Modello 730/2024 e visto di conformità. Risposte delle Entrate

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Modello 730/2024 e visto di conformità. Risposte delle Entrate

Utilizzando lo schema della domanda-risposta, in base all’argomento, le Entrate rispondono ai quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale (CAF) in materia di visto conformità in merito al modello di dichiarazione dei redditi semplificato - modello 730/2024 - e la compilazione del Quadro W per i redditi di fonte estera.

Ma all’interno del documento, la circolare n. 12 del 31 maggio 2024, anche altre tematiche come: la documentazione delle spese del Superbonus al 90%, le detrazioni per la prima casa under 36, il ravvedimento operoso.

Vediamo alcune precisazioni fornite nella circolare 12/E/2024.

Modello 730/2024: utilizzo esteso per soggetti senza partita Iva

A seguito dell’articolo 2, comma 1, del decreto Adempimenti – decreto legislativo n. 1/2024 – i modelli 730/2024 sono fruibili anche da parte dei soggetti privi di partita IVA, titolari esclusivamente di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, nella modalità “senza sostituto d’imposta”, relativamente alle tipologie reddituali indicate.

Infatti, ipotizzando che un contribuente debba dichiarare per l’anno d’imposta 2023 solo redditi fondiari (terreni e fabbricati), l’Agenzia delle Entrate informa che è ammesso utilizzare, in luogo del modello REDDITI PF 2024, il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.

Ravvedimento operoso per invio tardivo delle Certificazioni Uniche

Una domanda rilevante è quella della possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso in caso di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle Entrate della certificazione unica (CU).

L’Agenzia delle Entrate fa presente che l’invio delle Certificazioni Uniche (CU) è fondamentale per la preparazione tempestiva delle dichiarazioni dei redditi precompilate che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti. Per tale motivo il ravvedimento operoso - che permette di correggere errori tributari con sanzioni ridotte - non è sempre compatibile con il ritardo nell'invio delle CU.

Recentemente, però, ci sono state modifiche significative in merito alle sanzioni per l'invio tardivo o errato delle CU, come dettagliato di seguito:

  • in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle CU, è prevista una sanzione base di cento euro, che può raggiungere un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta:
  • se la trasmissione corretta avviene entro cinque giorni dalla scadenza originale, non si applica alcuna sanzione;
  •  se la certificazione è trasmessa correttamente entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione viene ridotta a un terzo, con un limite massimo di 20.000 euro.

Dunque, successivamente alla pubblicazione della circolare n. 6/E del 2015, il legislatore ha cambiato orientamento ammettendo l’invio della CU oltre il termine di legge: la tardività viene sanzionata. Pertanto quanto detto nella circolare n. 6/E/2015 deve ritenersi superato.

E’, quindi, possibile applicare il ravvedimento operoso anche quando l'invio delle CU avviene fuori dai termini ordinari.

In sintesi, i sostituti d'imposta possono inviare CU ritardate o corrette dopo la scadenza e beneficiare di una riduzione delle sanzioni applicabili.

Visto di conformità e quadro W

La circolare 12/E/2024 si occupa anche dell’apposizione del visto di conformità nell’ambito dei modelli 730/2024 in presenza del quadro W.

Con riferimento alla compilazione del Quadro W nel caso di cripto-attività detenute dal contribuente nell’anno d’imposta 2023, in presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti non possedute per il medesimo periodo, si precisa che è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

Altra domanda posta ha riguardato l’individuazione del valore delle cripto-attività assoggettate a imposta sostitutiva.

Per comprendere come viene determinata la base imponibile per il calcolo delle imposte sono forniti i seguenti i punti chiave.

  1. Il valore delle cripto-attività da considerare ai fini fiscali è quello registrato al 31 dicembre di ogni anno. Questo valore dovrebbe essere prelevato dalla piattaforma exchange su cui le cripto-attività sono state acquistate.
  2. Se il valore non può essere ottenuto dalla piattaforma originale di acquisto al termine dell'anno, si può ricorrere ad altre piattaforme dove le stesse cripto-attività sono scambiate, o a siti specializzati che tracciano i valori di mercato. In assenza di tali valutazioni, il valore di riferimento diventa il costo di acquisto delle cripto-attività.
  3. Il Caf o il professionista abilitato che predispone il 730 non deve apporre il visto di conformità in relazione a tale valore, in quanto il controllo continua ad essere eseguito unicamente in capo al contribuente.
  4. Non è permesso usare dichiarazioni sostitutive di atto notorio per attestare questi valori.

Dati relativi alla rivalutazione dei terreni: visto di conformità

Viene chiesto quale documentazione debba essere visionata e acquisita dal CAF e dal professionista abilitato qualora nel Quadro L del modello 730/2024 siano indicati i valori dei terreni, rideterminati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

L’Agenzia risponde che nella Sezione II del Quadro L del modello 730/2024 va indicato l’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni (colonna 3). Tale importo è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato deve controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24.

Inoltre, al fine di verificare che i versamenti esibiti siano effettivamente riferibili allo stesso terreno, va controllata e conservata la perizia giurata di stima alla base della rivalutazione dichiarata con il modello, nonché quelle eventualmente effettuate in precedenza per il medesimo terreno.

Documentazione spese Superbonus al 90%

Ai sensi del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (decreto Aiuti-quater), sugli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 spetta la detrazione nella misura del 90 per cento per le spese Superbonus sostenute entro il 31 dicembre 2023, purchè:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare,
  • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del Dl n, 34/2020, non superiore a euro 15.000.

Al riguardo si specifica che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità sulle predette spese, il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, al fine di attestare:

  • la composizione del nucleo familiare, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa;
  • il reddito di riferimento non superiore a euro 15.000.

Acquisito di abitazioni ad alta efficienza energetica e prima casa under 36

Un quesito posto è diretto a conoscere se possono essere cumulati sullo stesso immobile:

  • la detrazione IRPEF del 50 per cento dell’IVA pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica (articolo 1, comma 76, L. n. 197/2022)
  • il credito d’imposta “prima casa under 36” (articolo 64, comma 7, del Dl n. 73/2021).

La risposta contenuta nella circolare n. 12/E/2024 è negativa.

La detrazione del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni ad alta efficienza energetica non può sussistere, in riferimento al medesimo immobile, con il beneficio fiscale “prima casa under 36”: infatti, quest’ultima agevolazione prevede un rimborso integrale pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, sotto forma di credito d’imposta, in forza del quale l’imposta dovuta diventa, di fatto, pari a zero.

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