No al sindacato sui compensi
Pubblicato il 04 dicembre 2008
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Con sentenza n. 28595 del 2 dicembre 2008, la Corte di cassazione ha precisato che, in tema di reddito d'impresa, l'amministrazione finanziaria non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori di società di persone. Conseguentemente, tali compensi sono deducibili come costi ai sensi dell'art. 62 del Tuir. Infatti - spiegano i giudici di legittimità - la nuova formulazione dell'articolo 62 del Tuir, non prevede più il richiamo a un parametro da utilizzare nella valutazione delle entità dei compensi, e, pertanto, “l'interprete non può che prendere atto della modificazione normativa e concludere per l'inesistenza del potere di verificare la congruità delle somme date a un amministratore di società a titolo di compensi per l'attività svolta”. La Cassazione, sezione tributaria, ha quindi confermato la decisione con cui la Commissione tributaria provinciale di Firenze aveva accolto il ricorso di un contribuente contro una rettifica dei redditi notificatagli dall'ufficio delle imposte in quanto, a parere del fisco, l'imponibile andava ricalcolato tenendo conto dei compensi alti percepiti dagli amministratori.
- ItaliaOggi, p. 40 – No al sindacato sui compensi - Alberici
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