Nuovi rischi, all’estero con denuncia

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Con la nota 6411/2008, l’Inail distingue le trasferte di lavoro nel territorio europeo dalle trasferte che avvengono in Paesi extracomunitari. Specifica che in caso di trasferta Ue il datore viene dotato del formulario E101, per le prestazioni sanitarie, e il lavoratore conserva retribuzione e indennità. Per la trasferta extraUe non può applicarsi invece il regime della legge 398/87 su procedura e trattamento retributivo dei lavoratori italiani all’estero, né sembra si debba procedere alla comunicazione di variazione al centro per l’impiego. Resta, comunque, anche per la trasferta in Stati non comunitari l’obbligo di denuncia di variazione dei dati, quando cambia il rischio.
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