Non si perde il diritto al credito d’imposta se l’omessa dichiarazione è dovuta ad errore tecnico

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La decima Sezione della Ctr Emilia Romagna, con sentenza n. 48 dell’11 maggio 2009, ha deliberato che l’errore dell’intermediario abilitato nella trasmissione telematica dei dati di Unico non inficia la spettanza del credito Irpef. Nel caso trattato, la trasmissione aveva dato esito negativo per motivi di natura tecnica e il contribuente aveva prontamente provveduto a presentare la dichiarazione in forma cartacea, con relativa documentazione. L’Amministrazione finanziaria era dunque in possesso di tutti i dati utili per valutare il diritto al credito d’imposta risultante dalla dichiarazione. Ne deriva che il Fisco avrebbe dovuto riconoscere il credito e sanzionare solo l’omessa dichiarazione.
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