No alla sospensione condizionale subordinata al rilascio dei documenti

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Con la sentenza n. 3958 del 29 gennaio 2014, la Seconda sezione penale di cassazione ha parzialmente annullato una sentenza di condanna per appropriazione indebita disposta nei confronti di un amministratore di condominio; in particolare, la decisione dei giudici di merito è stata annullata limitatamente alla parte in cui la concessione della sospensione condizionale della pena in favore dell'amministratore era stata subordinata al risarcimento dei danni e alla restituzione della documentazione contabile afferente il condominio quando quest'ultimo non si era nemmeno costituito parte civile.

Secondo la Suprema corte, in particolare, non rientrava nelle facoltà del giudice di merito quella di condannare, d'ufficio, l'amministratore alla restituzione del denaro e dei documenti contabili né quella di subordinare la sospensione della pena al relativo adempimento; in considerazione della circostanza che il condominio “si è completamente disinteressato del processo”, “non poteva il giudice provvedere d'ufficio”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Nel penale il condominio deve essere parte civile – Fossati

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