Obbligo di comunicazione per le filiali estere degli intermediari residenti

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Non rileva se il soggetto residente intrattenga un rapporto con la filiale italiana o con la filiale estera di un intermediario finanziario che ha sede giuridica in Italia: l’anagrafe vuole la segnalazione disposta dal provvedimento agenziale del 19 gennaio 2007.

La comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle operazioni e ai rapporti aperti da cittadini italiani è obbligatoria per le banche italiane che hanno succursali o uffici di rappresentanza all'estero; mentre, non dovranno effettuare la comunicazione le banche estere, anche se partecipate da banche o da altri intermediari italiani.

Questo è quanto spiegato dall’agenzia delle Entrate con l’ultima circolare sul tema, la n. 42/2009. Dunque, viene esteso l’obbligo di comunicazione al pari di quelle residenti a filiali estere di banche e intermediari privi di autonomia giuridica.
Links Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Anagrafe allargata alle banche estere: invio dei dati da ottobre – Vedana

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