Obbligo e casi di esclusione del versamento del ticket di licenziamento
Pubblicato il 02 settembre 2021
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In tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi il teorico diritto alla percezione del trattamento di disoccupazione il datore di lavoro è tenuto a versare all’Istituto previdenziale il c.d. ticket di licenziamento.
La misura è prevista dall’art. 2, commi da 31 a 35, della Legge Fornero, ed è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Anche per l’anno 2021, atteso che la retribuzione di riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.227,55, il ticket di licenziamento sarà pari ad euro 503,30 per singola annualità (41,94 euro al mese) sino ad un massimo di euro 1509,90 euro (36 mesi).
Oltre alle ipotesi di licenziamento – quale atto di recesso datoriale -, si rammenta che rientrano nell’obbligo di versamento del contributo NASpI anche le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni sorrette da giusta causa ovvero di dimissioni della lavoratrice madre entro il primo anno di età di vita del bambino ovvero di risoluzione consensuale ex art. 7, Legge 15 luglio 1966, n. 604. Altresì, il ticket di licenziamento andrà versato nei casi di risoluzione consensuale a seguito di adesione del lavoratore all’accordo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di incentivo all’esodo in deroga al divieto di licenziamento nell’attuale periodo di emergenza da Covid-19.
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