Interdittiva antimafia non ostativa al finanziamento Covid
Pubblicato il 25 ottobre 2023
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La società raggiunta da informazione interdittiva antimafia non può essere considerata soggetto cui è precluso l'accesso ai finanziamenti garantiti dal fondo centrale di garanzia Pmi previsti dalla normativa emergenziale Covid.
L'informativa antimafia, infatti non è giuridicamente una delle misure di prevenzione cui fa riferimento la preclusione prevista dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.
Essa, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, è un provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva.
Richiesta di fondi ammissibile, sequestro annullato
Lo ha ricordato la Suprema corte con sentenza n. 43266 del 24 ottobre 2023, nell'annullare, senza rinvio, il provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, disposto nei riguardi di una società il cui amministratore era indagato per il reato di cui all'art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche).
L'imprenditore, secondo la prospettazione accusatoria, aveva fatto domanda di accesso ai fondi stanziati dal Dl n. 23/2020 senza dichiarare che la stessa era stata destinataria di un'informazione prefettizia antimafia e, per questo motivo, il finanziamento ottenuto era da ritenere non dovuto.
L'amministratore si era rivolto alla Suprema corte, deducendo violazione di legge quanto alla sussistenza del requisito del fumus commissi delicti, essendo stato ritenuto applicabile, nella specie, l'art. 80 del Codice dei contratti, in relazione alle cause di esclusione dal beneficio, tra le quali è compresa l'informazione antimafia.
Doglianza, questa, giudicata fondata dagli Ermellini, i quali hanno evidenziato come alla fruizione del richiamato contributo fosse ostativa unicamente l’omessa dichiarazione dell’insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, che riguarda l’applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione.
Ebbene, fra queste ultime non rientra la predetta interdittiva, in quanto provvedimento amministrativo incapacitante, avente natura cautelare e preventiva.
Il ricorrente, pertanto, in quanto destinatario solo dell'informazione interdittiva antimafia, poteva percepire le somme in questione e non era nelle condizioni incapacitanti previste dall'art. 67 citato.
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