Modello Iva TR entro il 30 aprile 2025

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Modello  Iva TR entro il 30 aprile 2025

Entro il 30 aprile 2025, i contribuenti che intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al primo trimestre 2025 sono tenuti a presentare l’apposito modello Iva TR.

Si tratta dei soggetti passivi Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma ovvero l’utilizzo in compensazione “orizzontale” dello stesso. In alcuni casi è necessaria l’apposizione sull’istanza del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte del soggetto incaricato della revisione legale.

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, lo scorso 21 marzo, il modello nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche. 

Attenzione ai dubbi conseguenti l’operatività, dal 1° aprile 2025, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 (che sostituisce la precedente ATECO 2007). Anche per il modello Iva/TR - come per il modello Iva 2025 - in assenza di indicazioni specifiche, si dovrebbe poter fare riferimento direttamente alla nuova tabella ATECO, senza ulteriori segnalazioni.

In tema di rimborsi va, però, rilevato che la classificazione ATECO assume rilevanza anche sotto un altro aspetto, ossia per l’individuazione dei soggetti che possono beneficiare del rimborso “in via prioritaria” di cui all’ex art. 38-bis comma 10 del DPR 633/72.

Per l'anno di imposta 2025, i termini di presentazione del Modello IVA/TR sono:

  • il 30.04.2025, relativamente al periodo gennaio-marzo 2025;
  • il 31.07.2025, relativamente al periodo aprile-giugno 2025;
  • il 31.10.2025, relativamente al periodo luglio-settembre 2025.
Attenzione
Il modello Iva/TR può essere presentato direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. Per la presentazione valgono le medesime regole previste per la trasmissione delle dichiarazioni annuali, compresa quella secondo cui, se un’istanza trasmessa nei termini è scartata dal sistema, la stessa si considera tempestiva se ritrasmessa entro 5 giorni dalla data di comunicazione dei motivi di scarto.

Presupposti oggettivi

In base all’articolo 38-bis, comma 2 del D.P.R. 633/1972 il credito Iva trimestrale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, può essere chiesto a rimborso o in compensazione orizzontale da parte dei contribuenti che, nel singolo trimestre, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti di cui all’art. 30, comma 3 del D.P.R. 633/1972.

Aliquota

media

Aver effettuato, in via esclusiva o prevalente, attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad Iva la cui “aliquota media”, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni (computando a tal fine anche le operazioni effettuate in reverse charge e split payment).

Operazioni

non imponibili

Aver effettuato operazioni non imponibili (art.8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/72) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. Tra le operazioni effettuate vanno conteggiate anche le operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972).

Beni ammortizzabili

Aver effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore a 2/3 dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni imponibili. Al riguardo, si rammenta che:

  • l'imposta assolta sul corrispettivo relativo all’acquisto, come utilizzatore, del contratto di leasing avente ad oggetto un bene ammortizzabile, non può essere chiesta a rimborso (risoluzione 392/E/2007);
  • l'indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni, in caso di acquisto di fabbricati, “deve essere ridotta per l’importo riferibile al costo (non ammortizzabile) dell’area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza” (circolare 8/E/2009).

Operazioni

non soggette

Aver effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia (e, quindi operazioni non soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità), per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate:

    • lavorazioni relative a beni mobili materiali;
    • trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    • prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
    • prestazioni di servizi di creditizi, bancari, finanziari e assicurativi effettuate nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell’UE o relative a beni destinati a essere esportati fuori dell’Unione europea.

L’istanza può essere presentata anche dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione, identificazione direttamente in Italia ovvero con rappresentante fiscale. Tali soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva del trimestre di riferimento anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere del citato articolo 30.

Ai fini della richiesta di rimborso e/o compensazione, occorre tener presente, poi, che l’istanza si riferisce solo al credito maturato nel trimestre (non può comprendere quello del trimestre precedente).

Casi particolari

Contribuente

con contabilità

 presso terzi

 

I contribuenti che, avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità (centri di elaborazione, studi professionali, società di servizi), hanno optato per l’effettuazione delle liquidazioni perioche secondo il regime previsto dall’art. 1 del D.P.R.100/1998,  sono tenuti a determinare l’eccedenza Iva rimborsabile relativa ad un determinato trimestre quale differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre di riferimento e l’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso trimestre. Ad esempio, per il primo trimestre dell’anno le operazioni da considerare sono costituite dalle operazioni attive e passive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

Regimi particolari

Sono ammessi alla presentazione dell'istanza anche i soggetti che hanno adottato, per obbligo di legge o opzione, particolari criteri di determinazione dell’imposta dovuta ovvero detraibile. In questo caso, il rigo TB32 (imposta in detrazione) deve essere compilato tenendo conto dei criteri previsti dal regime di appartenenza.

Contribuenti con contabilità separate

I soggetti che esercitano più attività gestite, per obbligo di legge o per opzione, con contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 del DPR Iva, sono tenuti a presentare un unico modello, riepilogativo dei dati relativi a tutte le attività esercitate, indicando il codice dell'attività per cui è stato registrato il volume d'affari più elevato.

Gruppo Iva

I soggetti che hanno optato per la costituzione di un Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti del DPR 633/72 possono avvalersi dell’istanza solo ai fini del rimborso. A norma dell’articolo articolo 4, comma 4 del DM 6.4.2018 il credito d'imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

Enti e società controllanti

Gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo possono chiedere il rimborso infrannuale ovvero utilizzare in compensazione l’eccedenza di credito della procedura dell’IVA di gruppo relativa a quelle società facenti parte della stessa in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2, lett. a), b), e) nonché c) e d), queste ultime con le limitazioni previste dall’art. 38-bis, comma 2. A tal fine, l’ente o società controllante presenta un prospetto riepilogativo ad essi riservato allegando, per ciascuna delle società in possesso dei requisiti, il modulo previsto per la generalità dei contribuenti con l’indicazione degli elementi contabili del trimestre.

Compensazioni e visto di conformità

In specifiche casistiche è necessaria l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo che esercitano il controllo contabile (collegio sindacale, revisore o società di revisione). Tuttavia, le soglie di riferimento sono differenti a seconda che si intenda chiedere a rimborso il credito ovvero utilizzarlo in compensazione orizzontale.

In primo luogo, si ricorda che il credito IVA trimestrale – se di importo non superiore a 30.000 euro – può essere richiesto a rimborso senza la presentazione di una garanzia purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti:

  • presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di 30.000 euro, recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa;
  • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante la sussistenza di taluni ben individuati requisiti patrimoniali di cui all’articolo 38-bis comma 4.

Resta chiaro che il limite di 30.000 euro si riferisce alla somma delle richieste effettuate nel periodo d’imposta (anno solare) e non alla singola richiesta (circolare n. 32/E/2014).  Il comma 6 dell’articolo 38-bis stabilisce, invece, che la prestazione della garanzia esonera il contribuente dall'apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile) sulla dichiarazione o sull'istanza di rimborso.

Pertanto, il contribuente può scegliere di presentare apposita garanzia in luogo dell'apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva.

 La garanzia patrimoniale (cha ha una durata massima di 3 anni), deve essere idonea ad assicurare all’amministrazione finanziaria, entro il limite massimo dell’importo chiesto a rimborso, la restituzione totale o parziale delle somme e delle relative sanzioni, interessi e spese dovuti dal soggetto che ha chiesto il rimborso che successivamente si rivela non dovuto.

L’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro resta confermato solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:

a) da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. n. 179/2012;

b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 

  1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
  2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano €.1.500.000;
  3. all’1% degli importi dichiarati, o comunque 150.000 euro se gli importi dichiarati superano € 1.500.000;

c) da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

Ulteriore punto di interesse concerne l’utilizzo in compensazione mediante F24 dell’eventuale credito Iva trimestrale. Nello specifico, i crediti relativi all’Iva annuale o infrannuale (risultante dal modello TR), possono essere utilizzati in compensazione orizzontale, per importi superiori a 5.000 euro (limite elevato a 50.000 annui euro per le start-up innovative), solo se certificati attraverso l’apposizione sulla dichiarazione/istanza del visto di conformità, ovvero, in alternativa, della sottoscrizione da parte dell’organo che esercitano il controllo contabile (collegio sindacale, revisore o società di revisione).  

Il visto è obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesta la compensazione del credito Iva trimestrale è di importo superiore a 5.000 euro annui, “anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione”. Pertanto – precisa l’Agenzia (risoluzione n.103/E/2017) – è esclusa la possibilità di prendere a riferimento l’effettivo credito compensato nel trimestre, in analogia a quanto detto per i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale.  Restano, invece, esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di revisione contabile) le compensazioni orizzontali di crediti Iva di importo non superiore a 5.000 euro annui.

E’ stato, infatti, precisato che per importi pari o inferiori a 5.000 euro annui non necessita del visto di conformità “né l’istanza di rimborso del credito IVA infrannuale né l’istanza di compensazione”.  Pertanto, i crediti Iva infrannuali emergenti dal modello TR di importo inferiore a 5.000 euro annui possono essere utilizzati in compensazione orizzontale in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa ed a partire dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Si rammenta, altresì, che la compensazione di importi superiori a 5.000 euro può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza da cui emerge il credito. La soglia dei 5.000 euro annui va “riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta”.   Sempre stando alla risoluzione n.103/E/2017, nel caso si presenti un modello Iva TR (con un credito chiesto in compensazione superiore a 5.000 euro) erroneamente privo del visto di conformità, l’utilizzo in misura inferiore al limite previsto “non ne inficerà la spettanza”.  Va da sé che, nell’eventualità in cui il contribuente decida di compensare l’intero ammontare indicato nel modello (superiore ai 5000 euro), potrà farlo solo previa presentazione di un modello Iva TR "integrativo" munito di visto di conformità, in cui va barrata la casella “modifica istanza precedente”.

Da ultimo, si rammenta che:

  • sia il professionista che la società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale possono apporre il visto di conformità. La trasmissione della dichiarazione, a sua volta, è consentita, fra gli altri, alle società di servizi definite dal D.M. 18/02/1999.
  • l’apposizione del visto di conformità è consentita ai responsabili dei C.A.F. – da individuare tra gli iscritti nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili – “anche assunti con rapporto di lavoro subordinato”; ciò in quanto è richiesta l’iscrizione negli albi ivi indicati ma non il contestuale esercizio della professione in forma di lavoro autonomo.; 
  • non si ravvisano preclusioni alla trasmissione della dichiarazione - predisposta e vistata dal professionista dipendente della società di servizi - per il tramite dell’abilitazione della medesima società, ove quest’ultima sia inquadrabile fra le società di cui all’articolo 2 del D.M. 18/02/1999.

Esonero soggetti Isa

L’articolo 9-bis, c. 11 lett. b) del D.L. 50/2017 ha previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione/rimborsi dei crediti IVA di importo non superiore a:

  • 70.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9, per l'anno 2023, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023;
  • 50.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 ma inferiore a 9, per l'anno 2023, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2022 e 2023.

I nuovi limiti per l'esonero dal visto di conformità sono stati definiti con il provvedimento 205127/E/2024, tenendo conto del più elevato limite introdotto dall'articolo 14 del DLgs.n.1/2024.

I nuovi limiti per l’apposizione del visto di conformità operano in deroga sia al limite ordinario di 5.000 euro previsto per l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA sia a quello di 30.000 euro per l’accesso al rimborso (art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72). Occorre, tuttavia, tenere presente che le soglie annue di 70.000/50.000 euro sono cumulative sia del credito IVA annuale che dei crediti IVA trimestrali, riferendosi alle richieste di compensazione da effettuarsi nel 2025.

In merito all'utilizzo in compensazione, nella circolare 17/E/2019,  l'Agenzia si esprime come segue: "l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti Iva infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, considerato che l'importo complessivo dell'esonero, pari a 50mila euro, si riferisce alle richieste di compensazione effettuate nel corso dell'anno" 2025. Le istruzioni al modello Iva/TR prevedono l’indicazione al rigo TD8, campo 3 “Esonero garanzia”, del codice “5” appunto se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 70.000/50.000 euro annui. Diversamente, non è previsto alcun esonero dall’apposizione del visto ove si utilizzi il credito IVA trimestrale in compensazione orizzontale. Nel campo 3 del rigo TD8 - riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia - è stato introdotto anche il codice "6" da indicare se  il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024, prima dell'inizio dell'anno solare riportato nell'apposito campo del frontespizio.

Esecuzione del rimborso

I rimborsi infrannuali sono eseguiti entro il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre per il quale si presenta la richiesta. Tuttavia, per alcune categorie di contribuenti, individuate con appositi decreti ministeriali (emanati ai sensi del penultimo comma dell’articolo 38-bis), è possibile ottenere l’erogazione “prioritaria” del rimborso. Detti soggetti dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti per accedere al rimborso prioritario indicando l'apposito “codice” nel quadro TD del modello. Il rimborso “in via prioritaria” riguarda anche i soggetti che effettuano operazioni ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R.633/72, ossia coloro che applicano l'imposta con il metodo del cd. split payment (DM 23.1.2015). Chiaramente, sono ammesse al beneficio le operazioni soggette a split payment effettuate nel periodo di riferimento.

Di seguito i codici da riportare nella casella "Erogazione prioritaria" del rigo TD8, destinata ai soggetti ammessi all'erogazione accelerata del rimborso Iva.

Codice

Descrizione

1

Subappaltatori operanti nel settore edile che effettuano prestazioni di servizi con applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a).

2

Soggetti con codice attività 37.10.1, ossia che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici.

3

Soggetti con codice attività 27.43.0, ossia che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi.

4

Soggetti con codice attività 27.42.0, ossia che producono alluminio e semilavorati.

5

Soggetti con codice attività 30.30.09, ossia che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi.

6

Soggetti che hanno effettuato operazioni soggette a split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 (l'erogazione prioritaria è limitata all'IVA relativa a tali operazioni).

7

Soggetti con codice attività 59.14.00, ossia di proiezione cinematografica.

8

Soggetti che effettuano prestazioni di servizi relative a edifici (pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento) con applicazione del reverse charge ex art. 17, co. 6, lett. a-ter).

 

Nota Bene
Sia le istruzioni al modello di dichiarazione IVA (rigo VX4, campo 4) che le istruzioni al modello IVA TR (rigo TD8, campo 1), nell’indicare i soggetti che possiedono il diritto al rimborso prioritario, fanno ancora riferimento ai codici attività originariamente individuati dai decreti ministeriali. In altre parole, nonostante il passaggio dalla classificazione del 2004 a quella del 2007, il riferimento ATECO nelle istruzioni ai modelli è rimasto invariato.
Nel cambio di classificazione avvenuto in passato tra le tabelle ATECOFIN 2004 ed ATECO 2007, per due tipologie di attività (27.43.0 e 27.42.0), si è registrata una semplice tra le attività individuate dai codici precedenti e quelle dei codici successivi (rispettivamente, 24.43.00 e 24.42.00). L’Agenzia non aveva, però, fornito indicazioni sul raccordo tra i diversi codici.  Così, in assenza di chiarimenti, ai fini dei rimborsi prioritari, si potrebbe supporre che per l’accesso all’agevolazione debba farsi riferimento all’attività oggettivamente individuata dal codice indicato in origine dai decreti ministeriali, a prescindere dal fatto che il richiedente indichi nel modello un codice attività diverso.

Struttura del modello TR

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato, lo scorso 21 marzo, il modello nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche. 

Il modello TR, come di consueto, è composto da un frontespizio e dai seguenti cinque quadri:

quadro TA

Nel quadro devono essere indicate le operazioni “attive” annotate o da annotare per le quali, nel periodo di riferimento, si è verificata l'esigibilità dell'imposta. Inoltre, vanno riportate “separatamente” le operazioni soggette a reverse charge e split payment.

A seguito delle modifiche operate, nel quadro TA le operazioni attive per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta:
- dal rigo 1 al rigo 4, sono distinte per aliquota prestampata (4%, 5%, 10% e 22%);
- dal rigo 5 al rigo 19, sono distinte per percentuale di compensazione.

quadro TB

Nel quadro devono essere indicati gli acquisti e le importazioni imponibili annotati nel registro degli acquisti per il trimestre cui si riferisce il modello.

A seguito delle modifiche operate,  nel quadro TB, le operazioni passive per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta:
- dal rigo 1 al rigo 4, sono distinte per aliquota o percentuale di compensazione prestampate (4%, 5%, 10% e 22%);
- dal rigo 5 al rigo 19, sono distinte per percentuale di compensazione non presente nei righi precedenti.

quadro TC

Il quadro è utilizzato per indicare l'eccedenza detraibile relativa al trimestre precedente (non è ammesso il riporto del credito IVA da periodi precedenti);

quadro TD

Il quadro è costituito da tre sezioni:

• la prima per l’indicazione dei presupposti richiesti dall’art. 30, comma 2 del DPR 633/72;

• la seconda per l’indicazione dell’importo da chiedere a rimborso/compensazione, per l’erogazione prioritaria del rimborso nonché l’esonero dalla prestazione della garanzia;

• la terza riservata agli enti o società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

quadro TE

è un quadro riservato agli enti e alle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo. Nel quadro, ai fini della compilazione della colonna 4, è stata  inserito il codice "4" per indicare se l’ente o società partecipante alla liquidazione dell’IVA di gruppo ha aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024, prima dell'inizio dell'anno solare riportato nell'apposito campo del frontespizio, al quale sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017.

 

            Quadro Normativo

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