Opzioni differenti per l'affrancamento dei valori delle partecipazioni non qualificate

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Sulle partecipazioni non qualificate detenute alla data del 31 dicembre 2011 ritorna l’operazione di affrancamento, ad opera della manovra correttiva di ferragosto.

Già nel 1998, tale operazione era stata consentita per accompagnare il passaggio dal precedente regime del capital gain a quello nuovo che entrò in vigore proprio il primo luglio del citato anno, con lo scopo di evitare che i contribuenti potessero risultare eccessivamente penalizzati nel passaggio da un regime di tassazione più favorevole ad uno meno favorevole. Ora, a distanza di anni, il Dl 138/2011 ha reintrodotto tale facoltà a seguito dell’innalzamento dell’imposta sostitutiva sul capital gain per le partecipazioni non qualificate dal 12,5 al 20%.

Nel momento del cambiamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ottenute dalla vendita di partecipazioni finanziarie non qualificate i contribuenti, per evitare di subire la nuova maggiore tassazione, dovrebbero procedere con la cessione delle partecipazioni, in modo da realizzare i maggiori o minori valori prima dell’avvento del nuovo regime di tassazione. Tuttavia, dato che ciò non è sempre possibile, si prevede la possibilità di ricorrere all’affrancamento: una sorta di cessione figurativa delle partecipazioni che consente di assoggettare i plusvalori ottenuti all’imposta vigente fino a quel momento.

La misura vuole evitare che le plusvalenze formatesi in un momento in cui è prevista una tassazione al 12,5% siano colpite dall'inasprimento introdotto a partire dal 1° gennaio 2012: momento da cui la tassazione salirà al 20%. Dunque, sulle plusvalenze realizzate fino alla fine dell’anno si continuerà ad applicare la “vecchia” imposta sostitutiva del 12,5%. Viceversa, la nuova maggiore imposta sostitutiva potrà essere applicata solo alle future cessioni e sulle quote di maggior valore maturate a partire dall’anno 2012.

In caso di realizzazione di minusvalenze, il legislatore ha previsto la possibilità di attribuire rilevanza solo nella misura del 62,5% alle minus realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011. Infatti, il Dl 138/2011 prevede esplicitamente che le minusvalenze non ancora compensate a tale data possano essere portate in deduzione delle plusvalenze realizzate successivamente per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Pertanto, l’eccedenza delle minusvalenze rispetto all’ammontare delle plusvalenze realizzate entro il 2011 resterà deducibile dalle plusvalenze realizzate nei periodi d’imposta successivi, seppure nella misura del 62,5%.

Al momento, si resta in attesa di un decreto attuativo che dovrebbe chiarire ulteriormente come portare in compensazione le minus e le plus realizzate, oltre che spiegare in che modo si determina il valore delle partecipazioni al 31 dicembre 2011. Non è prevista, invece, alcuna variazione normativa per le partecipazioni qualificate, né con riferimento a quelle maturate entro la fine dell’anno, né con riferimento a quelle che saranno realizzate a partire dal 2012.

La manovra correttiva bis ha previsto, inoltre, anche la possibilità per i contribuenti che detengono partecipazioni non qualificate di rivalutarle, sostituendo al costo storico della partecipazione il valore che le stesse presentano al 31 dicembre 2011, come se fossero cedute a tale data, previo versamento sulla plusvalenza di un’imposta sostitutiva ferma alla “vecchia” misura del 12,5%. Se la partecipazione è detenuta dal 1° luglio 2011, il contribuente può optare per la rivalutazione della partecipazione non qualificata versando l’imposta sostitutiva del 2% sull’intero nuovo valore, come disposto dal decreto Sviluppo (Dl 70/2011).

È evidente che i contribuenti si trovano ora nella condizione di effettuare calcoli di convenienza per decidere quale delle due diverse forme di rivalutazione scegliere.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 3 - Componenti negative rilevanti solo in parte - Ferranti
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 3 - La manovra riapre anche la rivalutazione - P.Me.

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