Notifica con servizio postale privato: nulla, non inesistente
Pubblicato il 13 gennaio 2020
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Notificazione di atti processuali a mezzo di servizio postale privato: le ultime precisazioni delle Sezioni Unite civili di Cassazione.
Qual è la sorte della notificazione degli atti processuali eseguita mediante posta privata nel regime antecedente all’emanazione della normativa che ha liberalizzato il settore?
Notifica atti nel regime precedente a liberalizzazione
E’ questo il quesito contenuto nell’ordinanza interlocutoria sottoposta alle Sezioni Unite di Cassazione, per come sollevato nell’ambito di un giudizio tributario in cui la notifica di un ricorso a mezzo di servizio postale privato, avvenuta nel 2007, era stata considerata nulla e successivamente sanata, per effetto della costituzione della parte opponente che, nella specie, era l’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima si era opposta a detta statuizione, lamentando che la propria costituzione in giudizio non poteva aver sanato l’inammissibilità derivante dalla tardiva notificazione del ricorso introduttivo. L’operatore delle poste private, a suo dire, non era legittimato ad eseguire la notificazione dell’atto e, comunque, non era abilitato a certificarne la tempestività.
I giudici del Massimo collegio di legittimità, dopo aver esaminato i molteplici profili problematici della questione, hanno enunciato apposito principio di diritto con cui hanno chiarito, una volta per tutte, il regime della notificazione del ricorso introduttivo avvenuta per mezzo del servizio postale privato nel periodo tra l’entrata in vigore della direttiva 2008/6/Ce e il regime introdotto con la Legge sulla concorrenza n. 124/2017.
Notifica sanata da costituzione di controparte
Con sentenza n. 299 depositata il 10 gennaio 2020, le SS. UU. di Cassazione hanno così precisato che, in tema di notificazione di atti processuali, è da considerare nulla e non inesistente la notifica di un atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla Legge n. 24/2017.
La medesima Corte ha anche spiegato, tuttavia, come la sanatoria della nullità della notificazione di un atto, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rilevi ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore.
Ciò, in considerazione dell’assenza di poteri certificativi dell’operatore postale privato, sprovvisto di titolo abilitativo.
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