Riforma Irpef, maxi deduzione del 120% sul costo del lavoro
Pubblicato il 12 gennaio 2024
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Il Dlgs n. 216 del 30 dicembre 2023, attuativo del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, prevede - tra le altre cose - anche degli incentivi fiscali per promuovere nuove assunzioni di lavoratori in azienda.
Per un approfondimento della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, si rinvia al post: “Riforma Irpef 2024: al via le tre aliquote d’imposta”.
In particolare, si vuole ora esaminare la superdeduzione Ires in vigore per le assunzioni nell’anno 2024, con particolare riferimento a requisiti e beneficiari.
Riforma fiscale, incentivo alle nuove assunzioni
In uno dei decreti attuativi della Legge delega fiscale (L. n. 111/2023), precisamente il Decreto legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 31/12, ha trovato spazio una misura veramente innovativa in termini di incentivo alle assunzioni con importi di agevolazione decisamente innovati.
La novità è disciplinata all’articolo 4 del Dlgs n. 216/2023, rubricato: “Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni”.
La nuova misura agevolativa consiste nel riconoscimento di un’ulteriore deduzione del 20% (che si aggiunge a quella ordinaria del 100%), dal reddito Irpef o Ires, del costo relativo all’incremento occupazionale realizzato nel 2024 rispetto al valore medio del 2023.
ATTENZIONE: La misura è riconosciuta solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 2023. Dunque, sono agevolate le nuove assunzioni del 2024.
In caso di assunzione di lavoratori svantaggiati elencati nell’allegato 1 dello stesso provvedimento, l’abbattimento del reddito sarà più elevato e calcolato con coefficienti di maggiorazione da definire.
L’obiettivo della misura è quello di incentivare le imprese all’assunzione stabile di nuovi lavoratori, mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato: per tale ragione, non si è pensato, come in passato, ad un esonero dalla contribuzione INPS, ma piuttosto ad una deduzione fiscale maggiorata sulla contabilità dell’intero costo del lavoratore (che si attesta così al 120% oppure al 130% in caso di assunzione di categorie svantaggiate).
Maxideduzione nuove assunzioni, a chi spetta
Secondo il tenore letterale della norma, sono destinatari di questa misura agevolativa i datori di lavoro:
- titolari di reddito di impresa;
- esercenti arti e professioni.
Pertanto, sono esclusi dal beneficio le start up che si sono costituite lo scorso anno con data di chiusura del primo esercizio al 31.12.2023 (durata inferiore a 365 giorni).
Inoltre, l’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.
Incentivi anche per l’assunzione di categorie svantaggiate
Il comma 5, dell’articolo 4 del Dlgs 216/2023 per favorire ulteriormente l’assunzione di particolari categorie di soggetti, specifica che il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione in caso di assunzioni di lavoratori meritevoli di maggiore tutela come giovani, donne percettori di sostegni al reddito, disabili.
L’elenco dei soggetti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela è riportato nell’Allegato 1: si tratta di tutti coloro che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato e molto svantaggiato.
NOTA BENE: Tali soggetti avranno diritto alla maxi deduzione del 30% del costo delle nuove assunzioni.
Il successivo comma 6 dispone che i coefficienti di maggiorazione saranno definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina. È, comunque, già stabilito che si dovrà garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per le suddette categorie, per un totale quindi del 130%.
Extra deduzione del 20%, quali condizioni
Per poter beneficiare dell’agevolazione, l’impresa o il professionista è chiamato a verificare alcune condizioni.
In primo luogo, è necessario che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.
Inoltre, l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
NOTA BENE: Pertanto, l’incremento occupazionale dovrà essere verificato a fine anno 2024, e non anche in ogni singolo mese, come è invece generalmente previsto per le agevolazioni subordinate all’incremento occupazionale netto di fonte comunitaria.
Da un punto di vista tecnico è specificato che: il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Abrogazioni
L’ultimo articolo del Dlgs n. 216/2023 specifica che, contestualmente all’introduzione di questa nuova misura agevolativa per l’assunzione stabile di nuovi lavoratori in azienda, sono abrogate le precedenti agevolazioni tramite esonero contributivo triennale per le assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Inoltre, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.
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