Operazioni straordinarie, l’allineamento conviene
Autore: eDotto
Pubblicato il 04 giugno 2009
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Con la prossima dichiarazione dei redditi sarà possibile esercitare la scelta del riallineamento delle differenze di valore emergenti da operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni). Esistono possibilità diverse. Ricorrendo al Testo unico, articolo 176, comma 2-ter, le differenze emergenti su immobilizzazioni materiali e immateriali possono essere riconosciute mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva a scaglioni del 12, 14 e 16%. Il decreto anticrisi, DL 185/08, prevede invece un’alternativa per le immobilizzazioni immateriali. Pertanto, proprio con riferimento alle immobilizzazioni immateriali si hanno tre possibilità: non effettuare riallineamento; operare il riallineamento secondo il decreto 185/08; operare il riallineamento secondo l’articolo 176, comma 2 del Tuir. Per le altre immobilizzazioni saranno consentiti riallineamenti solo seguendo le regole del Tuir o del decreto legge n. 185. Nei casi in cui è possibile scegliere tra opzioni diverse è utile effettuare un test di convenienza per optare per l’una o l’altra forma di riallineamento. L’analisi comparata dei due metodi riferiti alla voce avviamento mette in evidenza come il riallineamento sia conveniente a prescindere dalla metodologia adottata. Il beneficio fiscale supera abbondantemente l’importo dell’imposta sostitutiva, pur considerando il valore finanziario del tempo. Nel caso in cui ci si riferisca a imprese che dispongono di riserve di liquidità e, quindi, fanno riferimento a tassi di rendimento del denaro, appare evidente la convenienza ad effettuare il riallineamento mediante il metodo previsto dal Tuir; mentre per quelle che raccolgono a prestito il denaro dovrebbe essere più conveniente l’opzione prevista dal decreto 185/08. E’, comunque, da precisare che ogni analisi di convenienza diventa tanto meno solida quanto più l’ipotesi si protrae nel tempo. Inoltre, nessuna convenienza può essere riconosciuta se manca la possibilità di detrarre i maggiori costi per ammortamenti sui valori “riallineati”.
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