Modifica dell’attività in fatto: ostacolo al riporto delle perdite

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Modifica dell’attività in fatto: ostacolo al riporto delle perdite

L’Agenzia delle Entrate analizza il fenomeno della modifica dell’attività in fatto esercitata dalla società quale ostacolo al riporto delle perdite in caso di trasferimento delle partecipazioni.

Lo fa nella risposta ad interpello n. 367 del 6 settembre 2019, con la quale si fornisce una interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 84, comma 3, del Tuir.

Tale norma prevede dei limiti al riporto a nuovo delle perdite, oltre che delle eccedenze Ace e degli interessi passivi, nel caso in cui venga:

  • trasferita la maggioranza delle partecipazioni anche in via temporanea in quanto vi sia l'acquisizione della stessa da parte di soggetti terzi;

  • modificata in fatto l'attività principale svolta nei periodi di imposta in cui si sono generate le perdite.

Obiettivo del legislatore è quello di evitare il cosiddetto fenomeno del “commercio di bare fiscali”, attuato attraverso il trasferimento delle partecipazioni di controllo in società portatrici esclusivamente o prevalentemente di perdite fiscali e, quindi, prive di vitalità economica.

Modifica attività in fatto, trasferimento di partecipazioni con ingresso di nuovo socio

Il caso analizzato nell’interpello n. 367/2019 è quello di una società che ha operato per molti anni nel settore immobiliare, fin quando ha ceduto l'intero compendio, “svuotando” così la società stessa.

La società aveva conseguito delle perdite fiscali e, in considerazione della stipula di un mutuo, anche una quota di interessi passivi non dedotti e riportabili a nuovo oltre che una eccedenza Ace. Successivamente, il socio unico della società ha espresso la volontà di trasferire la partecipazione ad un soggetto terzo che intendeva “rilanciare” l'attività immobiliare originaria, attraverso un’attività di vendita e di locazione immobiliare (attività analoga a quella svolta in precedenza).

L’istante ritiene che l'ingresso di un nuovo socio con l'obiettivo di rilanciare l’attività originaria non potesse configurare l'applicazione della norma di cui all'articolo 84, comma 3, del Tuir, in quanto non si integrava la modifica della attività principale già svolta in precedenza dalla società ceduta.

Modifica attività in fatto, trasferimento di partecipazioni senza riporto delle perdite

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver passato in rassegna i fatti presentati dall’istante, giunge alla conclusione che, nel caso di specie, l’ingresso di nuovo socio configura la fattispecie di mancata continuazione dell’attività originaria.

Le dinamiche riportate, infatti, evidenziano un disimpegno nel settore immobiliare da parte della società istante; tale disimpegno ha comportato la perdita di ogni asset produttivo di reddito d’impresa, facendo assurgere la società istante a una “scatola vuota” contenente quasi esclusivamente asset fiscali.

Di conseguenza, mediante il passaggio del controllo delle quote e l’avvio della nuova attività, non si può verificare alcuna continuità nella pregressa attività immobiliare, oramai conclusa con la dismissione del menzionato immobile.

Proprio in virtù di questa acclarata mancata continuazione della “medesima attività” – secondo l’Amministrazione finanziaria – si può, quindi, “ritenere che nel caso in esame trovi applicazione la disposizione normativa di cui all’articolo 84, comma 3, primo e secondo periodo, del TUIR, che vieta il riporto delle perdite fiscali, cui occorre aggiungere anche le eccedenze dell’ACE e gli interessi passivi indeducibili”.

Di fatto, dunque, l'ingresso di un nuovo socio in un soggetto che ha generato perdite, nonché eccedenze di Ace ed interessi passivi riportabili, ma ha dismesso le attività produttive non consente di utilizzare questi elementi anche se il subentrante vuole operare nello stesso settore. Pertanto, non è consentita la compensazione delle perdite pregresse con eventuali risultati positivi.

Modifica attività in fatto, non c’è abuso del diritto

Al contrario, invece, secondo l’Agenzia, sono insussistenti i presupposti per la valutazione degli elementi costitutivi delle fattispecie c.d. abusive, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Ciò in quanto “non sussiste alcun vantaggio fiscale che consegua dall’operazione di cui occorra valutare la natura indebita, dal momento che tutti i menzionati asset fiscali (perdite fiscali, eccedenze ACE e interessi passivi indeducibili) non sono riportabili dalla società istante a seguito del passaggio del controllo a ... e della modifica in fatto dell’attività principale esercitata”.

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