Operazioni fraudolente. Costi deducibili se i beni acquistati sono commercializzati
Pubblicato il 30 agosto 2022
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Non si discosta dall’indirizzo prevalente la Corte di cassazione, sezione V civile, in materia di imposte sui redditi e deducibilità dei costi in caso di operazioni soggettivamente inesistenti.
Nella vicenda giunta davanti ai giudici di Piazza Cavour, veniva emesso avviso di accertamento per contestare il volume di affari di una società circa l’indetraibilità Iva e l’indeducibilità dei costi ai fini Ires. Era stato acclarato che l’ente era coinvolto in una frode carosello mettendo in atto operazioni soggettivamente inesistenti per effettuare indebite detrazioni Iva e dedurre i costi dei beni. Nel procedimento era stato accertato che la società aveva consapevolezza della commissione della frode.
Giunti al giudizio di secondo grado, i magistrati hanno riconosciuto l’indeducibilità dei relativi costi. Sul punto è scattato il ricorso alla Suprema Corte da parte della società sottoposta ad accertamento fiscale.
Operazioni carosello: la conoscenza non esclude la deducibilità dei costi ai fini Ires
Ebbene, con ordinanza n. 25474 resa nota il 29 agosto 2022, è stato accolto il ricorso ritenendo fondato il motivo per quanto riguarda la deducibilità dei costi dei beni coinvolti nelle operazioni fraudolente.
Infatti, per quel che riguarda l’Iva, la detrazione è possibile solo quando il contribuente può provare di non essere a conoscenza e di non aver preso parte alla frode. Ma, nella specie, si è dato atto della condizione contraria con conseguente non detraibilità Iva.
Discorso a parte va fatto per la deducibilità dei costi: va dato seguito all’indirizzo della Corte di cassazione per il quale, in tema di imposte sui redditi (L. n. 537/1993, modificata dal Dl n. 16/2012), è possibile dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti qualora non siano utilizzati direttamente per commettere il reato, pur in presenza della consapevolezza del contribuente di partecipare ad una frode.
Pertanto, se i beni sono stati usati per essere commercializzati, “non è sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell’acquirente in operazioni fatturate da soggetto diverso dall’effettivo venditore, per escludere la deducibilità”.
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