Operazioni insistenti. Prescrizione calcolata dall'ultima fattura
Pubblicato il 03 luglio 2015
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Il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti si intende consumato non nel momento dell'accertamento, ma in quello in cui è avvenuta l'emissione della singola fattura ovvero dell'ultima di esse, quando vi è stata una pluralità di emissioni nel medesimo periodo d'imposta.
E' da tale momento che inizia, altresì, a decorrere il termine di prescrizione del reato.
Non può, infatti, essere messo in dubbio che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si consideri come un solo reato.
E tale unitarietà non può che ripercuotersi sul momento di consumazione e, quindi, sulla decorrenza della prescrizione.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 27849 depositata il 2 luglio 2015.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 38 - La prescrizione decorre dall’ultima fattura falsa – Ambrosi
- ItaliaOggi, p. 27 – False fatture, prescrizione dall'ultima fatturazione – Alberici
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