Per il leasing abitativo riscatto a valore venale

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L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 163/2009 del 22 giugno, fornisce alcune importanti delucidazioni in materia di leasing abitativo. In particolare, il Fisco riconosce che a questo strumento finanziario non si rendono applicabili le norme proprie del leasing dei beni strumentali, come, ad esempio, il dimezzamento dell’imposta ipotecaria e catastale e la detrazione da queste ultime dell’imposta di registro pagata sui canoni di locazione finanziaria. Inoltre, con il documento di prassi qui commentato, l’Agenzia riconosce che la società di leasing che cede l’immobile abitativo per effetto del riscatto esercitato dall’utilizzatore pone in essere una cessione di regola esente da Iva, dato che difficilmente le operazioni compiute dalla società di leasing rientrano nel perimetro di quelle imponibili. Inoltre, in virtù del principio di alternatività tra Iva e registro, le imposte d’atto sono dovute con le aliquote “tradizionali”, ovvero: l’imposta di registro è fissata nella misura del 7%; l’imposta ipotecaria del 2% e l’imposta catastale dell’1%. Circa la base imponibile, infine, si legge che non esistono norme specifiche nella disciplina dell’imposta di registro sull’esercizio del riscatto in esito a un contratto di locazione finanziaria. Di conseguenza, si useranno le regole “generali”, secondo cui la base imponibile va individuata nel valore del bene oggetto di trasferimento, indipendentemente dal prezzo di riscatto.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Imponibile normale per l’immobile in leasing - Ricca

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