Nuovi reati agroalimentari, testo approvato dal Consiglio dei ministri

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Nuovi reati agroalimentari, testo approvato dal Consiglio dei ministri

Nella seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato il testo di un disegno di legge in materia di reati agroalimentari.

Il provvedimento interviene con misure volte ad assicurare:

  • la tutela della salute pubblica;
  • il contrasto delle frodi in commercio di prodotti alimentari, sia sotto il profilo sanzionatorio, sia sotto il profilo dell’estensione della sfera repressiva,

Da un lato, verrebbe prevista una chiara delimitazione della categoria dei reati di pericolo contro la salute; dall’altro, verrebbe revisionato il sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con particolare attenzione alle organizzazioni complesse e alla responsabilità delle persone giuridiche.

Nell’ambito alimentare, il testo contiene sanzioni specifiche per le condotte di frode nei confronti del consumatore finale, nonché un inasprimento delle pene che, in materia, risultano già in vigore.

Questo – si legge nel comunicato stampa di fine seduta - tenendo in considerazione il fatto che la maggior parte delle frodi riguarda le caratteristiche intrinseche degli alimenti, l’attestazione di conformità a specifiche modalità di produzione o la loro origine geografica.

Introdotte, per la prima volta, anche sanzioni “mirate” relativamente alle fasi della produzione e della commercializzazione di alimenti.

Tra i nuovi reati, si segnalano le fattispecie di:

  • "disastro sanitario", punitiva delle condotte di avvelenamento, contaminazione o corruzione di acque o sostanze alimentari con possibile diffusione di pericoli per l’utente;
  • "omesso ritiro di sostanze alimentari pericolose dal mercato”, nei casi in cui possa arrecare lesioni gravi o morte e quando da tali condotte possa scaturire il pericolo che situazioni analoghe possano mettere in pericolo la salute pubblica;
  • "agropirateria", in caso di vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità (Dop e Ogp) contraffatti, con previsione di aggravanti in caso di falsi documenti di trasporto o di simulazione del metodo di produzione biologica.

Protezione dei dati personali utilizzati per finalità di polizia

Nella medesima seduta, il Consiglio dei ministri ha, altresì, approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottare mediante decreto del Presidente della Repubblica, che individua le modalità di attuazione dei principi del Codice di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia.

Tra le altre misure, viene stabilito il divieto alla raccolta e al trattamento dei dati sulle persone sulla sola base della loro origine razziale o etnica, la fede religiosa, l’opinione politica, l’orientamento sessuale, lo stato di salute, le convinzioni filosofiche o di altro genere, l’adesione a movimenti sindacali.

Il trattamento di tale particolare categoria di dati è invece consentito in presenza di esigenze collegate ad attività informative, di sicurezza, o di indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ad integrazione di altri dati personali.

Indicati, a seguire, i casi che consentono la comunicazione dei dati tra Forze di polizia, a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati, (esigenza di evitare pericoli gravi e imminenti alla sicurezza pubblica e di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali per le finalità di polizia).

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