Nuove assunzioni con maxi deduzione fiscale

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Nuove assunzioni con maxi deduzione fiscale

Ha trovato finalmente corpo il tanto atteso decreto riguardante la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione: diventa così operativa la maxi deduzione fiscale prevista dal primo modulo della riforma dell’Irpef.

Si tratta di quanto previsto nell’articolo 4 del decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 216, riportante le disposizioni di attuazione in materia di maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 - anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile.

In particolare, il decreto del 25 giugno 2024 firmato dai Ministri delle Finanze e del Lavoro disciplina una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione del 20% in caso di incremento occupazionale, ma che può arrivare al 30% qualora l’incremento sia attuato mediante assunzione di categorie meritevoli di tutela di cui all’allegato 1 del decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 216.

Si analizzano: l’ambito di applicazione, i beneficiari, l’agevolazione e le condizioni per avvalersi del bonus.

Ambito applicativo della maxi deduzione per assunzioni

La specifica misura fiscale è applicabile a chi possiede un'attività o esercita una libera professione e assume nuovi dipendenti a tempo indeterminato, sia full-time che part-time.

Le aziende hanno la possibilità di fruire di una quota deducibile del costo del lavoro del 120%, maggiorata al 130% per l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato appartenenti a categorie protette, come elencato nell’allegato al decreto 216/2023.

Questo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ossia dal 1° gennaio 2024.

Beneficiari

L’articolo 3 individua, al comma 1, i soggetti che possono beneficiare della maggiorazione in parola:

  • gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo;
  • i titolari di reddito d’impresa:
  • le società di capitali ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale;
  • le società ed enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione;
  • le società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR e le imprese individuali.

In base a quanto scritto nella Relazione illustrativa al decreto del 25 giugno 2024, rimangono fuori dal perimetro agevolativo:

  • soggetti non sono titolari di reddito d’impresa (ad esempio, gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 32 del TUIR ovvero coloro che svolgono attività commerciali in via occasionale;
  • società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

NOTA BENE: Agli enti non commerciali residenti la maggiorazione spetta esclusivamente con riferimento alle assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale risultante da separata evidenza contabile.

Condizioni per fruire della maxideduzione fiscale

Le aziende devono aver operato continuativamente per almeno 365 giorni prima dell'inizio del successivo periodo fiscale, che comincia il 1° gennaio 2024. Per gli anni che includono il 29 febbraio, come il 2024, il periodo richiesto è di 366 giorni.

Le aziende il cui periodo fiscale termina il 31 dicembre 2023 e che dura meno di un anno possono comunque usufruire dell'agevolazione, a patto che siano state attive per almeno un anno.

L'attività dell'impresa viene verificata dalla data di inizio riportata nel modulo AA9/12, utilizzato per comunicare l'avvio, il cambiamento o la chiusura delle attività IVA. Qualora l'attività sia iniziata effettivamente dopo tale data, è richiesta ulteriore documentazione che confermi l'operatività continuativa, anche nelle fasi preliminari, indipendentemente dai ricavi ottenuti.

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Incremento occupazionale richiesto

L’articolo 4 del decreto 25 giugno 2024 riguarda le condizioni specifiche per ottenere il beneficio fiscale correlato all'aumento dei lavoratori dipendenti,

Le aziende devono dimostrare che il numero dei loro dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023 è cresciuto rispetto alla media dei dipendenti a tempo indeterminato durante il periodo fiscale precedente. Questo criterio si applica al 31 dicembre 2024 per le imprese il cui anno fiscale coincide con l'anno solare.

Vanno considerati altresì i contratti di apprendistato.

A tale prima verifica ne deve seguire una seconda: al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023, il numero dei lavoratori dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato), deve essere superiore alla medesima grandezza (in termini di “mediamente occupati”) nel periodo di imposta precedente.

In sostanza, quindi, il beneficio spetta solo se, al termine del periodo d’imposta agevolato, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall’incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato).

In caso contrario, l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non consentirà di fruire del beneficio per la riduzione della base occupazionale complessiva (c.d. “decremento occupazionale complessivo”) nel periodo d’imposta agevolato rispetto alla media degli occupati del periodo precedente.

Alcune precisazioni nella determinazione delle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nonché per il calcolo dell’incremento occupazionale, dell’incremento occupazionale complessivo e del decremento occupazionale complessivo:

  • non viene considerata nuova assunzione il trasferimento di dipendenti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) ovvero per effetto di successione o donazione o anche a seguito di cessione del contratto di lavoro dipendente;
  • non si tiene conto del personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente;
  • non rilevano i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
  • va conteggiata, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, anche la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato
  • i soci lavoratori di società cooperative sono assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
  • non vengono inclusi nel conteggio i lavoratori in regime di distacco.

Il provvedimento, inoltre, dettaglia il metodo per calcolare la media dei dipendenti:

  • vanno considerati tutti i dipendenti del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023;
  • si sommano i rapporti tra i giorni lavorativi contrattuali per ogni dipendente e il totale di giorni dell'anno (365 o 366 per gli anni bisestili).

In tal modo si determinano le "Unità lavorative per Anno" (ULA), che quantificano il contributo lavorativo annuale di ciascun dipendente.

Determinazione della maggiorazione

Il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è il minore fra:

- il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, quale risulta dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile;

- l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle voci di cui al medesimo articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Il costo del personale così determinato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito:

  • di un importo pari al 20 per cento;
  • di un ulteriore 10 per cento del costo effettivamente sostenuto dall’impresa in caso di nuove assunzioni di dipendenti riconducibili a ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al decreto legislativo n. 216 del 2023 (maggiorazione totale sarà del 30 per cento).

FAQ sulla misura fiscale del Decreto Legislativo n. 216/2023

1. Cosa prevede il Decreto Legislativo n. 216/2023? Il decreto introduce una maxi deduzione fiscale per le aziende che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, a partire dal 1° gennaio 2024.
2. Chi può beneficiare delle deduzioni fiscali del decreto? Possono beneficiarne i titolari di reddito d'impresa, gli esercenti arti e professioni, e le entità specificate nel decreto, incluse società di capitali, enti non commerciali attivi nell'ambito commerciale, e società di persone.
3. Qual è la percentuale di deduzione applicabile? La deduzione base per le nuove assunzioni è del 120% del costo del personale, che può aumentare fino al 130% per l'assunzione di lavoratori appartenenti a categorie protette.
4. Esistono condizioni particolari per l'applicabilità della deduzione? Sì, le aziende devono aver operato continuativamente per almeno 365 giorni prima dell'inizio del periodo fiscale successivo e mostrare un incremento del numero di dipendenti a tempo indeterminato rispetto all'anno precedente.
5. Come si calcola l'incremento occupazionale necessario per ottenere la deduzione? L'incremento occupazionale si calcola confrontando il numero medio di dipendenti a tempo indeterminato durante l'anno fiscale corrente con quello dell'anno precedente.
6. Quali sono le esclusioni principali dalla possibilità di ottenere la deduzione? Sono esclusi dal beneficio i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa, le società ed enti in liquidazione, e quelli che operano solo occasionalmente nel commercio.
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