Per gli impianti stradali di distribuzione di carburante la rivalutazione degli immobili è possibile
Pubblicato il 11 luglio 2009
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La rivalutazione dei beni immobili d’impresa è il tema del documento agenziale 182 emanato ieri, 10 luglio. La possibilità di effettuare la rivalutazione sui “beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa” è concessa dal decreto 185/08, articolo 15, comma 16.
Possono essere rivalutati anche gli impianti e i macchinari infissi al suolo - quelli cioè che, sulla base dei chiarimenti contenuti nella circolare 38/E dell’11 aprile 2008, in materia di credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate - non possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.
Il Fisco fa rientrare gli impianti stradali di distribuzione di carburante (argomento della richiesta formulata all’Amministrazione finanziaria in risoluzione 182) nella disciplina sulla rivalutazione in esame. Purché però, sulla base di una valutazione concreta da effettuare in altra sede, risultino infissi al suolo e non possano essere agevolmente rimossi, mantenendo inalterata la loro funzionalità.
Alessia Lupoi
- ItaliaOggi, p. 30 – La rivalutazione allarga le maglie – Fasano
- www.agenziaentrate.it
- Il Sole 24 Ore, p. 23 – La rivalutazione apre ai distributori di carburante – De Stefani
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