Debiti tributari su redditi da partecipazione. Fondo patrimoniale opponibile

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Debiti tributari su redditi da partecipazione. Fondo patrimoniale opponibile

I carichi tributari sui redditi da partecipazione non sono di per sé riconducibili ad obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia. No all’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale.

Ultima pronuncia della Corte di cassazione in ordine a un giudizio instaurato da un contribuente, in opposizione all’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale dallo stesso costituito, per debiti tributari inerenti all’attività d’impresa di una Srl, cui lo stesso partecipava quale mero socio di capitale.

Iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale, possibile?

Con ordinanza n. 15741 del 7 giugno 2021, gli Ermellini hanno confermato la decisione con cui la CRT aveva ritenuto che per i debiti tributari in oggetto non si potesse procedere ad esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale, di cui il medesimo contribuente aveva provato la costituzione, trattandosi di obbligazioni estranee ai bisogni di famiglia.

Secondo la Commissione tributaria regionale, gli elementi addotti dall'interessato erano sufficienti a dimostrare sia l’esistenza e l’opponibilità del fondo patrimoniale sia che i redditi destinati al mantenimento della famiglia erano quelli del lavoro svolto in una diversa società e non quelli derivanti dalla Srl, gravata dei debiti tributari in contestazione.

Obbligazioni strumentali ai bisogni familiari: sì a esecuzione sui beni del fondo 

Nel confermare tale statuizione, gli Ermellini hanno richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.

Criterio, questo, da ricercare non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia.

In ipotesi di riscossione coattiva delle imposte – si legge nella decisione - l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., anche per le obbligazioni tributarie, se strumentali ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia.

Difatti, anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che deve comunque accertarsi se l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari ovvero per il potenziamento della di capacità lavorativa e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Concetto di “bisogni della famiglia”

A seguire, il Collegio ha fornito precisazioni su cosa si debba intendere per bisogni familiari e su come individuare le risorse economiche ad essi destinate.

Alla luce delle più recenti pronunce, i bisogni della famiglia devono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo concordato ed attuato dai coniugi.

Con particolare riferimento ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, quindi, l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte o la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta con i predetti bisogni.

E’ in ogni caso necessario l’accertamento da parte del giudice di merito della relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto.

Debiti tributari estranei alla famiglia: fondo patrimoniale opponibile

Ciò posto, deve ritenersi consentito, al contribuente che abbia una pluralità di fonti di reddito e, in particolare, una pluralità di partecipazioni societarie, di provare, anche per presunzioni semplici, e al fine di contrastare l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, la diversa natura di ciascuna partecipazione e la destinazione dei relativi proventi.

Questo, in modo da accertare se l’obbligazione tributaria gravi su in reddito destinato al mantenimento della famiglia o se si tratti di interessi speculativi con finalità di lucro personale ovvero di spese personali anche voluttuarie, ovvero anche di proventi destinati alla soddisfazione di altri interessi e all’assolvimento di altri obblighi, tra essi compresi gli obblighi di natura familiare per soggetti che non fanno parte della famiglia per le cui esigenze è stato costituito il fondo patrimoniale.

Può in definitiva anche escludersi - così come aveva fatto la CTR nel caso di specie - che i carichi tributari sui redditi da partecipazione siano di per sé riconducibili ad obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia.

Nella vicenda esaminata, infatti, era stato accertato che il contribuente era socio anche di altra società, diversa da quella cui inerivano i debiti tributari ed era da questa seconda società che egli traeva il sostentamento per sé e per la propria famiglia.

L’Agente della riscossione, in tale contesto, poteva ben desumere l’estraneità dei debiti tributari della prima società alle esigenze familiari dalla circostanza che in essa il contribuente era mero socio di capitali, svolgendo invece attività lavorativa nell’altra compagine.

In definitiva, il giudizio di fatto espresso in sede di merito, con cui era stata fatta corretta applicazione del principio di cui all’art. 2697 c.c., non era censurabile in sede di legittimità. Da qui la conferma della decisione della CTR.

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