Pensione con sistema contributivo: opzione da inviare all’INPS per iscritto

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L'opzione di calcolare la pensione solo con il sistema contributivo deve essere comunicata con una dichiarazione scritta, firmata dal lavoratore e inviata direttamente all’INPS.
La comunicazione Uniemens trasmessa ogni mese dal datore di lavoro non può sostituire questa manifestazione di volontà.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 17703 del 30 giugno 2025, nel pronunciarsi su una controversia in materia previdenziale, concernente il corretto esercizio dell’opzione per il sistema contributivo prevista dall’art. 1, comma 23, della Legge n. 335 del 1995.

Sistema contributivo: non basta l’Uniemens, serve richiesta scritta all’INPS

Contesto normativo  

L’art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995 consente ai lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di optare per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, in alternativa al sistema retributivo o al criterio del pro rata previsto nei commi precedenti. L’opzione è riservata ai soggetti che abbiano maturato almeno quindici anni di contribuzione, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.

L’esercizio di questa facoltà produce effetti non solo sul metodo di calcolo della pensione, ma anche sull’aspetto contributivo. In particolare, l’art. 2, comma 18, della medesima legge stabilisce che, per i lavoratori che optano per il sistema contributivo, si applica un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Tale massimale, analogo a quello previsto per i lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995, determina un limite all’imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali.

L’applicazione del massimale ha conseguenze dirette sugli obblighi contributivi sia per il datore di lavoro sia per l’ente previdenziale, rendendo rilevante, anche sotto il profilo economico, l’accertamento della validità dell’opzione esercitata.

La vicenda oggetto del giudizio  

La controversia esaminata dalla Corte di Cassazione trae origine da un avviso emesso dall’INPS nei confronti di una società, finalizzato al recupero di contributi previdenziali ritenuti eccedenti rispetto al massimale previsto per i lavoratori che abbiano optato per il sistema contributivo. Secondo l’INPS, tale massimale non poteva essere applicato in quanto l’opzione per il calcolo contributivo della pensione non risultava validamente esercitata dal lavoratore interessato.

La società datrice di lavoro, destinataria dell’avviso, aveva contestato la pretesa dell’Istituto, sostenendo che il lavoratore aveva effettivamente esercitato l’opzione e che tale scelta era stata comunicata all’INPS attraverso il flusso mensile Uniemens, sulla base della dichiarazione resa dallo stesso lavoratore al datore di lavoro.

Tuttavia, sia il Tribunale in primo grado sia la Corte d’Appello in sede di gravame avevano rigettato le argomentazioni della società. I giudici di merito, in particolare, avevano ritenuto che, in assenza di una comunicazione scritta e diretta all’INPS da parte del lavoratore, l’opzione non potesse considerarsi validamente esercitata ai fini dell’applicazione del massimale contributivo.

La questione giuridica all'esame della Cassazione

La questione giuridica sottoposta alla Suprema Corte consisteva nel determinare se fosse sufficiente la comunicazione dell’opzione per il sistema contributivo effettuata dal datore di lavoro all’INPS tramite Uniemens, oppure se fosse necessaria una manifestazione espressa, scritta e diretta da parte del lavoratore all’Ente previdenziale.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla detta questione, ha fornito chiarimenti in merito alla natura dell’atto con cui il lavoratore esercita l’opzione per il sistema contributivo. Ha precisato che tale atto assume carattere unilaterale e recettizio, in quanto diretto a produrre effetti nel rapporto previdenziale con l’INPS.

Secondo la Corte, per essere ritenuta valida, l’opzione deve essere espressa mediante una dichiarazione scritta e indirizzata direttamente all’INPS da parte del lavoratore. La semplice comunicazione della volontà al datore di lavoro non è sufficiente a produrre effetti nei confronti dell’ente previdenziale.

È stato inoltre specificato che la trasmissione dell’informazione tramite il flusso Uniemens, da parte del datore di lavoro, non può sostituire la dichiarazione formale richiesta. Tale comunicazione rientra tra gli adempimenti periodici previsti a carico del datore di lavoro e non integra, di per sé, una valida manifestazione della volontà del lavoratore.

Principio di diritto enunciato  

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:

«La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art 1, comma 23, della legge nr. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta, indirizzata dall’interessato all’Ente previdenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà».

Esito del giudizio  

La Corte di Cassazione, in definitiva, ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando la correttezza dell’operato dell’INPS: in assenza di una dichiarazione scritta rivolta direttamente all’Istituto da parte del lavoratore, l’opzione per il sistema contributivo non può ritenersi validamente esercitata.

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso L’INPS ha richiesto a una società il versamento di contributi eccedenti il massimale, ritenendo invalida l’opzione per il sistema contributivo di un lavoratore.
Questione dibattuta Se la comunicazione dell’opzione contributiva tramite flusso Uniemens del datore di lavoro possa sostituire la dichiarazione scritta del lavoratore all’INPS.
Soluzione della Cassazione L’opzione è valida solo se espressa con dichiarazione scritta e direttamente rivolta all’INPS dal lavoratore. La comunicazione Uniemens non è sufficiente.
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