Isa, prime indicazioni del Fisco
Pubblicato il 23 maggio 2024
In questo articolo:
- Soggetti interessati dagli Isa
- Soggetti esclusi dagli Isa
- Nuovi Isa 2024
- Isa 2025 e programmazione delle revisioni
- Rilevanza territoriale
- Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale
- Contenuto della comunicazione
- Le precompliate Isa
- La compilazione del modello Isa
- Principali aspetti sanzionatori
- Rilevanza degli indici ai fini dell'accertamento
- Concordato preventivo biennale
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Gli Isa rappresentano la sintesi di “indicatori elementari” tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale (anche con riferimento a diversevbasi imponibili) ed esprimono - su una scala da 1 a 10 - il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati, l'accesso al previsto regime premiale.
In generale, l'articolo 9-bis, comma 2 del D.L. 50/2017 prevede che gli Isa siano approvati con un apposto decreto ministeriale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di applicazione. Le eventuali integrazioni, finalizzate a recepire situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e agli andamenti economici e dei mercati, devono essere approvate entro il 30 aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
E’, invece, demandato ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’individuazione:
- delle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero quelle attività per le quali è necessaria una “revisione” dei dati da riportare nei modelli da allegare alla dichiarazione dei redditi;
- dei livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali.
Così, in presenza di specifici livelli Isa, sarà possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:
- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap;
- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 DPR 600/73 a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Soggetti interessati dagli Isa
Gli Isa si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come attività prevalente, una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un apposito indice e che non presentano una causa di esclusione.
Per attività prevalente s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. I contribuenti che esercitano più attività devono preliminarmente valutare se due o più delle attività esercitate sono comprese nello stesso ISA; in tal caso, ai fini della determinazione dell’attività prevalente, si devono sommare i ricavi o compensi provenienti dalle attività che, seppur contraddistinte da diversi codici attività, rientrano nel campo di applicazione del medesimo Isa.
Inoltre, l’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale. Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, lo stesso determina sia l’attività prevalente relativa alle attività svolte in forma d’impresa sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo, a cui applica i diversi Isa di ciascuna attività.
Soggetti esclusi dagli Isa
Risulta escluso dall’applicazione degli Isa il contribuente che si trova in una delle condizioni:
- ha iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d’imposta;
- si trova in un periodo di non normale svolgimento dell’attività;
- dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- è un Ente del Terzo settore non commerciale che opta per la determinazione forfetaria del reddito;
- è un'Organizzazioni di volontariato e APS che applicano il regime forfetario;
- si tratta di imprese sociali di cui al Dlgs. 112/2017.
Inoltre, l'articolo 3 del D.M. 18.03.2024 stabilisce che gli Isa non si applicano:
- ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nonché ai contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ai contribuenti che esercitano 2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice relativo all'attività “prevalente” (comprensivi delle attività complementari), superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
- ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un Gruppo Iva.
Nell’ambito dello stesso articolo 3 del decreto ministeriale viene precisato che:
- ai fini della determinazione del limite di esclusione (5.164.569 euro) dall'applicazione degli Isa, per gli indici DG40U (Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili), DG50U (Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici), DG69U (Costruzioni) e DK23U (Servizi di ingegneria integrata), i ricavi devono essere “aumentati” delle rimanenze finali e “diminuiti” delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del Tuir;
- l'indice DG77U (Trasporti marittimi e vie d'acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi) non si applica nei confronti delle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui al medesimo indice.
Nuovi Isa 2024
L'Agenzia delle Entrate con:
- il Provvedimento del 29.01.2024 ha individuato i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa relativi al periodo d’imposta 2024 e le attività oggetto di revisione dal 2024;
- il Provvedimento del 28.02.2024, ha approvato i modelli, le istruzioni, le specifiche tecniche ed controlli utilizzabili per l'applicazione degli Isa 2024 relativi al 2023 nonché per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale.
Con il Decreto 18.3.2024, poi, il MEF ha approvato 175 Isa con le relative "Note tecniche e metodologiche" nonché 88 nuovi Isa riguardanti le attività economiche dei comparti del commercio/servizi/manifatture e delle attività professionali applicabili dal 2023
Si rammenta, da ultimo, che l’articolo 5 del D.Lgs. 1/2024 ha introdotto il nuovo comma 2-bis all’art. 9-bis del D.L. 50/2017, in base al quale l'attività di revisione tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi Indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono nonché cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.
Isa 2025 e programmazione delle revisioni
Con il Provvedimento n. 21545/E/2024, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa relativamente al periodo d’imposta 2024 (Isa 2025) nonché le relative attività oggetto di revisione.
In particolare, oltre alla revisione ordinaria di 85 ISA applicabili dal 2024 l'Agenzia ha messo in cantiere anche una revisione straordinaria che interesserà ben 15 ISA, di cui 14 afferenti al comparto del commercio (DM02U, DM05U, DM06A, DM08U, DM11U, DM12U, DM15A, DM15B, DM16U, DM20U, DM35U, DM40A, DM48U, DM87U) e uno afferente il comparto dei servizi (DG61U).
Con riferimento ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA 2025, l’Agenzia ritiene possibile che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, il numero degli ISA possa essere ridotto. In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi. Inoltre, il citato provvedimento, individua le ulteriori attività economiche, indicate nel relativo allegato 2, per le quali deve essere effettuata la revisione degli Isa da applicare a partire dall’annualità di imposta 2024. Al riguardo, si rammenta che gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.
Rilevanza territoriale
Con l'intento di tener conto dell'influenza del luogo in cui il soggetto esercita l'attività, il decreto ministeriale del 18.03.2024, tra gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2023, individua anche le “analisi territoriali”. In particolare, la metodologia seguita per individuare gli specifici indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica è riportata negli allegati:
- per la Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari;
- per la Territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili;
- per la Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF;
- per la Territorialità generale;
- per la Territorialità del commercio.
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale
Con il provvedimento n. 205127/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito i punteggi di affidabilità fiscale necessari all’accesso ai benefici previsti dal regime premiale Isa per il 2023, così come previsto dall’articolo 9-bis, comma 11 del D.L.50/2017.
Da quest’anno, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 del DLgs.1/2024 in materia di esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a Iva, imposte dirette e IRAP nonché per il rimborso del credito è stata prevista una graduazione del beneficio in funzione del comparto impositivo e del voto attribuito. In tema di visto di conformità, in particolare, vengono previste due ipotesi di esonero con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto.
Esonero visto di conformità Iva/redditi/Irap |
Livelli di affidabilità fiscale |
Su dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
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almeno pari a 9 sia per il periodo d’imposta 2023 che in caso di “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2022 e 2023 |
su richiesta di compensazione del credito Iva “infrannuale”, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno 2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui. |
|
su dichiarazione annuale per la compensazione di crediti di importo non superiore a:
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per il 2023, livello inferiore a 9 ma almeno pari a 8 ovvero a 8,5 calcolato attraverso la “media semplice” dei livelli di affidabilità per i periodi d’imposta 2022 e 2023 |
su richiesta di compensazione del credito Iva “infrannuale”, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno 2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. |
Due ipotesi anche nel caso di esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, per il rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale o del credito IVA infrannuale.
Esonero visto/prestazione garanzia per rimborsi Iva |
Livelli di affidabilità fiscale |
Richiesta di rimborso del credito Iva maturato per l'anno d’imposta 2024, di importo non superiore a €.70.000 annui. |
almeno pari a 9 sia per il 2023 che in caso di “media semplice” dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2022 e 2023 |
Richiesta rimborso credito Iva “infrannuale” maturato nei primi 3 trimestri dell'anno 2025, per crediti di importo non superiore a €.70.000 annui. |
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Richiesta rimborso credito Iva maturato per l'anno 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui. |
per il periodo 2023, inferiore a 9 ma almeno pari a 8 ovvero almeno pari a 8,5 calcolato attraverso la “media semplice” dei livelli di affidabilità fiscale per i periodi 2022 e 2023 |
richiesta rimborso del credito Iva “infrannuale” maturato nei primi 3 trimestri dell'anno 2025, per crediti di importo non superiore a €.50.000 annui |
Restano confermati i punteggi Isa anche per i restanti benefici fiscali. Infatti, ove il risultato di affidabilità fiscale sia pari almeno a 9, tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2022 e 2023, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
- esclusione dalla disciplina delle società non operative;
- esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2023, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Inoltre, per l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici occorre un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2023, ovvero almeno pari a 9 in caso di media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2022 e 2023. Infine, per la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento occorre un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
L’Agenzia delle Entrate, da ultimo, puntualizza ulteriori condizioni per accedere al beneficio premiale. Infatti, i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia redditi d’impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:
- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi Isa, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali Isa, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.
Contenuto della comunicazione
Nei modelli Isa sono indicati:
- i dati contabili e strutturali riferiti all'attività d'impresa o di lavoro autonomo per il periodo d'imposta di riferimento;
- gli ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente (c.d. "precalcolate ISA").
I contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso, applicano il regime di contabilità semplificata ovvero quelli che, in periodi d’imposta precedenti a quello in corso, si sono avvalsi di regimi fiscali per i quali non assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci (esempio “regime forfettario agevolato” o quello dei “minimi”), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta. Tali voci dovranno essere indicate al netto dell’Iva.
Inoltre, in linea con i criteri di semplificazione e di razionalizzazione degli Isa previsti nella legge di riforma fiscale (L. 111/2023), l'articolo 9-bis, comma 4-ter del D.L. 50/2017 (così come modificato dall'articolo 6, comma 1 del DLgs. 1/2024) prevede:
- che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti ovvero ai loro intermediari - anche attraverso reti telematiche o nuove tecnologie – gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, ottenuti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici;
- la definizione dei dati su cui si fondano le analisi funzionali alla revisione ISA e l'eliminazione delle informazioni non indispensabili per il calcolo, l'elaborazione o d l'aggiornamento degli indici;
- l'implementazione dell'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Le precompliate Isa
Con il provvedimento agenziale n. 192000/E/2024 sono state individuate le modalità di acquisizione degli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio Isa applicabili al periodo d’imposta 2023 ed alla elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025. A tal fine, gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni possono operare con o senza delega, seguendo gli step di seguito riepilogati.
Intermediari delegati al cassetto fiscale
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Gli intermediari abilitati, ai fini dell’acquisizione “massiva” dei dati, trasmettono all’Agenzia delle entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano “delegati” alla consultazione del cassetto fiscale e per i quali richiedono i dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Nel file inviato è indicato il codice fiscale del richiedente e, per ciascun delegante, l’indicazione di possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante. Il file è predisposto e controllato mediante i software resi disponibili dall’Agenzia delle entrate o con altri strumenti nel rispetto delle relative specifiche tecniche. Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati consultando il proprio cassetto fiscale. |
Intermediari senza delega al cassetto fiscale
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Gli intermediari sprovvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità del delegante. Detti soggetti trasmettono all’Agenzia un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui sono stati delegati alla richiesta dei dati. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate in un apposito registro cronologico, con indicazione di:
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Ricevute |
Entro 5 giorni dall’invio della richiesta il sistema fornisce, nella sezione “ricevute”, un file contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse. In presenza di errori non sono disponibili i dati richiesti ai fini dell’applicazione degli Isa e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. In tal caso, è necessario inviare un nuovo file contenente i dati corretti. |
Disponibilità dei dati in modalità massiva
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La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati previsti sarà indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Per le richieste regolarmente pervenute sono resi disponibili i file contenenti i dati entro 5 giorni dalla data della richiesta. L’Agenzia delle entrate rende disponibili nell’area riservata del sito internet, per 20 giorni lavorativi, i file contenenti i dati utili ai fini della compilazione degli Isa e della proposta di concordato biennale. |
I dati forniti dall'Agenzia delle Entrate sono direttamente utilizzati dal software applicativo degli Isa e parte di essi possono essere modificati, qualora gli indicatori elementari interessati evidenzino anomalie, e successivamente utilizzati per l'applicazione degli indici. Nel caso in cui l'Isa venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall'Agenzia, l'esito dell'applicazione dello stesso sarà non soggetto a contestazioni da parte dell'Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate (circolare 17/E/2019, 1.5.2). Alcuni dei dati forniti dall'Agenzia sono “non modificabili”; per questi, il contribuente che rilevi disallineamenti potrà fornire elementi esplicativi compilando il campo "Note aggiuntive" del modello ISA.
La compilazione del modello Isa
Il Modello Isa costituisce parte integrante del modello Redditi ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici. In particolare, gli Isa:
- sono uno strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e PA.
- rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell’impresa o dell’attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili.
Il contribuente, tramite l’applicazione degli Isa, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10.
Un aspetto di particolare rilevanza ai fini Isa concerne l’individuazione del codice attività da indicare nel frontespizio del modello oggetto di compilazione; occorre far riferimento al codice inerente l’attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi/compensi tra quelle per le quali è stato approvato l’Isa da applicare. Nel caso in cui il contribuente non comunichi la variazione del codice attività ovvero tale comunicazione è stata effettuata in modo errato, è possibile indicare il corretto codice attività nel modello Redditi e presentare la dichiarazione di variazione dati agli Uffici dell’Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione del modello Redditi.
In tale eventualità non si è soggetti all’applicazione di sanzioni. Si segnala, altresì, che non occorre presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell’attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all’Amministrazione finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell’attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione Iva.
Software Isa
Con l’ausilio del software “Il tuo ISA” il contribuente, dopo aver acquisito le variabili “precalcolate” ed aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, verifica la propria posizione rispetto alle risultanze dell’applicazione degli ISA. L’applicazione fornisce, in particolare, indicazioni relative al punteggio dell’ISA e ai punteggi dei singoli indicatori elementari di affidabilità (variabile da 1 a 10) e di anomalia (variabile da 1 a 5).
Nella sezione “note aggiuntive” dell’applicazione è possibile comunicare informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall’applicazione dell’ISA. Specifiche indicazioni in merito sono contenute nelle istruzioni dei quadri dei dati contabili F e H, con riferimento all’aliquota Iva, e nella modulistica di alcuni ISA. In relazione al periodo d'imposta 2023, nel software Isa sono operativi anche i correttivi “congiunturali” approvati con il D.M. del 29.4.2024. Se il punteggio complessivo è inferiore a 10, il software visualizza l'importo degli ulteriori componenti positivi necessari per ottenere il punteggio massimo.
In generale, il software è reso disponibile:
- entro il mese di aprile relativamente al periodo d’imposta 2024;
- entro il giorno 15 del mese di marzo a partire dal 2025 (così come previsto dall’art. 9-bis co. 5-bis del D.L. 50/2017, in seguito all'art. 6 co. 1 del DLgs.n.1/2024).
ATTENZIONE: Per il periodo d'imposta 2024, i programmi informatici relativi agli ISA sono resi disponibili entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili (come da DLgs.13/2024).
Struttura del modello Isa
I modelli ISA si compongono, rispettivamente:
- di un frontespizio;
- del quadro “A” riservato all’indicazione delle informazioni relative al personale addetto all’attività;
- del quadro “B” dedicato alle unità locali ove il contribuente svolge l’attività;
- del quadro “C” relativo alle concrete modalità di svolgimento dell’attività;
- del quadro “D” in cui occorre riportare le informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data di chiusura del periodo d’imposta;
- dei quadri “F” oppure “G” nei quali vanno indicati i dati contabili.
In alcuni modelli è presente anche il quadro “E” nel quale è possibile indicare gli ulteriori dati utili alla successiva fase di aggiornamento dell’indice sintetico di affidabilità fiscale.
Nella “Parte generale” oltre alle istruzioni comuni a tutti i modelli Isa vengono fornite indicazione specifiche in relazione alla particolare casistica delle imprese multiattività.
Prospetto imprese multiattività |
I contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso Isa, qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, pur non applicando l’Isa, sono tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività, per la sola acquisizione dati. In particolare, nel prospetto occorre indicare: ‒ nel rigo 1, il codice Isa ed il totale dei ricavi afferente l’attività prevalente; ‒ nel rigo 2, il codice attività ed i relativi ricavi, derivanti dall’attività secondaria. ‒ nel rigo 3, i ricavi derivanti dalle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, al netto del prezzo corrisposto al fornitore. Si tratta, ad esempio: a) degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato; b) dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie; dalla vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, ecc..; c) dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici; ‒ nel rigo 4, i ricavi derivanti da attività non indicate nei righi precedenti. |
Compilazione del modello Isa
Nei modelli Isa vengono riportate le informazioni sia di natura contabile che extracontabile. Pertanto, ai fini della corretta compilazione dei modelli, occorre tenere presente quanto segue:
Imprese con esercizio non solare |
le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d’imposta. |
Dati contabili |
i dati contabili contenuti nei quadri destinati all’indicazione dei dati strutturali sono comunicati (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell’ISA applicabile) senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F o H sono forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’esercizio dell’impresa sono assunti tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 164 del Tuir. I valori delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali devono essere indicati nel quadro F, indipendentemente dal regime fiscale adottato. |
Altri redditi |
la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni che non concorrono a formare il reddito, in base a quanto previsto dalla norma del Patent box, devono essere indicate in maniera indistinta all’interno del quadro F. Ad esempio, l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni che non concorrono a formare il reddito, dovranno essere incluse tra quelle assoggettate a tassazione e indicate nel rigo F05 del quadro F. |
Quadro F |
Nel quadro F vanno riportati i dati contabili del reddito (o perdita) d’impresa indicato nei righi dei quadri RF e RG del modello Redditi, indipendentemente dalla risultante della differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro F e rilevanti ai fini fiscali. |
Principali aspetti sanzionatori
Nei casi di omessa presentazione del modello Isa, ovvero di comunicazione inesatta o incompleta dei dati contenuti in tale modello, si applica la sanzione amministrativa (da 250 a 2.000 euro) prevista dall’articolo 8, comma 1, del Dlgs.471/1997. L’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, invita il contribuente ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi nel modello inviato. Il comportamento adottato dal contribuente dopo aver ricevuto tale invito verrà valutato dall’ufficio nella determinazione della sanzione sopra ricordata.
Nei casi di omissione della comunicazione (e, quindi, non nei casi di presentazione del modello con dati inesatti o incompleti), l’Amministrazione finanziaria può procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo dei redditi, dell’Irap e dell’Iva.
Rilevanza degli indici ai fini dell'accertamento
Per quanto concerne il coinvolgimento degli Isa ai fini dell’eventuale accertamento dei soggetti che presentano un basso livello di affidabilità fiscale (minore o uguale a 6), la scelta del Legislatore segue quanto previsto in passato per gli studi di settore. Secondo il comma 14 dell’articolo 9-bis del D.L.50/2017, infatti, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli Isa nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria. L’inaffidabilità fiscale del contribuente dovrebbe avere come conseguenza il rischio di inserimento in liste selettive sulle quali l’Agenzia delle entrate ma anche la Guardia di Finanza potrebbero concentrare la loro attenzione. Tuttavia, l'attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta l'attivazione di attività di controllo (circolare n. 20/E/2019, 1.1).
Concordato preventivo biennale
I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni "che applicano gli indici sintetici di affidabilità" possono accedere al concordato preventivo biennale (di cui all’art.10 del DLgs.13/2024). Pertanto, è possibile fruire del concordato preventivo solo se gli Isa vengono effettivamente applicati; di contro, i contribuenti potenzialmente soggetti alla disciplina Isa ma che concretamente la disapplicano per effetto di una causa di esclusione non possono accedere al concordato preventivo biennale. Per l’adesione al concordato preventivo occorre procedere alla compilazione del quadro “P” quale parte integrante del modello Isa.
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