Ok alla detrazione Iva anche senza autofattura

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Con la sentenza n. 8038 depositata il 3 aprile 2013, la Cassazione si è pronunciata con riferimento alla vicenda di un contribuente che era stato raggiunto da un avviso di accertamento del Fisco per la mancata emissione di un’autofattura nell’ambito di una consulenza estera dallo stesso prestata.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, in particolare, tale mancata emissione aveva compromesso il diritto alla detrazione Iva del contribuente. Ed infatti, poiché la prestazione era stata effettuata da un soggetto privo di un rappresentante fiscale in Italia, la stessa, per l’eventuale riconoscimento della detraibilità, avrebbe dovuto essere registrata sia nelle vendite, con opportuna integrazione dell'Iva, sia negli acquisti.

Aderendo agli assunti del contribuente, la Cassazione ha sottolineato come, in realtà, il diritto alla detrazione dell'Iva, in regime di reverse charge, va comunque riconosciuto anche nel caso di mancata emissione dell'autofattura, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni una volta che si constati una violazione del regime dell'inversione contabile.
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