Per il contributo “perequativo” arrivano le disposizioni attuative

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Per il contributo “perequativo” arrivano le disposizioni attuative

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica, l'articolo 1, commi da 16 a 27, del D.L. n. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021 ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto ad una particolare categoria di soggetti investiti da un calo del reddito nel 2020 rispetto al 2019.

Il beneficio, in particolare, è rivolto ai titolari di partita Iva attiva al 26.5.2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, che:

  • abbiano conseguito un ammontare di ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1 lett. a) e b del Tuir) o compensi (di cui all’articolo 54, comma 1 del Tuir) non superiore a 10 milioni di euro.
  • abbiano rilevato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 almeno pari al “30%” rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (così come dal decreto ministeriale del 12.11.2021).

Con il provvedimento 227357/E/2021 l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio, nonché le modalità operative e i termini per la presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo. Si ricorda che l'istanza – da inviare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica - può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale. Detta istanza, inoltre, potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 31.12.2020 (modello redditi 2021) è stata presentata entro il 30.9.2021.

Laddove il modello dichiarativo sia presentato “oltre” il termine del 30.9.2021, relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 ed al 31.12.2020, i relativi dati non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in essi indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30 settembre 2021.

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