Omesso versamento Iva. Ad escluderlo, non basta l’ammissione al concordato
Pubblicato il 24 luglio 2017
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Solo l’omologazione, e non anche la semplice ammissione al concordato preventivo – sia pure intervenuta antecedentemente alla scadenza del termine per il versamento dell’imposta – può escludere il reato di omesso versamento Iva ex art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000.
E’ questo l’orientamento cui ha dato conferma la Corte di Cassazione, terza sezione penale, respingendo il ricorso del rappresentante di una s.r.l., per l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale aveva confermato il sequestro preventivo di beni di sua proprietà, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 10 bis e 10 ter D.Lgs. n. 74/2000. Quanto a quest’ultima imputazione, l’imputato deduceva di essere stato ammesso al concordato preventivo prima della scadenza del termine per il versamento dell’Iva, eccependo l’impossibilità di adempiere, senza incorrere nella violazione del principio della par condicio creditorum.
La Suprema Corte ha dunque disatteso l’altro diffuso, ma minoritario, orientamento giurisprudenziale (cui l’imputato faceva richiamo), secondo cui non è ravvisabile il fumus commissi delicti del reato per mancato versamento dell’Iva, nel caso in cui il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo in data antecedente alla scadenza del termine per il versamento, per effetto della inclusione nel piano concordatario del debito d’imposta, degli interessi e delle sanzioni amministrative.
Serve l’omologazione, prima che scada il termine di pagamento
Nello specifico è invece necessario, per quel che qui rileva – conclude la Corte con sentenza n. 35786 del 20 luglio 2017 – che l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis R.d. n. 267/1942, ovvero della transazione fiscale di cui al successivo art. 182 ter, prevedano espressamente la dilazione del pagamento del debito tributario ad epoca successiva alla scadenza del termine previsto ex cit. art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000, e che l’omologa intervenga, a sua volta, prima di detta scadenza. Solo in questo caso l’omologazione dell’accordo determinerebbe la modifica di un elemento strutturale della fattispecie penale, quale conseguenza di un provvedimento giurisdizionale, tale da incidere sulla sussistenza del reato al momento della scadenza in esso prevista.
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