Patente a crediti, infortuni sul lavoro: quali conseguenze e sanzioni?

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Patente a crediti, infortuni sul lavoro: quali conseguenze e sanzioni?

Se dall’infortunio occorso in cantiere deriva un'assoluta inabilità permanente al lavoro, l’impresa si vedrà decurtare 15 crediti dalla patente. Potrà pertanto continuare ad operare nel cantiere, avviando preferibilmente le procedure per il loro recupero.

Se invece l’infortunio è mortale, la stessa impresa perderà 20 crediti e non potrà operare in cantiere, fatto salvo il loro recupero.

La violazione, in entrambi i casi, farà sospendere l’incremento biennale di un credito della patente, fatto salvo il conseguimento dell’asseverazione del modello 231.

Inoltre l'Ispettorato nazionale del lavoro potrà sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.

Sono queste, in estrema sintesi, le conseguenze sulla patente a crediti di un infortunio grave, occorso al dipendente dell'impresa a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Analizziamole ora nel dettaglio.

Infortuni sul lavoro e decurtazione della patente a crediti

Il nuovo articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sicurezza sul lavoro), come modificato dal decreto PNRR (articolo 29, comma 19 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) individua (nell'Allegato I-bis) le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente per chi opera “fisicamente” nei cantieri temporanei e mobili.

Nei casi di infortuni occorsi al lavoratore dipendente dell'impresa in conseguenza della violazione delle norme prevenzionali previste dal T.U. sicurezza sul lavoro, si applicano le seguenti decurtazioni:

Fattispecie

Crediti decurtati

Infortunio dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni

5

Infortunio che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro

8

Infortunio che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro

15

Infortunio mortale

20

Malattia professionale

10

La decurtazione dei crediti è subordinata alle risultanze di provvedimenti definitivi, emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, vale a dire di:

  • sentenze passate in giudicato;
  • ordinanze-ingiunzione divenute definitive.

Ai fini della decurtazione dei crediti, le cancellerie delle varie sedi giudiziarie trasmetteranno eventuali sentenze passate in giudicato, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Come evidenziato dall’INL (circolare n. 4 del 23 settembre 2024),  gli illeciti commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti devono riguardare esclusivamente condotte poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024. Questo a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

E se nel corso dello stesso accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave

Infortuni sul lavoro: effetti sull’incremento dei crediti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati di ulteriori 70 crediti, fino alla soglia massima di 100 crediti, secondo specifici criteri (D.M. n. 132 del 18 settembre 2024).

Uno di questi è l’assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio che consente all’impresa, su richiesta, di incrementare di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

La contestazione di una o più violazioni indicate nel richiamato Allegato I-bis annesso al D.lgs. n. 81/2008 (tra cui pertanto, tutti gli infortuni sul lavoro prima indicati), sospende l’incremento dei crediti fino alla decisione definitiva sull’eventuale impugnazione.

Il titolare della patente può evitare la sospensione dell’incremento dei crediti, asseverando il modello 231 successivamente alla notifica del verbale di accertamento.

Infine, l’incremento dei crediti non si applicherà per un periodo di tre anni a decorrere dall’adozione della sentenza passata in giudicato o dalla definitività della ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981.

Infortuni sul lavoro gravi: sospensione cautelare della patente a crediti

Oltre alla decurtazione dei crediti, nelle modalità e nelle misure prima analizzate, l’infortunio da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale del lavoratore può determinare la sospensione della patente fino a 12 mesi.

Il provvedimento è adottato dal Direttore dell’Ispettorato d’area metropolitana o all’Ispettorato territorialmente competente in relazione al luogo dove è avvenuto l’evento infortunistico e al verificarsi di infortuni:

  • da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave”;
  • “da cui deriva l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti (datore di lavoro/delegato/dirigente) almeno a titolo di colpa grave”

La sospensione, in caso di evento infortunistico mortale, ricorda l’INL “è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata”.

Pertanto, in presenza delle condizioni di legge, la sospensione è normalmente adottata, a meno che dall’adozione del provvedimento e, quindi, dalla cessazione delle attività in corso non possano derivare situazioni di grave rischio per i lavoratori o per i terzi o comunque per la pubblica incolumità.

La sospensione in caso di inabilità permanente  è invece subordinata a un provvedimento di riconoscimento dell’inabilità da parte dell’INAIL, fatta salva l’ipotesi di una “irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente”, in cui non è indispensabile attendere il provvedimento di riconoscimento della inabilità permanente.

Infortuni e patente a crediti con punteggio inferiore a 15 crediti

L’infortunio o gli infortuni occorsi possono impedire al titolare della patente a crediti di continuare ad operare in cantiere qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti.

Il legislatore ammette la possibilità solo di completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

L’impresa o il lavoratore autonomo operante in cantiere con una patente che non dotata di almeno 15 crediti può essere punito con una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida.

Inoltre la stessa impresa sarà esclusa dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Come recuperare i crediti decurtati

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15  crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero.

Il recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL che terrà conto

  • dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili della violazione che ha determinato la decurtazione, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati;
  • della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.M. 132 del 18 settembre 2024 all’art. 5, comma 4 lett. a)
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