche la Corte di Cassazione, nell’ordinanza 26 maggio 2020, n. 9803, ha confermato che l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili vige solo per le imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia.
L’assunto di cui sopra, così come condivisibilmente affermato dall’indirizzo di prassi in commento, risulta ben diverso dalla funzione della verifica di congruità. Essa, infatti:
- si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile;
- prevede il rilascio dell’attestazione di congruità anche a imprese affidatarie che risultino operanti in settori diversi da quello edile, essendo comunque individuate come soggetti responsabili della congruità della manodopera impiegata in attività edili, ancorché non prevalenti per l’impresa stessa.
Conseguentemente, il Ministero del Lavoro ha confermato che:
- le imprese che svolgono attività prevalentemente edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, al ricorrere dei presupposti, sia quello di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa;
- le imprese che svolgono attività diversa da quella edile hanno solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione a una Cassa Edile/Edilcassa.
Denunce MUT e nuova gestione cantieri
Con l’aggiornamento CNCE del 16 settembre 2025 è stato definito un nuovo modello di Denuncia Unica Edile che ridurrà le difformità territoriali tra le diverse Casse Edili territoriali. Con il documento emanato, viene introdotto un sistema di controlli bloccanti e una gestione informatizzata delle giustificazioni delle assenze. Lo scopo è quello di garantire una omogeneità tra i diversi enti territoriali e una uniformità dei dati raccolti.
Le imprese che mensilmente sono chiamate alla denuncia in argomento dovranno, dunque, prestare maggiore attenzione alle ore denunciate. Il controllo, infatti, riguarderà le ore lavorabili del mese da cui decurtare le assenze che trovano conferma nelle disposizioni contrattuali, sicché dovranno essere rispettati:
- il limite di 40 ore annue inerente ai c.d. permessi non retribuiti;
- il limite di 88 ore annue relativo ai permessi retribuiti;
- il limite di 160 ore di ferie annue.
Vengono, altresì, aggiunte ulteriori specifiche riguardo alla contrattazione applicata, la trasferta e l’applicazione dell’elemento variabile della retribuzione.
Quanto alle regole per le ore denunciate:
- la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate non dovrà essere inferiore al monte ore mensile lavorabile;
- i permessi non retribuiti non potranno eccedere le 40 ore annue, computate e frazionate per anno civile;
- i permessi retribuiti non potranno eccedere le 88 ore per anno, con scadenza al 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. In caso di superamento verranno richiesti opportuni chiarimenti.
- le ferie saranno al massimo 160 ore, computate per anno solare di maturazione e da fruire nei termini contemplati dalla legge (due settimane nell’anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione). Anche in questo caso, per il godimento di ferie arretrate oltre i termini suddetti verranno richiesti opportuni chiarimenti.
Tra gli aggiornamenti più rilevanti, poi, l’obbligo di allegazione della documentazione per malattia, infortunio, congedi parentali, permessi assistenziali, ferie collettive non maturate, cassa integrazione, richieste di aspettativa e provvedimenti disciplinari.
Inoltre, per la riapertura delle denunce già inviate, l’impresa potrà accedere a una sola correzione. Ulteriori modifiche dovranno essere concordate e autorizzate dalla Cassa Edile.
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QUADRO NORMATIVO Decreto ministeriale 25 giugno 2021, n. 143 |
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