Commercialisti sul futuro delle Onlus, guida completa tra opportunità e limiti
Pubblicato il 06 settembre 2024
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Pubblicata, in data 5 settembre 2024, l’informativa del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con la quale viene inviato ai Presidenti degli Ordini il documento annunciato nel mese di agosto 2024 e dedicato al futuro delle Onlus.
Il documento dal titolo "Il futuro delle Onlus tra opportunità e limiti" è stato redatto dalla commissione di studio "ETS Enti del Terzo Settore" del Cndcec, con lo scopo di esplorare in modo approfondito la situazione attuale e futura delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
Questo documento si concentra principalmente su due scenari distinti relativi all'iscrizione delle Onlus al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore):
- Onlus che si iscriveranno al RUNTS: viene discusso il timing ottimale per questa iscrizione e i benefici che ne derivano.
- Onlus che non si iscriveranno al RUNTS: vengono esaminate le ragioni e le conseguenze della decisione di non iscriversi, sia che sia una scelta volontaria che una situazione imposta da circostanze specifiche.
Il documento evidenzia anche le modifiche legislative significative introdotte dal Codice del Terzo Settore (CTS), che ha previsto l'abrogazione "posticipata" di alcuni articoli cruciali del decreto legislativo n. 460/1997, che istituiva le Onlus. Queste modifiche non saranno effettive fino al periodo di imposta successivo all'approvazione da parte della Commissione europea, garantendo così che le Onlus possano continuare a operare fino al 31 dicembre del periodo di imposta in cui viene rilasciato il parere della Commissione.
Inoltre, il documento fornisce dettagli sulle implicazioni fiscali e le linee guida operative per i commercialisti che assistono le Onlus in questo periodo di transizione, aiutando a garantire una navigazione informata e strategica nel settore del terzo settore.
Mantenimento della qualifica di Onlus sino all’abrogazione del Dlgs. 460/1997
Le Onlus, secondo la normativa vigente, possono mantenere il loro status e beneficiare delle relative agevolazioni fiscali fino al 31 dicembre del periodo di imposta in cui la Commissione Europea esprime il proprio parere, grazie a una disposizione transitoria inserita nel Codice del Terzo Settore. Questa fase transitoria assicura che le Onlus iscritte all'anagrafe dell'Agenzia delle Entrate possano continuare ad operare con le stesse condizioni fiscali vantaggiose precedentemente accordate, evitando così interruzioni o cambiamenti improvvisi nella loro gestione finanziaria.
Questo assicura una transizione graduale e informata per gli enti coinvolti.
NOTA BENE: In base alla normativa attuale, gli enti che detengono la qualifica fiscale di Onlus grazie all'iscrizione nell'Anagrafe dell'Agenzia delle Entrate dovranno decidere e pianificare eventuali cambiamenti entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo al verificarsi delle condizioni menzionate precedentemente.
In particolare, le Onlus continuano a beneficiare di un regime fiscale di favore, che comprende esenzioni e riduzioni sulle imposte sui redditi e sull'IVA per le attività non commerciali che perseguono fini di solidarietà sociale. Durante questo periodo, le organizzazioni non sono soggette alle nuove disposizioni che saranno attuate solo dopo il via libera della Commissione Europea. Questo include il mantenimento della loro classificazione fiscale e delle esenzioni legate alle attività istituzionali e quelle ad esse strettamente connesse, consentendo di pianificare e adeguarsi gradualmente alle eventuali nuove regolamentazioni senza subire impatti fiscali negativi.
Questo periodo transitorio è essenziale per permettere alle Onlus di adattarsi alle nuove regole del Codice del Terzo Settore con una chiara comprensione delle implicazioni fiscali e operative, garantendo una transizione morbida verso il nuovo sistema normativo e registrale previsto dal RUNTS, evitando così discontinuità nelle attività e nella gestione delle risorse economiche.
Transizione delle Onlus a ETS: implicazioni
Gli enti che possiedono la qualifica di Onlus e decidono di iscriversi al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) devono seguire il processo delineato dall'articolo 34, comma 3 del DM 107/2020. Questo passaggio li obbliga ad abbandonare le disposizioni del Dlgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e ad aderire alla normativa del Codice del Terzo Settore. L'iscrizione al RUNTS è essenziale per ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e per accedere ai benefici fiscali specifici previsti dal Codice.
Tuttavia, fino all'approvazione della Commissione Europea, le nuove disposizioni fiscali del Titolo X del Codice non sono applicabili. Ciò significa che, nel frattempo, gli ETS sono soggetti alle disposizioni fiscali generali del TUIR. Pertanto, gli enti che transitano da Onlus a ETS, in assenza della fiscalità del Titolo X, escono temporaneamente dal regime agevolato delle Onlus, valutando la loro situazione fiscale secondo le norme del TUIR, articoli 73 e 149.
Questa transizione può essere vantaggiosa per enti che non sono fortemente dipendenti da attività che potrebbero classificarli come commerciali, come quelli che si basano prevalentemente su donazioni. I vantaggi includono la possibilità di ampliare le attività di interesse generale e di partecipare a bandi riservati agli ETS.
Un punto critico riguarda l'esenzione dall'IRAP, che dipende dalla legislazione regionale. Anche se l'art. 82 del CTS prevede potenziali riduzioni o esenzioni dell'IRAP, diverse regioni non hanno ancora applicato questa disposizione, influenzando l'impatto sulle finanze regionali. Inoltre, mentre alcune regioni hanno introdotto esenzioni specifiche per gli ETS, altre si attengono ancora alle norme più vecchie del Dlgs n. 460/1997. Questo crea una situazione disomogenea a livello nazionale, come documentato nelle tabelle di riepilogo delle agevolazioni IRAP per regione, allegate al documento in oggetto.
Implicazioni fiscali per le Onlus che non si iscrivono al RUNTS
Le Onlus che scelgono di non iscriversi al RUNTS, o che non possono farlo per mancanza di requisiti, affrontano significative implicazioni fiscali. Dopo l'entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore, seguendo l'autorizzazione della Commissione Europea, queste Onlus perderanno le agevolazioni fiscali garantite dal Dlgs. 4 dicembre 1997, n. 460. In questo contesto, la natura fiscale dell'ente sarà valutata secondo l'art. 73 del TUIR, che stabilisce criteri per distinguere tra enti commerciali e non commerciali basandosi sull'attività principale dell'ente come definita nello statuto o nell'atto costitutivo, o, in mancanza di questi, sull'attività effettivamente esercitata.
La circolare n. 124 del 1998 del Ministero delle Finanze precisa che, se l'attività principale di un ente è commerciale, questo deve essere considerato come tale, anche se persegue fini non lucrativi. Successivamente, la circolare n. 12/E del 2009 dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che gli enti che svolgono prevalentemente attività commerciali non possono beneficiare delle disposizioni fiscali per enti non commerciali previste dal TUIR. Pertanto, la classificazione fiscale e le relative agevolazioni per le Onlus che non passano al regime degli ETS dipenderanno strettamente dalla natura delle attività svolte, con conseguenze significative sulla loro tassazione e sulle pratiche contabili.
Conclusioni
Il documento "Il futuro delle Onlus tra opportunità e limiti" è un'utile risorsa per i commercialisti che operano nel settore del Terzo Settore, offrendo loro indicazioni chiave per assistere le Onlus nel navigare le complesse transizioni normative e fiscali. Questa pubblicazione consente ai commercialisti di fornire consulenze informate e strategiche, essenziali per guidare le Onlus attraverso i cambiamenti legislativi in corso.
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