Omissione su interdittiva antimafia: niente falso ideologico

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L’omessa indicazione, in sede di richiesta di finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per le PMI, di un provvedimento interdittivo antimafia privo di effetti ostativi non integra il reato di falso ideologico, trattandosi di dichiarazione irrilevante ai fini dell’erogazione del beneficio.

Omessa interdittiva antimafia: il falso innocuo

Introduzione: il contesto della decisione  

Con la sentenza n. 33766 del 14 ottobre 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, la condanna per falso ideologico a carico del legale rappresentante di una società che aveva presentato domanda di finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per le PMI ai sensi del “Decreto Liquidità” (D.l. n. 23/2020).

La pronuncia chiarisce i limiti dell’obbligo dichiarativo e l’ambito di applicazione del reato di falso ideologico, riaffermando il principio del cosiddetto falso innocuo.

I fatti di causa  

Il rappresentante legale di una S.r.l. aveva presentato domanda di garanzia attestando l’assenza di cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

Successivamente, emerse che la società era destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia emesso nel 2017.

Il Tribunale di Aosta e, in appello, la Corte di Torino avevano ritenuto che tale omissione integrasse il reato di falso ideologico (art. 483 c.p.), condannando l’imputato a otto mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.

I motivi del ricorso per Cassazione  

Il ricorrente ha sostenuto che, al momento della presentazione della domanda (aprile 2020), il D.l. Liquidità non prevedeva l’obbligo di autocertificare l’assenza di cause ostative, introdotto solo successivamente dal “protocollo di legalità” del 4 maggio 2020 e dalla legge di conversione.

Inoltre, ha eccepito che l’interdittiva antimafia non rientrasse tra le cause ostative previste dall’art. 67 del Codice antimafia, invocando la natura di falso innocuo dell’omissione.

La decisione della Corte di Cassazione  

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, precisando che l’autocertificazione richiesta dal Fondo di garanzia non era obbligatoria al momento della domanda, rendendo insussistente qualsiasi dovere dichiarativo.

Inoltre, l’interdittiva antimafia emessa dal Questore, misura di carattere preventivo e non definitivo, non costituiva causa di esclusione automatica dai benefici pubblici.

L’omessa indicazione del provvedimento non aveva dunque alcuna incidenza sull’ottenimento del finanziamento e non integrava un falso penalmente rilevante.

Il principio di diritto  

Secondo la Cassazione, dunque, l’omissione, nella richiesta di un finanziamento garantito ai sensi del d.l. n. 23/2020, di un provvedimento interdittivo antimafia che non impedisce l’accesso al beneficio (ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011) non costituisce reato di falso ideologico, poiché si tratta di una dichiarazione senza alcuna rilevanza per la concessione del finanziamento.

Il reato di falso ideologico, infatti, richiede una dichiarazione idonea a produrre effetti giuridici e a ingannare la pubblica amministrazione. Quando la falsità non incide sul contenuto o sulla validità dell’atto, essa è giuridicamente irrilevante.

Se il provvedimento interdittivo contestato — osserva la Corte — non costituiva una causa di esclusione dalla garanzia richiesta, la mancata indicazione dello stesso risultava del tutto irrilevante.

Sul punto è stata richiamata la sentenza di Cassazione n. 43266/2023, con cui è stato chiarito che le uniche cause ostative all’ottenimento dei benefici economici sono quelle previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, tra le quali non rientra l’informativa interdittiva antimafia prevista dagli artt. 84 e seguenti dello stesso decreto.

Si trattava, dunque, di un falso privo di rilevanza penale, in quanto innocuo ai fini giuridici (falso innocuo si legge nella sentenza).

Con la sentenza n. 33766/2025 la Corte riafferma il principio di offensività e la necessità di un collegamento diretto tra il falso dichiarativo e l’effettiva idoneità dell’atto pubblico a produrre effetti giuridici.

Per professionisti e imprese, la decisione rappresenta un chiarimento di rilievo: la semplice omissione di informazioni non obbligatorie o prive di incidenza giuridica non è penalmente rilevante.

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