Novità fiscali del collegato alla manovra 2018
Pubblicato il 26 ottobre 2017
In questo articolo:
- Estensione della definizione agevolata dei carichi
- Rottamazione bis
- Rottamazione non per tutti
- I mancati pagamenti
- Una nuova opportunità
- I carichi del 2017
- Sospensione obblighi tributari e contributivi per le calamità naturali
- Ampliamento dello Split Payment
- Investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo
- Trasparenza societaria
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Inizia a prendere forma la Legge di Bilancio per il 2018 con la pubblicazione nella G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017 del D.L. n. 148/2017, “Collegato alla Legge di Bilancio 2018”. Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 16 ottobre 2017, e tra le novità annunciate dal Governo, vi è la riapertura della rottamazione dei ruoli e l’estensione dello split payment, disposizioni entrambe con il fine principale di reperire risorse utili alla copertura dei capitoli di spesa della imminente manovra di bilancio.
Le misure di carattere fiscale contenute nel Titolo 1 del decreto riguardano nello specifico:
- l'estensione della definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della riscossione;
- la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali;
- l'estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla Pa;
- gli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo.
Per le suddette misure va tuttavia considerato che nei prossimi giorni sarà reso noto il testo del disegno di legge di bilancio 2018, che potrà apportare modifiche od integrazioni alle stesse misure.
Il decreto all’art. 5 prevede il reperimento di ulteriori risorse per evitare l’aumento delle aliquote Iva, come previsto dalle modifiche apportate alla Legge Finanziaria del 2015 (Iva ridotta del 10% all’11,14% e dell’aliquota ordinaria del 22% al 25%), a partire dal 2018.
Tale aumento, per come anche dichiarato nel Comunicato Stampa del consiglio dei Ministri dello scorso 16 ottobre, sarà completamente neutralizzato con le misure che saranno adottate nella prossima legge di bilancio.
Estensione della definizione agevolata dei carichi
La prima importante novità riguarda la rottamazione delle cartelle, il cui ambito applicativo viene notevolmente esteso. Il decreto 148/2017, infatti, modifica in più punti l’articolo 6 del D.L. 193/2016.
Relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2016, introdotta dall’art. 6, del D.L. n. 193/2016, “Collegato alla Finanziaria 2017”, una prima disposizione prevede che i termini di pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 30 novembre 2017.
In sostanza, viene permesso a chi ha già aderito alla rottamazione dei ruoli di effettuare, entro il prossimo 30 novembre, il pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio e settembre, che ovviamente non sono state pagate.
I contribuenti che non hanno eseguito i versamenti delle prime due rate del 2017 vengono “riammessi” alla rottamazione senza ulteriori addebiti.
Viene, inoltre, riconosciuta la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle anche a coloro che in precedenza non erano stati ammessi perché non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore delle disposizioni sulla definizione agevolata).
I contribuenti che si trovano in questa situazione possono nuovamente esercitare la facoltà di adesione alla rottamazione delle cartelle, presentando entro il 31 dicembre 2017, un’apposita istanza, con le modalità che saranno pubblicate, entro il prossimo 31 ottobre, sul sito internet dell’agente della riscossione.
I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova “finestra” della rottamazione dovranno:
- versare in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione (l’importo sarà comunicato dall’agente della riscossione entro il 31 marzo 2018). In caso di mancato versamento, l’istanza di adesione alla rottamazione è improcedibile;
- versare in un massimo di tre rate di pari importo (con scadenza nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018), le somme dovute per la rottamazione (l’ammontare complessivo degli importi dovuti è comunicato dall’agente della riscossione entro il 31 luglio 2018).
Per consentire alle Università degli studi, che hanno aderito alla definizione agevolata, di completare i relativi versamenti entro il 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla rottamazione, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018
Rottamazione bis
L’ambito di applicazione della definizione agevolata viene esteso ai carichi affidati all’agente della riscossione dall’1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (nella precedente rottamazione il periodo andava dal 2000 al 2016).
I soggetti interessati alla nuova rottamazione dovranno manifestare la volontà di avvalersi della definizione presentando una apposita istanza entro il 15 maggio 2018 utilizzando l’apposito modello che sarà disponibile sul sito Internet di Equitalia entro il 31 ottobre 2017.
Il pagamento delle somme dovute (per come previsto dal decreto) può essere effettuato in un massimo di 5 rate di pari importo.
L’agente della riscossione:
- entro il 31 marzo 2018 avvisa il debitore con posta ordinaria dei carichi affidati dall’1 gennaio al 30 settembre 2017 per i quali a tale data risulta non ancora notificata la cartella di pagamento;
- entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l’importo delle somme dovute ai fini della definizione.
Con la presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti oggetto della stessa, e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione di adesione e relativi a precedenti piani di rateazione già in essere.
Infine, in deroga a quanto previsto dalla disciplina della definizione agevolata, la facoltà di rottamazione relativa ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 può essere esercitata senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere.
Rottamazione non per tutti
Il decreto fiscale consente la riammissione ai benefici di legge in presenza di precise condizioni, ma non riapre la definizione per la totalità dei soggetti che avrebbero potuto accedere alla prima. A tale scopo, occorrerebbe una modifica legislativa che potrebbe essere introdotta in sede di conversione del decreto.
Le disposizioni introdotte con il decreto possono essere comprese in tre fattispecie.
I mancati pagamenti
La prima, si rivolge ai soggetti che hanno presentato per tempo l’istanza prevista dal D.L. 193/2016 e che hanno omesso o pagato in ritardo le rate di luglio e settembre (si ricorda che la rottamazione decade anche solo con il ritardo di un giorno nel versamento delle rate).
L’articolo 1 del D.L. 148/2017 prevede una riammissione nei termini, consentendo il pagamento delle prime tre rate della vecchia definizione entro la fine di novembre prossimo.
Una nuova opportunità
Un'altra situazione si riferisce, invece, ai debitori che si sono visti rigettare la domanda perché non erano in regola con i pagamenti delle dilazioni in essere al 24 ottobre 2016 (in tal caso l’accesso alla sanatoria era condizionato al pagamento delle rate in scadenza tra ottobre e dicembre 2016).
Secondo l’interpretazione di Equitalia, inoltre, per poter assolvere questa condizione bisognava saldare anche le rate non versate precedenti all’ultimo trimestre. I soggetti che si erano limitati a pagare le quote dei tre mesi, pur avendo morosità pregresse, hanno ricevuto comunque il rigetto della definizione agevolata.
Con il nuovo testo relativo alla rottamazione è possibile rimediare, ripresentando una nuova istanza entro la fine dell’anno.
Le rate 2016 dovranno essere versate, in un’unica soluzione, entro la fine di maggio 2018, le somme della definizione invece vanno pagate nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018.
I carichi del 2017
La terza fattispecie interessata dalla modifica normativa riguarda, infine, gli affidamenti eseguiti all’agente della riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Per verificare tale situazione, bisognerà richiedere il rilascio dell’estratto di ruolo.
Questa volta, in presenza di piani di dilazione in essere alla data di presentazione della domanda, non è necessario il pagamento delle rate dell’ultimo trimestre 2017.
Se, dunque, si ha già intenzione di accedere alla nuova sanatoria, si può interrompere da subito il versamento delle rate, anticipando la trasmissione del modulo, il cui termine è fissato al 15 maggio 2018. Una volta inoltrata la domanda, infatti, non solo si inibiscono le azioni di recupero dell’agente della riscossione, ma si sospendono tutte le scadenze rateali successive alla data di presentazione della stessa.
Si ricorda che una volta presentata la domanda, se non si ha una dilazione pendente precedente, laddove si decade dalla rottamazione non è più possibile rateizzare il debito residuo. Lo stesso vale se si ha una dilazione pregressa e si omette o si ritarda il pagamento di una delle rate successive a luglio.
In caso di affidamenti per i quali pende un contenzioso, con la presentazione della domanda si assume l’impegno a rinunciare allo stesso.
Tale impegno produce, però, effetti solo se e quando la definizione si perfeziona con il pagamento tempestivo di tutte le rate.
Sospensione obblighi tributari e contributivi per le calamità naturali
Il decreto 148/2017 introduce disposizioni a favore dei territori della provincia di Livorno che sono stati colpiti dall’alluvione dello scorso mese di settembre.
Nello specifico le persone fisiche e le imprese che alla data del 9 settembre 2017, avevano rispettivamente la residenza e la sede legale (ovvero la sede operativa) nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti, si vedranno sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di accertamento esecutivi, con scadenza compresa tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.
La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta, e in caso di impossibilità di questi ad effettuare gli adempimenti nei termini previsti, verrà applicata la causa di non punibilità per forza maggiore.
Gli adempimenti ed i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.
Sono previste delle novità per le zone del centro Italia colpite dal terremoto del 2016 e del 2017. Nello specifico viene modificata la disciplina della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Gli adempimenti e versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati entro il 31 maggio 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi; è anche prevista la rateizzazione con un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio 2018.
Ampliamento dello Split Payment
Un’altra interessante novità è prevista dall’art. 3 del decreto (che modifica l’articolo 17-ter, comma 1-bis, DPR 633/1972), il quale prevede l’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti in materia di Iva dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società.
Un successivo decreto del Mef dovrà definire le modalità di attuazione del nuovo perimetro degli enti ricompresi nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti.
Secondo la nuova disposizione lo split payment si applica, oltre che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment;
- società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’Iva.
NB! - Le nuove disposizioni sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla suddetta data. |
L’intervento normativo sembra avere lo scopo di ricomprendere nell’obbligo della scissione dei pagamenti tutti quei soggetti che direttamente o indirettamente rientrano nella nozione allargata di pubbliche amministrazioni, tuttavia la sua applicazione presenta dei punti di criticità ai quali dovrà rimediare l’emanazione del decreto attuativo.
In particolare, appare difficile l’iter di individuazione delle società sia per la numerosità di casi, sia relativamente al parametro dell’entità della partecipazione (che stabilisce l’applicabilità o meno dello split payment), questo infatti può subire continue modifiche.
Pur avendo l’articolo 17-ter del DPR 633/72 già recepito le modifiche previste dall’articolo 3 del Decreto 148/2017 nulla cambia nelle regole di fatturazione e di gestione dell’adempimento prima delle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018.
Il dipartimento delle Finanze pubblicherà un primo elenco provvisorio delle società che dal 1° gennaio 2018 saranno soggette al regime dello split payment, ed entro 15 giorni dalla pubblicazione le società potranno segnalare eventuali errori e incongruenze.
A metà novembre dovranno essere pubblicati gli elenchi definitivi con efficacia sempre dal 1° gennaio 2018.
Un lasso di tempo così breve per individuare i soggetti interessati, determinerà ulteriori incertezze e difficoltà operative tra gli operatori, di conseguenza la possibilità prevista dall’articolo 17-ter, comma 1-quater, del DPR 633/1972, di richiedere ai cessionari/committenti un attestato da cui emerga o meno l’applicabilità del particolare regime, risulterà essere l’unica soluzione immediata per evitare dal 1° gennaio 2018 di commettere errori.
NB! - Il possesso di tale attestazione comporta l’applicazione dello split payment senza poter attribuire ai fornitori alcuna responsabilità. |
Investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo
L’articolo 4 del decreto 148/2017 modifica la disciplina del credito d’imposta previsto, a decorrere dal 2018, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (credito pari al 75% della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente, aumentato al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative).
Ai fini della prima applicazione del beneficio, è prevista una quota pari a 20 milioni di euro destinata al riconoscimento del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017.
Per beneficiare del credito d’imposta in esame è necessario che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello effettuato sugli stessi mezzi di informazione nel periodo che va dal 24 giugno al 31 dicembre 2016.
Trasparenza societaria
Il decreto all’art. 13 introduce delle norme volte a migliorare il grado di trasparenza nonché di efficienza del mercato del controllo societario e dei capitali e, quindi, la consapevolezza degli stakeholders, specialmente in una situazione di volatilità azionaria e di disallineamento tra prezzi di mercato e i valori fondamentali degli emittenti.
Con la nuova disposizione, ad ogni soglia di controllo raggiunta o superata, l'acquirente dovrà dichiarare anche, in generale, gli “obiettivi” che intende perseguire nel corso dei sei mesi successivi, in particolare:
- le scelte imprenditoriali strategiche industriali e finanziarie, ovviamente collegate alla posizione e alle prerogative di azionista come tale, e quindi non soltanto la misura e le modalità di esercizio del potere che intende avere;
- cosa intende fare con quel potere.
Andranno inoltre specificamente indicati una serie di elementi relativi:
- alla struttura dell'acquisizione (come e da chi è stata finanziata, con chi eventualmente si agisce);
- ai margini di influenza che si vuole esercitare.
Tale disciplina risulta coerente con il diritto comunitario, in particolare con la direttiva 2013/50/Ue in materia di obblighi di trasparenza che dà facoltà agli Stati membri di definire obblighi più rigorosi di quelli stabiliti dalla direttiva 2004/109/Ce (Transparency directive) anche riguardo al contenuto della notifica delle partecipazioni rilevanti.
Quadro Normativo |
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